PROGETTO PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO
PROGETTO INTERVENTI IN FAVORE DELLOCCUPAZIONE
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Roma, 6 febbraio 2001
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici
Circolare n. 31 e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
allesercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per laccertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità, di disoccupazione e importo dellassegno per attività socialmente utili.
SOMMARIO: Importi massimi da corrispondere nellanno 2001 ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione e aumento dellassegno per attività socialmente utili.
1 - TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427, come modificata dallarticolo 1, comma 5, della legge 19 luglio 1994, n. 451, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il secondo dei suddetti massimali, sono incrementati, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, nella misura dell80 per cento dellaumento derivante dalla variazione annuale dellindice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dallarticolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore di imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
Ciò premesso, si comunica che tenuto conto della variazione di tale indice accertata per lanno 2000 gli importi riguardanti i massimali in questione risultano fissati, per lanno 2001, nelle misure di seguito indicate, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione prevista dallarticolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,54 per cento:
1) lire 1.471.235 - 1.389.729
euro 759,83 - 717,74
2) lire 1.768.283 - 1.670.320
euro 913,24 - 862,65
Settore edile
1) lire 1.765.482 - 1.667.674
euro 911,80 - 861,29
2) lire 2.121.940 - 2.004.384
euro 1.059,89 - 1.035,18
Limporto della retribuzione mensile che costituisce la soglia per lapplicazione dei massimali di cui ai punti 2 suddetti è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, in lire 3.182.908 (euro 1.643,83).
2 INDENNITA DI MOBILITA
Gli importi massimi mensili, da applicare alla misura iniziale dellindennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione a licenziamenti successivi al 31 dicembre 2000, sono rispettivamente al lordo e al netto della riduzione istituita dallarticolo 26 della legge n. 41/1986 i seguenti:
1) lire 1.471.235 - 1.389.729
euro 759,83 - 717,74
2) lire 1.768.283 - 1.670.320
euro 913,24 - 862,65
Anche per lindennità di mobilità limporto della retribuzione mensile per lapplicazione del massimale più elevato, indicato al punto 2, è fissato in lire 3.182.908 (euro 1.643,83).
3 - TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE PER LEDILIZIA
Gli importi riportati nel precedente paragrafo n. 2 trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per ledilizia di cui allarticolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui allarticolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451.
Limporto che deve essere corrisposto ai lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per ledilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, resta invece fissato anche per lanno 2001 in lire 1.122.040 (euro 579,49), pari a lire 1.050.229 nette mensili (euro 542,39).
4 - INDENNITA ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE
Gli importi massimi mensili dellindennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione di cui allarticolo 26 della legge n. 41/1986, sono pari a lire 1.471.235 (euro 759,83) e a lire 1.768.283 (euro 913,24).
Per quanto riguarda lindennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento allattività svolta nel corso dellanno 2000, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno e indicati nella circolare n. 23 del 3 febbraio 2000.
5 - ASSEGNO PER ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI (A.S.U)
Limporto mensile dellassegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili che, ai sensi dellarticolo 8, comma 8, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, deve essere rivalutato dal 1° gennaio di ciascun anno nella misura dell80 per cento della variazione annuale dellindice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati è pari, dal 1° gennaio 2001, a L. 878.337 mensili (euro 453,62). Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui allarticolo 26 della legge n. 41/1986.
° ° °
Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità eventualmente ancora in corso - di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, si precisa che non opera la rivalutazione in parola né laumento di cui allarticolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144; il relativo assegno resta pertanto fissato in L. 800.000 mensili.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
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