Lavoratori a tempo determinato agenzia del territorio


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il ruggito degli LTD


Come previsto.........

tigerChe dirvi, la finanziaria è stata appena varata, la strada per la sua definitiva approvazione è ancora molto lunga, dovrà essere discussa, tra Camera e Senato, e subirà sicuramente delle modifiche e delle integrazioni, ma anche dei tagli. Dunque noi speriamo, al momento, di essere almeno tra quelli compresi nell'articolo 57, che recita: Capo II, DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE , Articolo 57 - (Assunzioni di personale)
1. Per l’anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i Corpi di Polizia possono essere autorizzati ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 1.000 unità.
2. Per l’anno 2007 una quota pari al 20% del fondo di cui al comma 1 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi o che conseguano tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge che ne faccia istanza, purchè sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive Le Amministrazioni possono continuare ad avvalersi del personale di cui al presente comma, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Le assunzioni di cui al presente comma vengono autorizzate secondo le modalità di cui all’art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le modalità di assunzione di cui al comma 2 trovano applicazione anche nei confronti del personale di cui all’art. 1, commi da 237 a 242 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal citato comma 2, fermo restando il relativo onere a carico del fondo previsto dall’art. 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fatto salvo per il restante personale il disposto dell’articolo 1, comma 249, della stessa legge.
4. Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. Il limite di cui al presente comma si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonché al personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 25.


Tutto il testo della finanziaria, liquidata il 29 settembre 2006 dal Consiglio Dei Ministri, clicca quì.


Art. 1 commi 237 a 242 Legge 23 dicembre 2006, numero 266 (finanziaria 2006)

237. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l’Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministero dell’economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2006 del personale utilizzato ai sensi dell’articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
238. Il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, entro il limite di spesa di 6 milioni di euro.
239. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2006 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa nonchè i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) e dall’INAIL già prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti.
240. L’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell’anno 2005 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell’anno 2005 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio dell’Agenzia. Il CNIPA è autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2006, i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio nell’anno 2005. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio del CNIPA.
241. L’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell’anno 2005 con contratto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziato per lo stesso personale nell’anno 2005. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell’ENPALS.
242. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell’anno 2005.



PRIMA VALUTAZIONE
Sicuramente noi nel primo requisito entriamo, certamente dobbiamo giocarci bene la partita relativa all'ingresso in amministrazione tramite una selezione di natura concorsuale, infatti se questo per noi è un dato certo, l'agenzia ha sempre dichiarato che non furono vere e proprie selezioni.
Intanto abbiamo a supporto tutta una documentazione, già consegnata alla funzione pubblica, dalla quale si evince che il Ministero delle Finanze, nel 1998, chiese agli Uffici Tecnici Erariali di verificare le nostre competenze, e nel caso di sostituirci. I documenti parlano di corsi, di prove, insomma di selezioni. Tutti sanno che in alcuni casi ci sono state anche delle esclusioni di LSU, e alcuni di questi sono addirittura dovuti ricorrere al TAR. Inoltre il ragionamento che nuDEar ha postato sul blog de i titpi sospesi ci trova pienamente d'accordo.
Infatti noi fummo "assunti come LSU in base ad un bando pubblico redatto sulla scorta del D. Lgs. 1 dicembre 1997 n° 468 . Facendo un riscontro, l'articolo 6 (Procedure per l'assegnazione dei lavoratori ai progetti) prevedeva al comma 1 che per tutti i soggetti da assegnare alle attivita' socialmente utili si teneva conto, preliminarmente, della corrispondenza tra la qualifica posseduta dai lavoratori e i requisiti professionali richiesti per l'attuazione del progetto e del principio delle pari opportunità. (Non commette errore nuDEar quando parla di selezione per titoli, e proprio il richiamo al "principio delle pari opportunità ci fa pensare fortemente ciò). Inoltre
al comma 2, relativo all'assegnazione dei lavoratori non percettori di trattamenti previdenziali ai progetti, questo è limitato a coloro che aderiscono volontariamente e "la selezione" avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, previa appunto la presentazione di apposita domanda, ovviamente dopo la pubblicazione bando pubblico. Ancora, al comma 5, relativo all'assegnazione dei lavoratori secondo i criteri di cui al comma 2, dice che ciò avviene attraverso l'avviamento di un numero di lavoratori pari a tre volte quello richiesto nel progetto, laddove l'ente promotore richieda di effettuare, in tale ambito, una selezione di idoneità (cosa che l'ENTE ha fatto) al raggiungimento degli obiettivi del progetto, con particolare riferimento alle finalita' occupazionali.


Ovviamente questa è la prima analisi del comma 2 dell'art. 57 che chissà cosa diventerà alla fine della discussione della finanziaria.
Ma ciò che desta in noi ulteriori perplessità è il comma tre, il quale fa esplicito richiamo alla finanziaria di Berlusconi, e sopra tutto agli articoli che davano la possibilità di svolgere concorsi, ristretti ai 7000 precari storici della P.A.: all'art. 1, commi 237 a 242 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Da una prima lettura ci pare di apprendere di stabilizzazioni differenziate nel tempo, 2007, 2008 e 2009. E la cosa ancora più limitativa è il fatto di vincolare le assunzioni al 20 per cento della spesa relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Non vorremmo sbagliarci ma questa è l'impressione.
Nonchè allargare la platea degli aventi diritto alla stabilizzazione, ma utilizzando le somme già stanziate dalla precedente legge finanziaria per i 7000 precari storici della PA.

Dunque una partita ancora tutta aperta e molto fluida che andrà approfondita, studiata e ragionata.

Quello che ci sembra fatto bene, e non perchè lo abbiamo fatto noi, è che avendo avuto informazioni adeguate con un largo anticipo; informazioni prontamente veicolate a tutti i LTD nonchè alle sigle sindacali, abbiamo intrapreso una azione legale, che ci consentirà di stare più tranquilli, anche perchè in caso di mancata stabilizzaizione.

Inoltre l'azione legale, se opportunamente partecipata, spinta e supportata, ci darà la possibilità di fare opportune pressioni sia sui vertici dell'agenzia che su quelli Governativi, al fine di ulteriori modifiche dell'art. 57 di cui sopra.




Nel frattempo il nostro legale ha avviato le procedure di conciliazione, al fine di mettere in atto una pressione opportuna, che sarà decisiva, affinchè le discussioni, nei prossimi mesi, sulla finanziaria che ha varato, il 29 settembre il consiglio dei ministri, non vanifichino le nostre speranze di stabilizzazione.......


ADESSO ASPETTIAMO IL RUGGITO DEGLI LTD

FORUM: Abbiamo introdotto delle novità, sul forum, ora c'è un moderatore, e su richiesta dello stesso, ora può iscriversi chiunque, col nick che vuole, l'importante è che non offenda il prossimo e si comporti civilmente. Comunque per qualsiasi chiarimento si può sempre scrivere all'amministratore: adminctlsuforum@libero.it.




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