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INPS
Circolare 31/2001
6 febbraio 2001

OGGETTO: Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità, di disoccupazione e importo dell’assegno per attività socialmente utili.

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PROGETTO PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

PROGETTO INTERVENTI IN FAVORE DELL’OCCUPAZIONE


Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali

Roma, 6 febbraio 2001

Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

Circolare n. 31 e, per conoscenza,

Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali



OGGETTO: Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità, di disoccupazione e importo dell’assegno per attività socialmente utili.

SOMMARIO: Importi massimi da corrispondere nell’anno 2001 ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione e aumento dell’assegno per attività socialmente utili.




1 - TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE


Secondo quanto previsto dalla normativa vigente gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427, come modificata dall’articolo 1, comma 5, della legge 19 luglio 1994, n. 451, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il secondo dei suddetti massimali, sono incrementati, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, nella misura dell’80 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore di imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Ciò premesso, si comunica che – tenuto conto della variazione di tale indice accertata per l’anno 2000 – gli importi riguardanti i massimali in questione risultano fissati, per l’anno 2001, nelle misure di seguito indicate, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,54 per cento:

1) lire 1.471.235 - 1.389.729
euro 759,83 - 717,74
2) lire 1.768.283 - 1.670.320
euro 913,24 - 862,65



Settore edile

1) lire 1.765.482 - 1.667.674
euro 911,80 - 861,29
2) lire 2.121.940 - 2.004.384
euro 1.059,89 - 1.035,18



L’importo della retribuzione mensile che costituisce la soglia per l’applicazione dei massimali di cui ai punti 2 suddetti è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, in lire 3.182.908 (euro 1.643,83).


2 – INDENNITA’ DI MOBILITA’

Gli importi massimi mensili, da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione a licenziamenti successivi al 31 dicembre 2000, sono – rispettivamente al lordo e al netto della riduzione istituita dall’articolo 26 della legge n. 41/1986 – i seguenti:

1) lire 1.471.235 - 1.389.729
euro 759,83 - 717,74
2) lire 1.768.283 - 1.670.320
euro 913,24 - 862,65



Anche per l’indennità di mobilità l’importo della retribuzione mensile per l’applicazione del massimale più elevato, indicato al punto 2, è fissato in lire 3.182.908 (euro 1.643,83).


3 - TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE PER L’EDILIZIA

Gli importi riportati nel precedente paragrafo n. 2 trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451.

L’importo che deve essere corrisposto ai lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, resta invece fissato anche per l’anno 2001 in lire 1.122.040 (euro 579,49), pari a lire 1.050.229 nette mensili (euro 542,39).


4 - INDENNITA’ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE

Gli importi massimi mensili dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, sono pari a lire 1.471.235 (euro 759,83) e a lire 1.768.283 (euro 913,24).

Per quanto riguarda l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel corso dell’anno 2000, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno e indicati nella circolare n. 23 del 3 febbraio 2000.


5 - ASSEGNO PER ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI (A.S.U)

L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili – che, ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, deve essere rivalutato dal 1° gennaio di ciascun anno nella misura dell’80 per cento della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati – è pari, dal 1° gennaio 2001, a L. 878.337 mensili (euro 453,62). Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.

° ° °

Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità – eventualmente ancora in corso - di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, si precisa che non opera la rivalutazione in parola né l’aumento di cui all’articolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144; il relativo assegno resta pertanto fissato in L. 800.000 mensili.


IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO