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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Comparto Ministeri 1998 - 2001.

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Parte I
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Art. 1 - Campo di applicazione.
1. Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all'art. 3 del CCNL quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 2.6.98.
2. Il presente contratto si applica, altresì, al personale dipendente
dall'amministrazione penitenziaria, in relazione a quanto previsto dall'art. 41 della legge 27.12.97 n. 449, nonchÉ al personale di nazionalitÖ italiana assunto con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all'estero, ai sensi del DPR 5.1.67 n. 18 e ai sensi della legge n. 401/90 e al personale UNEP dell'amministrazione giudiziaria, salvo eventuali norme di raccordo per l'adeguamento della disciplina di particolari istituti.
3. Al personale amministrativo assunto presso le Agenzie per l'impiego
di cui alla legge n. 56/87, si applica il presente CCNL fino all'effettivo trasferimento al comparto Regioni ed Enti Locali, di cui al D.lgs. n. 469/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Nella provincia autonoma di Bolzano il presente CCNL ä suscettibile
di essere integrato ai sensi del D.lgs. 9.9.97 n. 354 per le materie ivi previste.
5. Il riferimento al D.lgs. 3.2.93 n. 29 e successive modificazioni e
integrazioni apportate dal D.lgs. 4.11.97 n. 396 e dal D.lgs. 31.3.98 n. 80, ä riportato nel testo del presente contratto come D.lgs. n. 29/93.
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione
del contratto.
1. Il presente contratto concerne il periodo 1¯ gennaio 1998 - 31
dicembre 2001 per la parte normativa ed ä valido dal 1¯ gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate con idonea pubblicitÖ da parte dell'ARAN.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere
vincolato ed automatico sono applicati dalle Amministrazioni destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera
raccomandata, almeno 3 mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono
presentate 3 mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali nÉ procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di
scadenza della parte economica del presente contratto o a 3 mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarÖ corrisposta la relativa indennitÖ, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23.7.93. Per l'erogazione di detta indennitÖ si applica la procedura dell'art. 52, comma 1 del D.lgs. n. 29/93.
7. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte
economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarÖ costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma precedente.
Titolo II - RELAZIONI SINDACALI
Capo I
Art. 3 - Obiettivi e strumenti.
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni
delle responsabilitÖ delle amministrazioni e dei sindacati, ä riordinato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza delle amministrazioni di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettivitÖ.
2. Il predetto obiettivo comporta la necessitÖ di uno stabile sistema di relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva la quale, oltre che a livello nazionale, si svolge a livello di amministrazione, con la contrattazione integrativa, sulle materie e con le modalitÖ indicate dal presente contratto. Essa si svolge in conformitÖ alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti, salvo quanto previsto dall'art. 49 del D.lgs. n. 29/93;
b) partecipazione, che a sua volta si articola negli istituti
dell'informazione, concertazione e consultazione e che puï avere come strumento applicativo la costituzione di apposite Commissioni;
c) interpretazione autentica dei contratti collettivi.
Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa.
1. Le parti di cui all'art. 10 sottoscrivono il contratto collettivo
integrativo con le risorse del fondo previste dall'art. 31, al fine di incrementare la produttivitÖ e la qualitÖ del servizio e di sostenere i processi di riorganizzazione e d'innovazione tecnologica e organizzativa.
2. Il contratto collettivo integrativo regola i sistemi di
incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttivitÖ e di miglioramento della qualitÖ del servizio, definisce i criteri generali delle metodologie di valutazione
basate su indici e standard di valutazione e indica i criteri di ripartizione delle risorse del fondo unico di amministrazione fra le varie finalitÖ di utilizzo indicate nell'art. 32.
3. In sede di contrattazione collettiva integrativa e decentrata
possono prioritariamente essere, altresé, regolate le seguenti materie:
A) A livello di singola Amministrazione:
- le linee di indirizzo generale per l'attivitÖ di formazione
professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
- i riflessi delle innovazioni tecnologiche e organizzative dei
processi di disattivazione o riqualificazione dei servizi, sulla qualitÖ del lavoro e sulla professionalitÖ del lavoro e dei dipendenti in base alle esigenze dell'utenza;
- accordi di mobilitÖ;
- le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento
dell'ambiente di lavoro;
- le pari opportunitÖ per le finalitÖ indicate nell'art. 7 del presente
CCNL, nonchÉ per quelle della legge 10.4.91 n. 125;
Le materie di contrattazione collettiva integrativa previste dal punto A) sono integrate da quelle previste nell'art. 20, comma 1, lett. a) e all'art. 25 del presente CCNL. La contrattazione in tema di mobilitÖ e dei riflessi delle innovazioni tecnologiche ed organizzative avviene al momento del verificarsi delle circostanze che la rendono necessaria.
E' demandata al contratto collettivo integrativo l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro di cui all'art. 19 del CCNL 16.5.95. Decorsi 30 giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto l'accordo le parti riassumono la rispettiva libertÖ di iniziativa.
B) Presso ogni sede centrale o sede distaccata di amministrazione
centrale e ufficio periferico individuato come sede di contrattazione a seguito dell'elezione delle RSU:
- applicazione e gestione in sede locale della disciplina definita dal
comma 2;
- i criteri di applicazione, con riferimento ai tempi e alle modalitÖ,
delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonchÉ alle misure necessarie per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili;
- modalitÖ attuative dei criteri in materia di mobilitÖ esterna,
definiti a livello di Ministero;
- l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro di cui all'art.
19 del CCNL 16.5.95.
4. Le componenti salariali da attribuire a livello di contrattazione
integrativa sono comunque correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei citati programmi.
5. Fermi restando i principi di comportamento delle parti durante le
trattative, indicati nell'art. 11, sulle materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico accessorio, decorsi 30 giorni dall'inizio delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertÖ di iniziativa.
6. I contratti di cui al presente articolo non possono essere in
contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

Art. 5 - Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo.
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si
riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione di parte
pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro 30 giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto e a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 8, comma 1, per l'avvio del negoziato, entro 30 giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilitÖ dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ä effettuato dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante ä inviata a tale organismo entro 5 giorni corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione ä demandata al Presidente della delegazione trattante. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro 5 giorni.
4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole
circa tempi, modalitÖ e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.
5. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, entro 5 giorni
dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalitÖ di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
Art. 6 - Sistema di partecipazione.
A) INFORMAZIONE
1. Ciascuna amministrazione fornisce - anche a richiesta - tutte le
informazioni sugli atti aventi riflessi sul rapporto di lavoro.
2. L'informazione preventiva ä fornita nelle seguenti materie e ai
soggetti sottoindicati, inviando tempestivamente la documentazione necessaria:
1) ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1:
a) definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei
carichi di lavoro;
b) verifica periodica della produttivitÖ degli uffici;
c) definizione delle dotazioni organiche e loro variazioni;
d) criteri generali per l'organizzazione e la disciplina degli uffici;
e) criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro;
f) implicazioni dei processi generali di riorganizzazione dei Ministeri;
g) elevazione del contingente da destinare ai contratti di lavoro a
tempo parziale, di cui all'art. 21, comma 10;
h) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione delle
amministrazioni aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro; i) concessione in appalto di attivitÖ proprie dell'Amministrazione
nell'ambito della disciplina fissata dalla legge;
l) iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del
personale;
m) programmi di formazione del personale;
n) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2) ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2:
a) definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei
carichi di lavoro;
b) verifica periodica della produttivitÖ dell'ufficio/ente;
c) criteri generali per l'organizzazione e la disciplina
dell'ufficio/ente;
d) criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro
dell'ufficio/ente;
e) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione delle
amministrazioni aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro dell'ufficio/ente;
f) programmi di formazione del personale;
g) misure programmate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro.
3. Le amministrazioni, nelle materie aventi per oggetto gli atti di
gestione adottati e la verifica dei relativi risultati, nonchÉ su tutte quelle demandate alla contrattazione, forniscono un'informazione successiva:
1) ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1:
a) stato dell'occupazione e politiche degli organici;
b) parametri e risultati concernenti la qualitÖ e produttivitÖ dei
servizi prestati;
c) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
d) attuazione dei programmi di formazione del personale;
e) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) andamento generale della mobilitÖ del personale;
g) qualitÖ del servizio e rapporti con l'utenza;
h) distribuzione complessiva del fondo unico di amministrazione, ai
sensi dell'art. 31;
i) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative
prestazioni;
2) ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2:
a) stato dell'occupazione e politiche dell'organico dell'ufficio/ente;
b) parametri e risultati concernenti la qualitÖ e produttivitÖ del
servizio prestato nell'ufficio/ente;
c) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro nell'ufficio/ente;
d) attuazione dei programmi di formazione del personale
dell'ufficio/ente;
e) misure in materia di igiene e sicurezza nel luogo di lavoro/ente;
f) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative
prestazioni nell'ufficio/ente.
Per l'informazione di cui al presente comma sono previsti almeno 2 incontri annuali, in relazione al quale l'Amministrazione fornisce le adeguate informazioni sulle predette materie alle organizzazioni sindacali interessate.


B) CONCERTAZIONE
1. La concertazione ä attivata, mediante richiesta scritta, entro 3
giorni dal ricevimento dell'informazione di cui alla lett. A) del presente
articolo, dai soggetti e nelle materie sottoindicate:
1) dai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1 per:
a) la definizione dei criteri sui carichi di lavoro;
b) la verifica periodica della produttivitÖ degli uffici;
c) le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione delle
amministrazioni;
2) dai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2:
a) la definizione dei criteri sui carichi di lavoro dell'ufficio;
b) la verifica periodica della produttivitÖ dell'ufficio.
2. Sono, altresé, oggetto di concertazione le materie previste nell'art.
20, comma 1, lett. b).
3. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro 48
ore dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilitÖ, correttezza e trasparenza.
4. Nella concertazione le parti verificano la possibilitÖ di un accordo
mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di 30 giorni dalla sua attivazione; dell'esito della concertazione ä redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa.


C) CONSULTAZIONE
1. La consultazione ä attivata prima dell'adozione degli atti interni di
organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro ed ä facoltativa. Essa si svolge, invece, obbligatoriamente sulle seguenti materie e con i soggetti di seguito indicati:
1) soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1:
a) organizzazione e disciplina degli uffici, nonchÉ la consistenza e la
variazione delle dotazioni organiche;
b) modalitÖ per la periodica designazione dei rappresentanti per la
composizione del collegio arbitrale delle procedure disciplinari sino all'entrata in vigore della disciplina inerente i collegi di conciliazione ed arbitrato di cui all'art. 35 del presente CCNL;
c) elevazione del contingente massimo dei posti da trasformare da tempo
pieno a tempo parziale di cui all'art. 21, comma 10;
2) i soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2:
a) organizzazione e disciplina dell'ufficio, nonchÉ la consistenza e la
variazione delle dotazioni organiche.
2. E', inoltre, prevista la consultazione del rappresentante per la
sicurezza nei casi di cui all'art. 19 del D.lgs. 19.9.94 n. 626.
D) FORME DI PARTECIPAZIONE
1. Al fine di favorire un ordinato governo dei processi di
ristrutturazione dei ministeri conseguenti all'applicazione della legge n. 59/97, sono costituiti presso ogni Amministrazione appositi Comitati, tra
cui quello previsto dall'art. 7, composti dai rappresentanti dell'Amministrazione e dalle organizzazioni sindacali aventi titolo.
2. In tali Comitati le parti esaminano e verificano i risultati
dell'azione dell'Amministrazione registrano le convergenze sulle linee di indirizzo per la riorganizzazione e la ristrutturazione dell'Amministrazione. Di tale attivitÖ, correlata dai dati raccolti sulle predette materie, viene data comunicazione semestrale al Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. Presso ogni Ministero sarÖ costituita una Conferenza di
rappresentanti dell'Amministrazione e delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa, nel corso della quale sono esaminate 2 volte l'anno le linee essenziali di indirizzo in materia di organizzazione e gestione dell'amministrazione, con particolare riguardo ai sistemi di verifica dei risultati in termini di efficienza, di efficacia e di qualitÖ dei servizi istituzionali.
4. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare
concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, il sistema della partecipazione ä completato dalla possibilitÖ di costituire, a richiesta, in relazione alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'amministrazione ä tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi.
5. La composizione degli organismi di cui al presente articolo, che non
hanno funzioni negoziali, ä paritetica e deve comprendere un'adeguata rappresentanza femminile.
Art. 7 - Comitato pari opportunitÖ.
1. I Comitati per le pari opportunitÖ, istituiti presso ciascuna
amministrazione, nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 6, lett. d), svolgono i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che
l'amministrazione ä tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini
della contrattazione integrativa, di cui all'art. 4, comma 3, lett. A; c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie
per l'affermazione sul lavoro della pari dignitÖ delle persone nonchÉ azioni positive, ai sensi della legge n. 125/91.
2. I Comitati, presieduti da 1 rappresentante dell'amministrazione,
sono costituiti da 1 componente designato da ciascuna delle
organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell'amministrazione. Il presidente del Comitato designa 1 vicepresidente. Per ogni componente effettivo ä previsto 1 componente supplente.
3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per
ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dai Comitati pari opportunitÖ, sono previste misure per favorire effettive pari opportunitÖ nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale:
- accesso e modalitÖ di svolgimento dei corsi di formazione
professionale;
- flessibilitÖ degli orari di lavoro in rapporto a quello dei servizi
sociali nella fruizione del part-time;
- perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali nel
sistema classificatorio;
- processi di mobilitÖ.
4. Le amministrazioni favoriscono l'operativitÖ dei Comitati e
garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici all'interno delle amministrazioni.
5. I Comitati per le pari opportunitÖ rimangono in carica per la durata
di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
Capo II - I SOGGETTI SINDACALI
ART. 8 - SOGGETTI SINDACALI TITOLARI DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.
1. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di
amministrazione di cui all'art. 4, comma 3, lett. A) sono le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL di comparto.
2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 3, lett. B) sono:
- le R.S.U.;
- le organizzazioni sindacali di categoria territoriali firmatarie del
CCNL.
Art. 9 - TitolaritÖ dei permessi e delle prerogative sindacali.
1. La titolaritÖ dei permessi sindacali nel luogo di lavoro, cosé come
previsto dall'art. 10, comma 1 dell'accordo collettivo quadro sui distacchi, aspettative e permessi nonchÉ sulle altre prerogative sindacali, sottoscritto il 7.8.98, compete con le modalitÖ e nelle quantitÖ previste dall'accordo stesso ai seguenti soggetti:
a) componenti delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) elette ai
sensi dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7.8.98;
b) dirigenti sindacali:
- dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali
rappresentative che dopo l'elezione delle RSU siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro;
- delle organizzazioni sindacali firmatarie aventi titolo a
partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 8, comma 1;
- componenti degli organismi statutari delle proprie confederazioni e
organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui alla lett. a) e ai 2 precedenti alinea.
2. Per le altre prerogative si rinvia a quanto previsto dall'accordo
quadro di cui al comma 1.

Art. 10 - Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa.
1. La delegazione trattante per la contrattazione integrativa ä
costituita:
I - A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE
a) Per la parte pubblica:
- dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici
direttamente interessati alla trattativa;
b) per la parte sindacale ä composta dai soggetti sindacali di cui
all'art. 8, comma 1;
II - NELLE SEDI CENTRALI O SEDI DISTACCATE DI AMMINISTRAZIONI CENTRALI E NEGLI UFFICI PERIFERICI INDIVIDUATI COME SEDE DI CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA:
a) per la parte pubblica:
- dal titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione
nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei titolari dei servizi o uffici destinatari e
tenuti all'applicazione del contratto.
b) per la parte sindacale, dai soggetti di cui all'art. 8, comma 2.
2. Le amministrazioni del comparto possono avvalersi, nella
contrattazione collettiva integrativa, dell'attivitÖ di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN).


Capo III - PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Art. 11 - Clausole di raffreddamento.
1. Il sistema delle relazioni sindacali ä improntato ai principi di
responsabilitÖ, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti e orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato
relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali nÉ procedono ad azioni dirette e compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolgono la concertazione
o la consultazione, le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle stesse.
Art. 12 - Interpretazione autentica dei contratti.
1. Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalitÖ
sull'interpretazione dei contratti collettivi, nazionali o integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni o quelle previste dall'art. 5 del presente
CCNL, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza
del contratto.
2. La medesima procedura puï essere attivata anche a richiesta di una
delle parti.
Parte II - ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Titolo I - SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
Art. 13 - Aree di inquadramento.
1. Il nuovo sistema di classificazione del personale, improntato a
criteri di flessibilitÖ correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi, si basa sui seguenti elementi:
a) accorpamento delle attuali 9 qualifiche funzionali in 3 aree:
Area A - comprendente i livelli dal I al III;
Area B - comprendente i livelli dal IV al VI;
Area C - comprendente i livelli dal VII al IX e il personale del ruolo
ad esaurimento;
b) istituzione nell'area C di una separata area dei "professionisti
dipendenti", nella quale confluiscono i lavoratori inquadrati nella VII, VIII e IX qualifica che espletano un'attivitÖ che richiede, in base alla laurea, l'abilitazione all'esercizio della professione e/o l'iscrizione ad albi professionali;
c) previsione nella medesima area C di posizioni organizzative che
richiedono svolgimento di funzioni di elevata responsabilitÖ.
2. Le aree sono individuate mediante le declaratorie riportate
nell'allegato A) che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area, corrispondenti a livelli omogenei di competenze.
3. I profili collocati nelle aree secondo l'allegato A) descrivono il
contenuto professionale di attribuzioni specifiche relative all'area di appartenenza. All'interno della stessa area i profili caratterizzati da mansioni e funzioni contraddistinte da differenti gradi di complessitÖ e di contenuto possono essere collocati su posizioni economiche diverse.
4. Ogni dipendente ä inquadrato, in base all'ex qualifica e profilo
professionale di appartenenza, nell'area e nella posizione economica ove questa ä confluita ed ä tenuto a svolgere, come previsto dall'art. 56 del D.lgs. n. 29/93, tutte le mansioni considerate equivalenti nel livello economico di appartenenza. nonchÉ le attivitÖ strumentali e complementari a quelle inerenti lo specifico profilo attribuito.
5. L'individuazione di nuovi profili ovvero una diversa denominazione o
ricollocazione di quelli esistenti nelle aree - in relazione alle proprie esigenze organizzative - ä definita da ciascuna amministrazione, nell'ambito della contrattazione integrativa a livello di amministrazione con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 8, comma 1 del presente CCNL e con l'assistenza dell'ARAN.
Art. 14 - Accesso dall'esterno.
1. L'accesso alle posizioni delle varie aree, secondo le indicazioni
della declaratoria allegato A), avviene attraverso le procedure concorsuali pubbliche ovvero mediante quelle di avviamento al lavoro di cui alla legge n. 56/87, secondo quanto previsto dall'art. 36 del D.lgs n. 29/93 e dall'art. 45, comma 11, del D.lgs n. 80/98, le quali devono garantire un adeguato accesso dall'esterno.
Art. 15 - Passaggi interni.
1. I passaggi interni nel sistema di classificazione possono avvenire: A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:
a) I passaggi dei dipendenti da un'area alla posizione iniziale
dell'area immediatamente superiore avviene dall'interno nel rispetto del punto 2, mediante procedure selettive volte all'accertamento dell'idoneitÖ e/o della professionalitÖ richiesta previo superamento di corso-concorso con appositi criteri stabiliti dall'amministrazione con le procedure indicate nell'art. 20.
b) Alle predette procedure selettive ä consentita la partecipazione del personale dipendente in deroga ai relativi titoli di studio - fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge - purchÉ in possesso di requisiti professionali richiesti per l'ammissione al concorso pubblico indicati nelle declaratorie di cui all'allegato A).
B) ALL'INTERNO DELL'AREA con le seguenti procedure:
a) I contingenti corrispondenti a ciascuna delle posizioni economiche
interne all'area sono modificabili, in relazione alle esigenze organizzativo/ funzionali dell'amministrazione o ad obiettivi di riorganizzazione generale in correlazione alle risorse disponibili, con le procedure previste dall'art. 20.
b) Il passaggio dei dipendenti da una posizione all'altra all'interno
dell'area avverrÖ nei limiti dei posti di cui ai contingenti previsti dal comma 1, mediante percorsi di qualificazione e aggiornamento professionale con esame finale, al termine dei quali sarÖ definita una graduatoria per la cui formulazione sarÖ considerato, in ogni caso, elemento determinante la posizione economica di provenienza. Sono considerati altresé elementi utili, l'esperienza professionale acquisita e il possesso di titoli di studio e professionali coerenti con i processi di riorganizzazione o innovazione tecnologica.
c) Le Amministrazioni possono bandire concorsi pubblici o avviare gli
iscritti nelle liste di collocamento anche per i posti di cui alla presente lett. B) solo se la selezione stessa ha avuto esito negativo o se mancano del tutto all'interno le professionalitÖ da selezionare.
d) Sono riservati esclusivamente al personale dipendente i passaggi
interni all'area C, per la posizione economica C3 sulla base dei criteri previsti dall'Amministrazione con le procedure di cui all'art. 20.
2. I passaggi di cui alle lett. A e B avvengono nei limiti della
dotazione organica e dei contingenti in essa previsti, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno del personale per le assunzioni dall'esterno in base alle vigenti disposizioni e con le medesime regole di cui agli art. 6 del D.lgs. n. 29/93.
Art. 16 - Norme di prima applicazione.
1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente
contratto ä inserito nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data mediante l'attribuzione dell'area e della posizione al suo interno secondo la tabella all. B di corrispondenza,
senza incremento di spesa, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Dalla data indicata nel comma 1 al personale giÖ appartenente alle
qualifiche funzionali I e II, inquadrato nell'area A) ä attribuito il trattamento economico tabellare iniziale dell'ex III qualifica funzionale.
3. Le dotazioni organiche di ciascuna Amministrazione restano invariate
e i relativi contingenti sono attribuiti con i medesimi criteri e senza incremento di spesa, ai nuovi livelli ed aree in base all'allegata tabella B.
4. Sono portate a compimento tutte le procedure selettive o concorsuali
interne alle singole amministrazioni indette per la copertura di posti vacanti, in corso ovvero giÖ programmate, in base alle vigenti disposizioni, alla data di entrata in vigore del presente CCNL. I vincitori sono automaticamente inquadrati nel nuovo sistema di
classificazione, nella posizione ove risulta confluita quella cui si riferisce la procedura selettiva o concorsuale con effetto dalla data stabilita nel contratto individuale.
5. Al personale assunto dall'esterno a seguito delle procedure di cui
all'art. 14 ä attribuito il trattamento tabellare riportato nella tabella C, corrispondente - nella declaratoria dell'allegato. A - alla posizione cui si riferisce il profilo professionale della selezione.
6. Nel caso di progressione interna nel sistema classificatorio ai sensi dell'art. 15 le amministrazioni comunicano per iscritto ai dipendenti interessati il nuovo inquadramento conseguito, nonchÉ le eventuali modifiche del rapporto di lavoro ad esso correlate.
7. Le parti si danno atto che il riordino del sistema classificatorio
attuato con il presente contratto determina la necessitÖ per le amministrazioni di una nuova riorganizzazione del lavoro che, nel tener conto delle nuove flessibilitÖ contenute nelle declaratorie di cui all'allegato A, valorizzi la professionalitÖ e l'esperienza acquisita dai dipendenti collocati nella posizione iniziale dell'area C (posizione C1, corrispondente all'ex VII qualifica), anche in mancanza del titolo di studio richiesto dalle declaratorie stesse per consentire la progressione verso la posizione economica C2, nei limiti dei contingenti ad essa destinati ai sensi dell'art. 15.
8. Le parti ritengono, pertanto, necessario acquisire ulteriori elementi istruttori quali-quantitativi idonei ad individuare con apposita clausola i requisiti di accesso che - in via transitoria ed eccezionale - possano essere ritenuti equivalenti a quelli previsti - nelle declaratorie dell'allegato A, per la posizione economica C2, al fine di ammettere alle selezioni indicate nel comma 1 - indette in prima applicazione del sistema classificatorio - anche i dipendenti appartenenti alla posizione C1 che ne risultassero in possesso.
9. Tale istruttoria sarÖ portata a termine a cura dell'ARAN entro il
31.12.98, ai fini del negoziato di cui all'art. 35, comma 1 e, comunque, in tempo utile prima dell'avvio delle selezioni.
Capo II - PROGRESSIONE ECONOMICA
Art. 17 - Sviluppi economici all'interno delle aree.
1. Nelle aree A e B ä previsto uno sviluppo economico per la posizione
apicale. Analogo sviluppo ä previsto anche per la posizione economica iniziale e per quella apicale dell'area C. Tali sviluppi, come indicato nella tabella C, sono denominati "super", assumendo rispettivamente la sigla "A1 S", "B3 S", "C1 S", "C3 S".
2. Gli sviluppi economici sono progressione della posizione economica
apicale o iniziale di riferimento e sono attribuiti sulla base di criteri - definiti nel contratto collettivo integrativo di amministrazione -ispirati alla valutazione dell'impegno, della prestazione e dell'arricchimento professionale acquisito, anche attraverso interventi formativi e di aggiornamento.
Art. 18 - Posizioni organizzative.
1. Nell'ambito dell'area C le Amministrazioni, sulla base dei loro
ordinamenti e in relazione alle esigenze di servizio, possono conferire ai dipendenti ivi inseriti incarichi che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilitÖ, che comportano l'attribuzione di una specifica indennitÖ.
2. Tali posizioni organizzative possono riguardare settori che
richiedono l'esercizio di:
- funzioni di direzione di unitÖ organizzativa, caratterizzate da un
elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;
- attivitÖ con contenuti di alta professionalitÖ e specializzazione
correlate al possesso di titoli universitari;
- attivitÖ di staff e/o di studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza
e controllo, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.
3. Il valore dell'indennitÖ di cui al comma 1) ä ricompreso tra un
minimo di ú. 2.000.000 e un massimo di ú. 5.000.000, annui lordi per 13 mensilitÖ in relazione alle risorse disponibili nel fondo di cui all'art. 31.
Art. 19 - Conferimento e revoca delle posizioni organizzative.
1. Possono procedere all'individuazione delle posizioni organizzative le
amministrazioni che abbiano realizzato:
- l'attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal D.lgs
n. 29/93, con particolare riferimento agli artt. 3, 4, 7, 9 e 14;
- la ridefinizione delle strutture organizzative e delle dotazioni
organiche;
- l'istituzione e l'attivazione dei servizi di controllo interno o dei
nuclei di valutazione, determinando i criteri generali e le procedure per il conferimento e la revoca degli incarichi per le posizioni organizzative.
2. Gli incarichi sono conferiti dai dirigenti con atto scritto e
motivato, tenendo conto dei requisiti culturali, delle attitudini e delle capacitÖ professionali dei dipendenti in relazione alle caratteristiche dei programmi da realizzare.
3. Gli incarichi possono essere revocati con atto scritto e motivato,
prima della scadenza, a seguito di:
- inosservanza delle direttive contenute nell'atto di conferimento;
- intervenuti mutamenti organizzativi;
- accertamento di risultati negativi.
4. La revoca dell'incarico comporta la perdita dell'indennitÖ di
posizione e la restituzione del dipendente alle funzioni del profilo di appartenenza.
5. La valutazione dei risultati delle attivitÖ svolte dai dipendenti cui
sono stati conferiti gli incarichi avviene di norma con cadenza annuale in
base a criteri e procedure definite preventivamente dalle singole
amministrazioni.
Capo III
Art. 20 - Relazioni sindacali del sistema classificatorio.
1. Nell'ambito del sistema classificatorio sono previsti i seguenti
livelli di relazioni sindacali nelle materie sottoindicate.
A) CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA:
- determinazione dei criteri generali per la definizione delle
procedure per le selezioni di cui all'art. 15, lett. B);
B) INFORMAZIONE PREVENTIVA E CONCERTAZIONE:
a) individuazione dei contingenti destinati alle selezioni interne ai
sensi dell'art. 15;
b) determinazione dei criteri generali per la definizione delle
procedure di selezione interna di cui al medesimo art. 15, lett. A); c) con riferimento agli artt. 17 e 18:
- criteri generali per il conferimento e la revoca degli incarichi di
posizione organizzativa;
- graduazione delle posizioni organizzative ai fini dell'attribuzione
della relativa indennitÖ;
- criteri e procedure di valutazione periodica delle attivitÖ svolte
dai dipendenti interessati nonchÉ le necessarie garanzie di contraddittorio.
2. Nella concertazione le parti verificano la possibilitÖ di un accordo
mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di 30 giorni dalla sua attivazione.
Parte III - RAPPORTO DI LAVORO
Titolo I - FLESSIBILITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO
Capo I
Art. 21 - Rapporto di lavoro a tempo parziale.
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale puï essere costituito
relativamente a tutti i profili professionali ricompresi nelle aree del sistema di classificazione del personale mediante:
a) assunzione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Nel caso del comma 1, lett. b), la trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro 60 giorni dalla ricezione della domanda. In essa deve essere indicata l'eventuale attivitÖ di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini dei commi da 4 a 7.
3. L'amministrazione, entro il predetto termine, puï, con provvedimento
motivato, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un
periodo non superiore a 6 mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione
alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave
pregiudizio alla funzionalitÖ del servizio.
4. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la
prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilitÖ, possono svolgere un'altra attivitÖ lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali.
5. Le amministrazioni, ferma restando la valutazione in concreto dei
singoli casi, sono tenute ad individuare le attivitÖ che, in ragione dell'interferenza con i compiti istituzionali non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma precedente con le procedure previste dall'art. 1, comma 58 bis della legge 23.12.96 n. 662 e successive modificazioni e integrazioni.
6. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra
l'attivitÖ esterna del dipendente - sia subordinata che autonoma - con quella della specifica attivitÖ di servizio ovvero qualora la predetta attivitÖ lavorativa debba intercorrere con un'amministrazione pubblica, l'amministrazione nega la trasformazione del rapporto a tempo parziale.
7. Il dipendente ä tenuto a comunicare, entro 15 giorni, alla
amministrazione nella quale presta servizio l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attivitÖ lavorativa esterna.
8. Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale di cui al comma 1, lett. b), il limite percentuale del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna delle posizioni economiche inserite nelle aree del sistema di classificazione del personale puï essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unitÖ. Il contingente predetto ä utilizzato - sino alla sua capienza - a domanda dei dipendenti interessati al part-time - indipendentemente dalla motivazione della richiesta con le procedure indicate nei commi precedenti.
9. Per le nuove assunzioni con rapporto di lavoro part-time vanno
rispettate le indicazioni minime contenute nell'art. 39, comma 8, della legge n. 449/97 e successive modificazioni e integrazioni che non incidono sul contingente di cui al precedente comma 8.
10. Le amministrazioni, in presenza di particolari situazioni
organizzative o gravi documentate situazioni familiari, previamente individuate nel contratto collettivo integrativo, possono elevare il contingente di cui al comma 8 di un ulteriore 10% massimo. In deroga alle procedure previste da detto comma, le domande per la trasformazione del rapporto di lavoro - in tali casi - sono presentate con cadenza trimestrale e accolte a valere dal 1¯ giorno del trimestre successivo, ai sensi del comma 2.
11. Qualora il numero delle richieste relative ai casi del comma 10
ecceda i contingenti fissati in aggiunta, viene data la precedenza:
- ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non
inferiore al 70%, ovvero persone in particolari condizioni psicofisiche o affette da gravi patologie, anziani non autosufficienti;
- ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
12. L'avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi del D.lgs. n. 152/97 ä comunicata per iscritto al dipendente nei termini previsti dai commi 2 e 3 con l'indicazione della durata e dell'articolazione della prestazione lavorativa di cui all'art. 22 secondo quanto concordato con l'amministrazione.
Art. 22 - Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro
a tempo parziale.
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una
frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non puï essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non puï superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati.
2. Il tempo parziale puï essere realizzato:
- con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i
giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
- con articolazione della prestazione su alcuni giorni della
settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno).
3. In presenza di particolari e motivate esigenze il dipendente puï
concordare con l'amministrazione ulteriori modalitÖ di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell'ambito delle fasce orarie individuate con le procedure di cui all'art. 4, in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna amministrazione tenuto conto della natura dell'attivitÖ istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi profili professionali.
4. Tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno
diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilitÖ del posto in organico.
Art. 23 - Trattamento economico-normativo del personale con rapporto
di lavoro a tempo parziale.
1. Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal
presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiaritÖ del suo svolgimento, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
2. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale ä escluso dalla
prestazione di lavoro straordinario e non puï fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
3. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto a un numero
di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto a un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno; il relativo trattamento economico ä commisurato alla durata della prestazione giornaliera.
4. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale ä proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennitÖ integrativa speciale e l'eventuale retribuzione individuale d'anzianitÖ, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.
5. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o
alla realizzazione di progetti, nonchÉ altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato.
6. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto ä disciplinato dalle
disposizioni contenute nell'art. 8 della legge n. 554/88 e successive modificazioni e integrazioni.


Art. 24 - Mansioni superiori.
1. Il presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista
dall'art. 56, commi 2, 3 e 4 del D.lgs. n. 29/93 per la parte demandata alla contrattazione.
2. Nell'ambito del nuovo sistema di classificazione del personale
previsto dal presente contratto, si considerano "mansioni immediatamente superiori" le mansioni svolte dal dipendente all'interno della stessa area in profilo appartenente alla posizione di livello economico immediatamente superiore a quella in cui egli ä inquadrato, secondo la declaratoria riportata nell'allegato A del presente contratto. Le posizioni economiche "super" non sono prese in considerazione a tal fine. Sono, altresé, considerate "mansioni superiori", per i dipendenti che rivestono l'ultima posizione economica dell'area di appartenenza, le mansioni corrispondenti alla posizione economica iniziale dell'area immediatamente superiore.
3. Il conferimento delle mansioni superiori di cui al comma 2 avviene
nei seguenti casi:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non pió di 6 mesi,
prorogabili fino a 12 qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante, anche mediante le selezioni interne di cui all'art. 15;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
4. Il conferimento delle mansioni superiori di cui ai commi precedenti ä comunicato per iscritto al dipendente incaricato, mediante le procedure stabilite da ciascuna amministrazione secondo i propri ordinamenti, sulla base di criteri, da definire entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, che tengano conto del contenuto professionale delle mansioni da conferire, previa consultazione delle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 8, comma 1. La disciplina delle mansioni superiori come integrata dal presente articolo entra pertanto in vigore dalla data di definizione dei predetti criteri.
5. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori di cui al comma 2 ha
diritto al trattamento economico previsto per la posizione corrispondente alle relative mansioni, fermo rimanendo quanto percepito a titolo di retribuzione individuale d'anzianitÖ.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo resta ferma la
disciplina dell'art. 56 del D.lgs n. 29/93.
Capo II - ORARIO DI LAVORO
Art. 25 - Riduzione dell'orario.
1. Al personale adibito a regimi d'orario articolati su pió turni o
coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza
e/o comprendenti particolari gravositÖ, ä applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto integrativo, una riduzione d'orario sino a raggiungere le 35 ore settimanali. La riduzione potrÖ realizzarsi alla condizione che, in armonia con le premesse, il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi che portano all'autofinanziamento.
2. Entro il 30.6.2000 le parti verificheranno e converranno sulle
modalitÖ di applicazione a tutto il personale del comparto delle modifiche legislative eventualmente intervenute in materia.
Capo III
Art. 26 - Formazione.
1. Nell'ambito dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica
amministrazione, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti e per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento.
2. L'attivitÖ formativa si realizza attraverso programmi di
addestramento, aggiornamento e qualificazione, secondo percorsi formativi definiti in conformitÖ delle linee di indirizzo concordate nell'ambito della contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 3, lett. A, anche al fine della riqualificazione del personale nell'ambito dei processi di mobilitÖ. La formazione del personale di nuova assunzione si realizza mediante corsi teorico-pratici di intensitÖ e durata rapportate alle attivitÖ da svolgere, in base a programmi definiti dall'Amministrazione ai sensi del comma precedente.
3. Le iniziative di formazione del presente comma riguardano tutto il
personale a tempo indeterminato, compreso il personale in distacco sindacale. Il personale comandato o fuori ruolo effettua la propria formazione nelle amministrazioni di appartenenza salvo per i corsi della lett. b). I dipendenti comandati o fuori ruolo in servizio presso gli enti di nuova istituzione ovvero quelli provenienti dagli enti disciolti, in attesa del relativo inquadramento presso le amministrazioni di nuova destinazione, partecipano ai programmi di formazione di queste ultime. I programmi definiscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali facoltativo e in particolare stabiliscono:
a) i percorsi di qualificazione e di aggiornamento professionale con
esame finale collegati ai passaggi dei dipendenti all'interno delle aree del sistema di classificazione da una posizione economica all'altra;
b) corsi di aggiornamento finalizzati all'obiettivo di far conseguire
agli operatori il pió alto grado di operativitÖ e autonomia in relazione alle funzioni di assegnazione e che devono tener conto in particolare della normativa vigente da applicare, delle caratteristiche tecnologiche e organizzative dell'ambiente di lavoro; delle innovazioni introdotte nell'utilizzo delle risorse umane, organizzative e tecnologiche.
Le attivitÖ di formazione di cui al presente comma si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalitÖ del singolo dipendente, attestato attraverso l'attribuzione di un apposito titolo, da parte dei soggetti che l'hanno attuata.
4. Nell'attuazione dei programmi delle suddette attivitÖ formative, le
amministrazioni si avvalgono della collaborazione della Scuola Superiore della P.A., degli Istituti e Scuole di formazione esistenti presso le Amministrazioni stesse, delle UniversitÖ e di altri soggetti pubblici e societÖ private specializzate nel settore. La predisposizione dei programmi in materia di sistemi informativi destinati al personale
informatico sarÖ realizzata ai sensi dell'art. 7, lett. e) del D.lgs.
n. 39/94.
5. Per garantire le attivitÖ formative di cui al presente articolo, le
amministrazioni utilizzano le risorse disponibili sulla base della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/95 relativa alla formazione, nonchÉ tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge, quali ad es. D.lgs. n. 39/93, ovvero da particolari disposizioni comunitarie.
6. Il personale che partecipa alle attivitÖ di formazione organizzate
dalla Amministrazione ä considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione. I corsi sono tenuti, di norma, durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. I corsi si svolgono, di regola, a livello regionale e/o territoriale secondo le esigenze organizzative, anche allo scopo di favorire la partecipazione dei dipendenti e nel rispetto dei principi di cui al comma 7.
7. L'Amministrazione individua i dipendenti che partecipano alle
attivitÖ di formazione sulla base di criteri generali definiti ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. A) e verificati ai sensi dell'art. 6, comma 3, in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dei vari uffici, nonchÉ di riqualificazione professionale del personale in mobilitÖ, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali degli interessati e garantendo a tutti pari opportunitÖ di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 61, lett. c) del D.lgs. n. 29/93.
8. Per figure professionali elevate e/o particolari e in caso di materie
attinenti la specifica mansione svolta, ä prevista la possibilitÖ, per i dipendenti, di frequentare corsi specifici, anche non previsti dai programmi dell'Amministrazione, su richiesta motivata dello stesso dipendente, con permessi non retribuiti.
Capo IV - MOBILITA'
Art. 27 - MobilitÖ volontaria all'interno del comparto.
1. Le amministrazioni nell'ambito dello stesso comparto, possono coprire
i posti vacanti in organico destinati all'accesso dall'esterno, mediante passaggio diretto, a domanda, di dipendenti in servizio presso altra amministrazione del comparto che rivestano la posizione corrispondente nel sistema classificatorio.
2. Il dipendente ä trasferito, previo consenso dell'amministrazione di
appartenenza, entro 15 giorni dall'accoglimento della domanda.
Parte IV - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 28 - Struttura della retribuzione.
1. La struttura della retribuzione del personale delle amministrazioni
dello Stato appartenenti al comparto dei Ministeri si compone delle seguenti voci:
a) stipendio tabellare;
b) retribuzione individuale d'anzianitÖ, comprensiva della maggiorazione
per esperienza professionale;
c) indennitÖ integrativa speciale;
d) sviluppo economico di cui all'art. 17;
e) indennitÖ di amministrazione di cui all'art. 33;
f) compensi di cui all'art. 32, ove spettanti;
g) compensi per lavoro straordinario, ove spettanti;
h) altre indennitÖ previste da specifiche disposizioni di legge.
2. Al personale, ove spettante, ä corrisposto l'assegno per il nucleo
familiare ai sensi della legge 13.5.88 n. 153 e successive modificazioni.
Art. 29 - Aumenti della retribuzione base ed effetti dei nuovi stipendi.
1. Gli stipendi tabellari derivanti dall'art. 2 del CCNL stipulato in
data 26.7.96 sono incrementati degli importi mensili lordi, per 13
mensilitÖ, indicati nelle allegate tabella D e D bis, alle scadenze ivi previste.
2. A seguito degli incrementi indicati al comma 1, i valori dei
trattamenti correlati alle posizioni economiche del nuovo sistema di classificazione di cui alla tabella C, sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite dalle allegate tabelle E ed F.
3. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
contratto hanno effetto sulla 13a mensilitÖ, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennitÖ di buonuscita, sull'indennitÖ di cui all'art. 27, comma 6 del CCNL sottoscritto il 16.5.95, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro o altre analoghe e i contributi di riscatto. Il compenso per il lavoro straordinario nella formula prevista dalle vigenti disposizioni, viene calcolato con riferimento al tabellare iniziale delle singole posizioni rivestite.
4. Il personale cui ä attribuito il livello economico super di cui
all'art. 17, mantiene l'indennitÖ integrativa speciale in godimento.
5. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
articolo sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 1998-99. Agli effetti dell'indennitÖ di buonuscita, di licenziamento, nonchÉ quella prevista dall'art. 2122 C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 30 - Lavoro straordinario.
1. Prima della loro ripartizione e assegnazione nelle singole
amministrazioni, le risorse complessive destinate ai compensi per il lavoro straordinario sono ridotte, dall'1.1.99, del 5%. Tale disponibilitÖ andrÖ ad alimentare, proporzionalmente al numero degli addetti, il fondo unico di ciascuna amministrazione.
2. La restante somma ä ripartita per singola amministrazione in base
alle vigenti disposizioni. All'atto della costituzione del fondo unico di ciascuna amministrazione di cui al punto 3, il 30% delle risorse confluisce in detto fondo. Il restante 65% delle risorse sarÖ utilizzato per finanziare il lavoro straordinario e festivo effettivamente prestato.
3. Le risorse relative alle ore di straordinario non utilizzate
risultanti a consuntivo, limitatamente all'anno di riferimento in cui si ä verificato l'avanzo, confluiscono nel fondo unico di amministrazione.
Art. 31 - Fondo unico di amministrazione.
1. E' costituito presso ciascuna Amministrazione un Fondo unico
alimentato dalle seguenti risorse economiche:
- gli importi di cui agli stanziamenti degli artt. 36 e 37 del primo
CCNL del Comparto Ministeri, sottoscritto il 16.5.95, compresi quelli finalizzati a finanziare gli istituti di cui all'art. 38 dello stesso contratto;
- la percentuale prevista all'art. 30, commi 1 e 2 degli importi
corrispondenti a quanto stanziato per le prestazioni di lavoro straordinario risultanti negli appositi capitoli dei bilanci delle amministrazioni, ivi comprese le quote di tali stanziamenti percepite dal personale contrattualizzato dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno;
- i risparmi di gestione riferiti alle spese del personale; fatte
salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo;
- le risorse provenienti da specifiche disposizioni normative che
destinano risparmi all'incentivazione del personale;
- le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n.
449/97;
- le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell'art. 1, commi da 57 e segg. della legge n. 662/96 e successive modificazioni ed integrazioni;
- i trattamenti economici che recano incrementi al personale sulla base
di disposizioni, di leggi, regolamenti o atti amministrativi generali;
- gli importi relativi all'indennitÖ di Amministrazione del personale
cessato dal servizio non riutilizzati in conseguenza di nuove assunzioni; - ú. 24.600 pro-capite mensili per 13 mesi con decorrenza dal mese di
maggio 1999;
- ú. 15.000 pro-capite mensili per 13 mesi disponibili dal 31.12.99 e a
valere dal mese successivo.
Art. 32 - Utilizzo del fondo di amministrazione.
1. Il fondo unico di amministrazione, ä finalizzato a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali, mediante la realizzazione, in sede di contrattazione integrativa, di piani e progetti strumentali e di risultato.
2. Per tali finalitÖ le risorse che compongono il Fondo sono
prioritariamente utilizzate per:
- finanziare turni per fronteggiare particolari situazioni di lavoro e
compensi per lavoro straordinario qualora le risorse di cui all'art. 30 siano state esaurite;
- compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche
responsabilitÖ rischi, disagi, gravose articolazioni dell'orario di lavoro, reperibilitÖ collegata a servizi che richiedono interventi di urgenza;
- incentivare la mobilitÖ del personale secondo le esigenze proprie
delle singole Amministrazioni;
- erogare compensi diretti ad incentivare la produttivitÖ collettiva
per il miglioramento di servizi;
- erogare l'indennitÖ prevista per gli incarichi relativi alle
posizioni organizzative;
- finanziare i passaggi economici nell'ambito di ciascuna area
professionale, destinando a tale scopo quote di risorse aventi caratteri di certezza e stabilitÖ;
- corrispondere compensi correlati al merito ed impegno individuale, in
modo selettivo.

3. L'erogazione degli incentivi da attribuire a livello di contrattazione integrativa per la realizzazione degli obiettivi e programmi di incremento della produttivitÖ ä attuata dopo la necessaria verifica del raggiungimento dei risultati secondo le vigenti disposizioni.
Art. 33 - IndennitÖ di amministrazione.
1. Allo scopo di favorire il processo di perequazione delle retribuzioni complessivamente spettanti al personale del comparto, a decorrere dal 31.12.99, gli importi dell'indennitÖ di amministrazione di cui all'art. 34, comma 2, lett. a) del CCNL del 16.5.95, cosé come rideterminati ai sensi dell'art. 3, comma 1 del CCNL del 26.7.96, sono incrementati nelle misure previste nell'allegata tabella G.
2. Per il personale del Ministero dell'Interno, ai fini della perequazione di cui al comma 1, ä destinata alla contrattazione integrativa l'importo di ú. 11.000 medie mensili pro-capite con decorrenza 31.12.99. In tale sede saranno definiti i criteri di utilizzo delle suddette risorse.
Parte V
Titolo I - NORME FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO
Art. 34 - Disposizioni particolari.
1. I permessi retribuiti ai sensi dell'art. 18, comma 2 del CCNL del 16.5.95 possono essere goduti in misura frazionata non superiore a n. 18 ore complessive.
2. L'art. 16 comma 13 del CCNL del 16.5.95 ä integrato con l'aggiunta, dopo il punto, dal seguente periodo: in caso di impedimento derivante da malattia del lavoratore, alla fruizione delle ferie residue entro il mese di aprile dell'anno successivo di quello di spettanza, le stesse possono essere fruite anche oltre il predetto termine, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque entro l'anno.
3. Le mansioni superiori formalmente conferite prima dell'entrata in vigore del presente CCNL o successivamente per i casi previsti dall'art. 24, commi 2 e 3, sono valutate - nell'ambito della determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna -tra tutti gli altri elementi e titoli presi in considerazione purchÉ non in modo esclusivo.
4. Al fine di dare applicazione all'art. 2, comma 3, del D.lgs n. 29/93, le parti ritengono necessario acquisire dalle Amministrazioni interessate, entro il 31.12.98, tutti gli elementi conoscitivi per l'esatta ricognizione dei casi in cui ricorre l'ipotesi prevista dalla legge. Con il negoziato di cui all'art. 35, comma 1, sulla base di tali risultanze, il Fondo di cui all'art. 31 verrÖ opportunamente integrato.
5. Nel 1¯ anno di vigenza contrattuale, qualora le somme stanziate per il finanziamento degli istituti di cui agli artt. 31 e 32 non siano impegnate nel rispettivo esercizio finanziario, sono riassegnate nell'esercizio dell'anno successivo.
Art. 35 - Norme di rinvio.
1. Le parti si impegnano a negoziare nei tempi sottoindicati le seguenti
materie:
a) entro il 31 gennaio 1999:
- procedure di conciliazione e arbitrato;
- la mobilitÖ (tra amministrazioni di diverso comparto e in
conseguenza delle eccedenze);
- la disciplina sperimentale del telelavoro;
b) entro il 31 dicembre 1999:
- le forme di flessibilitÖ del rapporto di lavoro (tempo determinato,
contratti di formazione e lavoro, fornitura di lavoro temporaneo, contratti di solidarietÖ);
- la disciplina nell'area "C" della separata area dei professionisti
sulla base delle risultanze della Commissione prevista dall'art. 37.
2. Entro il 31.12.99 le parti procederanno, altresé, ai sensi dell'art.
72 del D.lgs. n. 29/93 e successive modificazioni e integrazioni, alla piena contrattualizzazione del rapporto di lavoro mediante il recupero alla disciplina pattizia degli istituti non regolamentati dal precedente CCNL ed eventuale revisione delle norme contrattuali da attualizzare. Nelle more le norme di legge e contrattuali che non sono espressamente abrogate, rimangono in vigore.
Art. 36 - Previdenza complementare.
1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo
nazionale pensione complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del D.lgs. n. 124/93, della legge n. 335/95, della legge n. 449/97 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti pió ampio che consenta di
minimizzare l'incidenza delle spese di gestione, le parti competenti potranno definire l'istituzione di un Fondo pensione unico anche per i lavoratori appartenenti al comparto degli Enti pubblici non economici, a condizione di reciprocitÖ.
3. La misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle
amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonchÉ la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse, saranno definite dalle parti successivamente alla stipula dell'Accordo quadro Governo-Confederazioni e dell'emanazione dell'apposito DPCM.
4. Nello stesso ambito contrattuale saranno definite anche le modalitÖ
di trasformazione della buonuscita in TFR, le voci retributive utili per gli accantonamenti del TFR, nonchÉ la quota di TFR da destinare a previdenza complementare.
5. Destinatari del Fondo pensioni sono i lavoratori che avranno
liberamente aderito al Fondo stesso secondo quanto prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
6. Ai fini del presente articolo le parti concordano di realizzare i
seguenti impegni: pervenire alla sottoscrizione dell'accordo istitutivo del Fondo pensione complementare, definire lo statuto, il regolamento e la scheda di adesione; costituire il Fondo pensione; procedere alle elezioni dei rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento delle adesioni che saranno previste in sede di accordo istitutivo.
7. Le parti procederanno alla calendarizzazione degli impegni suddetti,
convenendo a questi fini che una prima verifica circa lo stato dell'attivitÖ normativa e il contenuto di eventuali atti di indirizzo si
realizzerÖ entro il 30.4.99.
Art. 37 - Commissione paritetica per l'istituzione nell'area "C"
di una separata area dei professionisti.
1. E' istituita una Commissione paritetica ARAN - Organizzazioni
sindacali firmatarie del presente contratto - amministrazioni del Comparto, con il compito di acquisire ed elaborare tutti gli elementi di conoscenza utili alla corretta individuazione - nell'area C del sistema classificatorio previsto dall'art. 13. - di una separata area di professionisti, con particolare riguardo al censimento delle
professionalitÖ utilizzate e una loro quantificazione, alle attribuzioni assegnate, al grado di autonomia delle stesse e alla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione del lavoro.
2. La Commissione dovrÖ ultimare i propri lavori entro il 30.4.99 e le
proposte formulate verranno utilizzate ai fini del negoziato previsto dall'art. 35, comma 2.
Art. 38 - Norma programmatica.
1. Le parti concordano sull'opportunitÖ che le Amministrazioni di
Comparto verifichino possibili soluzioni tecniche e forme di copertura finanziaria che possono consentire di pervenire alla stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, nonchÉ per la copertura del rischio di premorienza a favore del personale dipendente. Le Amministrazioni valuteranno, in particolare, la possibilitÖ di istituire allo scopo, anche in forma consorziata, un organismo a carattere nazionale per la pió conveniente gestione del servizio definendo altresé le modalitÖ per il controllo di detta gestione.
2. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 30.9.99 per valutare
gli esiti dell'accertamento di cui al comma 1 e per concordare le iniziative eventualmente necessarie.
Art. 39 - Disapplicazioni.
1. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 72, comma 1, del
D.lgs n. 29/93 e successive modificazioni e integrazioni, dalla data di stipula del presente CCNL, sono inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, le disposizioni di legge e di regolamento che siano in contrasto con quelle definite nei contratti medesimi. In particolare risultano disapplicate le seguenti norme:
a) con riferimento agli articoli dal n. 1 al n. 12 e all'art. 20 (il
sistema di relazioni sindacali): gli articoli dal n. 1 al n. 13 del CCNL del 16.5.95 e n. 20 del DPR n. 44/90;
b) con riferimento agli articoli dal 13 al 19 (sistema di
classificazione del personale): gli articoli dal 2 al 10 della legge n. 312/80, riguardanti l'ordinamento professionale per qualifiche;
c) con riferimento all'art. 21 (contratto di lavoro a tempo parziale):
l'art. 15 del CCNL sottoscritto il 16.5.95;
d) con riferimento all'art. 26 (formazione): l'art. 22 sexties del CCNL
integrativo del 22.10.97;
e) con riferimento agli articoli dal n. 28 al n. 33: gli articoli dal
29 al 37 del CCNL del 16.5.95 e CCNL del 26.7.96;
f) con riferimento all'allegato A): il DPR 29.12.84 n. 1219 e il DPR
17.1.90 n. 44, art. 5 e allegati n. 1, n. 2 e n. 3.
Le parti si riservano di procedere ad ulteriori disapplicazioni
nel prosieguo delle trattative per il completamento della
contrattualizzazione di cui all'art. 35, comma 2.
Allegato A - AREA FUNZIONALE A (ex 1, 2, 3).
Appartengono a questa area funzionale i lavoratori che svolgono attivitÖ ausiliarie, ovvero lavoratori che svolgono lavori qualificati richiedenti capacitÖ specifiche semplici.
POSIZIONE ECONOMICA A1
Specifiche professionali:
capacitÖ manuali generiche per lo svolgimento di attivitÖ semplici; &Mac250; limitata complessitÖ dei problemi da affrontare;
autonomia e responsabilitÖ riferite al corretto svolgimento dei compiti assegnati.
Contenuti professionali di base:
- Lavoratore che ä di supporto alle varie attivitÖ, provvede al
ricevimento dei visitatori, ä addetto alla guida di veicoli.
Accesso:
Dall'esterno nel livello economico iniziale attraverso le procedure di cui alla legge n. 56/87 e successive modificazioni.
Requisiti:
Assolvimento dell'obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di 1¯ grado.
AREA FUNZIONALE B (ex 4, 5, 6).
Appartengono a questa area funzionale i lavoratori che, nel quadro di indirizzi definiti, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, e per la competenza relativa a specifici processi operativi, svolgono funzioni specialistiche nei vari campi di applicazione.
Tale area prevede 3 posizioni economiche.
POSIZIONE ECONOMICA B1
Specifiche professionali:
conoscenze tecniche di base utili allo svolgimento dei compiti assegnati;
capacitÖ manuali e/o tecniche riferite alla propria qualificazione e/o specializzazione.
Contenuti professionali di base:
- Lavoratore che, nel proprio ambito professionale, costruisce
manufatti, esegue lavorazioni, provvede alla manutenzione e riparazione di guasti utilizzando apparecchiature di tipo semplice.
- Lavoratore che svolge compiti di inserimento dati, dattilografia,
composizione e duplicazione di testi, semplici attivitÖ di segreteria, quali compilazione di modulistica, schedari e bollettari, protocolla, imbusta e spedisce la corrispondenza; partecipa alla raccolta e al riordino dei dati; collabora alle attivitÖ di sportello.
- Lavoratore che sorveglia gli accessi, regolando il flusso del
pubblico fornendo le opportune informazioni, riceve la corrispondenza e
altro materiale, attiva e controlla gli impianti dei servizi generali e di
sicurezza.
- Lavoratore che provvede alla vigilanza dei beni e degli impianti
dell'Amministrazione assicurandosi della loro integritÖ, aziona, gestisce e verifica gli impianti di sicurezza; guida veicoli per il trasporto di persone e/o cose.
Accesso:
Dall'esterno: mediante le procedure previste dalla legge n. 56/87 e successive modificazioni.
Dall'interno: con le modalitÖ previste dall'art. 15, comma 1, lett. A) del presente CCNL:
- dall'area funzionale A, verso la posizione economica B1.
Requisiti:
Per l'accesso dall'esterno, diploma di scuola secondaria di 1¯ grado ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
Per il personale interno, anche in mancanza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno, nel caso in cui lo stesso non sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attivitÖ professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per legge, si fa riferimento ai seguenti requisiti:
- dall'area funzionale A, verso la posizione economica B1: esperienza
professionale di 4 anni nell'area di provenienza.
POSIZIONE ECONOMICA B2
Specifiche professionali:
discreta complessitÖ dei processi e delle problematiche da gestire;
autonomia e responsabilitÖ nell'ambito delle prescrizioni di massima
e/o secondo metodologie definite.
Contenuti professionali di base:
- Lavoratore che interviene nelle diverse fasi dei processi di
lavorazione, individuando e correggendo eventuali difetti del prodotto finito, esegue prove di valutazione sugli interventi effettuati, utilizzando apparecchiature di tipo complesso di cui verifica l'efficienza.
- Lavoratore che svolge attivitÖ preparatorie di atti anche da
notificare, predispone computi, rendiconti e situazioni contabili semplici, svolge attivitÖ di stenodattilografia e inserimento dati, anche utilizzando apparecchiature informatiche semplici, cura la tenuta di strumenti di registrazione e di archiviazione.
- Lavoratore che svolge attivitÖ di vigilanza e custodia nei locali
assegnati, coordinando le professionalitÖ di livello inferiore .
Accesso:
Dall'esterno: mediante pubblico concorso.
Dall'interno: con le modalitÖ previste dall'art. 15, comma 1, lett. B) del presente CCNL:
- dalla posizione economica B1, verso la posizione economica B2.
Requisiti:
Per l'accesso dall'esterno, diploma di scuola secondaria di 2¯ grado ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
Per il personale interno proveniente dalla posizione economica B1 in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno, non ä richiesta esperienza professionale maturata nella suddetta posizione.
Per il personale interno, in mancanza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno, nel caso in cui lo stesso non sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attivitÖ professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per legge, si fa riferimento ai seguenti requisiti:
- dalla posizione economica B1, verso la posizione economica B2:
esperienza professionale di 4 anni nella posizione di provenienza
POSIZIONE ECONOMICA B3
Specifiche professionali:
capacitÖ di coordinamento di unitÖ operative con assunzione di
responsabilitÖ dei risultati;
gestione delle relazioni dirette con gli utenti.
Contenuti professionali di base:
- Lavoratore che, nell'ambito della specifica professionalitÖ tecnica
posseduta, esegue la progettazione, realizzazione e collaudo di
apparecchiature semplici , impianti e macchinari, cura l'esecuzione e il coordinamento degli interventi assegnati nel rispetto delle procedure in atto, effettua controlli, misurazioni e rilievi, assicura l'attuazione e il coordinamento operativo dei piani di produzione, manutenzione, analisi, rilevazione e studio, interpretando progetti tecnici da realizzare.
- Lavoratore che, nei diversi settori di competenza, elabora dati e
situazioni complesse anche utilizzando strumentazioni informatiche, rilascia copie, estratti e certificati, esplica attivitÖ di segreteria in commissioni, attivitÖ di istruttoria sulla base di procedure predefinite.
- Lavoratore che, nell'ambito della specifica professionalitÖ acquisita
e per quanto di competenza, cura l'esecuzione di procedure e di elaborazioni del ciclo informatico, predispone il manuale operativo, assicura i flussi operativi, realizza i programmi curandone la
funzionalitÖ e l'esecuzione
Accesso:
Dall'esterno: mediante pubblico concorso.
Dall'interno: con le modalitÖ previste dall'art. 15, comma 1, lett. B) del presente CCNL:
- dalla posizione economica B1 verso la posizione economica B3;
- dalla posizione economica B2 verso la posizione economica B3.
Requisiti:
Per l'accesso dall'esterno: diploma di scuola secondaria di 2¯ grado ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
Per il personale interno proveniente dalle posizioni economiche B1 e B2 in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno, non ä
richiesta esperienza professionale maturata rispettivamente nelle suddette posizioni.
Per il personale interno, anche in mancanza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno, nel caso in cui lo stesso non sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attivitÖ professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per legge, si fa riferimento ai seguenti requisiti:
- dalla posizione economica B1, verso la posizione economica B3:
esperienza professionale di 8 anni nella posizione di provenienza;
- dalla posizione economica B2, verso la posizione economica B3:
esperienza professionale di 4 anni nella posizione di provenienza.
AREA FUNZIONALE C (ex 7, 8, 9).
Declaratoria.
Appartengono a questa area funzionale i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unitÖ di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attivitÖ di importanza rilevante, ovvero lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico.
Tale area prevede 3 posizioni economiche.
POSIZIONE ECONOMICA C1
Specifiche professionali:
adeguate conoscenze ed esperienze acquisite;
organizzazione di attivitÖ;
coordinamento, direzione ove previsto, di unitÖ organiche interne, di gruppi di lavoro e di studio.
Contenuti professionali di base:
- Lavoratore che, nel settore assegnato e nell'ambito della specifica
professionalitÖ posseduta, imposta e realizza progetti di fattibilitÖ, valuta, modifica e sceglie i materiali pió idonei per la propria attivitÖ, svolge studi e ricerche, analizza anche nuove metodiche per la realizzazione dei programmi assegnati all'unitÖ che eventualmente dirige o coordina.
- Lavoratore che puï coordinare o dirigere unitÖ senza rilevanza
esterna nei diversi settori di competenza provvedendo agli adempimenti previsti nell'ambito di normative generali, emana direttive e istruzioni specifiche per il raggiungimento degli obiettivi assegnati.
- Lavoratore che , secondo la specifica professionalitÖ acquisita e per
quanto di specifica competenza, cura la realizzazione dei programmi, e la relativa revisione, ottimizzazione e manutenzione, prefigura la struttura hardware necessaria, propone le eventuali modifiche e gestisce il software di base apportando le eventuali modifiche, effettua l'analisi tecnica delle procedure, prepara e trasmette ai programmatori la necessaria documentazione per la stesura dei programmi, gestisce il centro elaborazione e comunicazione dati, o uno o pió settori nei quali ä ripartito.
- Lavoratore che, nell'ambito dell'area tecnica assegnata, effettua
accertamenti, verifiche e controlli funzionali nei vari settori operativi, sorveglia l'esecuzione dei lavori intervenendo ove necessario, cura la predisposizione degli atti amministrativi di competenza.
Accesso:
Dall'esterno: mediante pubblico concorso.

Dall'interno: con le modalitÖ previste dall'art. 15, comma 1, lett. A) del presente CCNL:
- dalle posizioni B1, B2, B3, B3S verso la posizione economica C1.
Requisiti:
Per l'accesso dall'esterno: diploma di laurea, diplomi di studi universitari coerenti con le professionalitÖ da selezionare ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
Per il personale interno proveniente dalle posizioni economiche B1, B2, B3 e B3S in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno, non ä
richiesta esperienza professionale maturata rispettivamente nelle suddette posizioni .
Per il personale interno non in possesso dei requisiti per l'accesso dall'esterno, nel caso in cui il titolo di studio previsto non sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attivitÖ professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per legge, purchÉ in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, si fa riferimento ai seguenti ulteriori requisiti:
- dalla posizione economica B1, verso la posizione economica C1:
esperienza professionale di 9 anni nella posizione di provenienza;
- dalla posizione economica B2, verso la posizione economica C1:
esperienza professionale di 7 anni nella posizione di provenienza;
- dalle posizioni economiche B3 e B3S, verso la posizione economica C1:
esperienza professionale di 5 anni nella posizione di provenienza.
POSIZIONE ECONOMICA C2
Specifiche professionali:
approfondite conoscenze teorico pratiche dei processi gestionali;
direzione, coordinamento di unitÖ operative;
relazioni esterne, relazioni organizzative interne di tipo complesso.
Caratteristiche professionali di base:
- Lavoratori che dirigono o coordinano unitÖ organiche anche di
rilevanza esterna, la cui responsabilitÖ non ä riservata a dirigenti, garantendo lo svolgimento dell'attivitÖ di competenza, ovvero che svolgono attivitÖ ispettive, di valutazione, di controllo, di programmazione e di revisione o, ancora, che effettuano studi ed analisi, svolgono attivitÖ di ricerca, studio e consulenza.
- Lavoratori che, nel campo informatico, curano gli aspetti attuativi e
di ottimizzazione dei processi di IT, definiscono le specifiche tecniche e funzionali relative al software, al sistema e alla rete, realizzano prodotti di analisi, valutano prodotti software e soluzioni hardware, controllano gli standard di funzionamento.
Accesso:
Dall'esterno: mediante pubblico concorso.
Dall'interno: con le modalitÖ previste dall'art. 15, comma 1, lett. B) del presente CCNL:
- dalle posizioni economiche C1, C1S verso la posizione economica C2.
Requisiti:

Per l'accesso dall'esterno: diploma di laurea, diploma di studi universitari coerenti con le professionalitÖ da selezionare ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo
svolgimento dei compiti assegnati.
Per il personale interno proveniente dalle posizioni economiche C1 e C1S in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno, non ä richiesta esperienza professionale maturata nella suddetta posizione. .
Per il personale interno non in possesso dei requisiti per l'accesso dall'esterno, nel caso in cui il titolo di studio previsto non sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attivitÖ professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per legge, purchÉ in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, si fa riferimento ai seguenti requisiti:
- dalle posizioni economiche C1 e C1S verso la posizione economica C2:
esperienza professionale di 4 anni nella posizione precedente.
POSIZIONE ECONOMICA C3
Specifiche professionali:
elevate conoscenze, capacitÖ ed esperienze consolidate;
direzione e controllo di unitÖ organiche con assunzione diretta di
responsabilitÖ e risultati;
relazioni esterne.
Caratteristiche professionali di base:
- Lavoratori che, per le specifiche professionalitÖ, assumono
temporaneamente funzioni dirigenziali in assenza del dirigente titolare; dirigono o coordinano attivitÖ di vari settori e strutture di livello non dirigenziale; svolgono attivitÖ ispettive o di valutazione di particolare rilevanza; ovvero, per l'elevato livello professionale, collaborano ad attivitÖ specialistiche.
- Lavoratori che, nel campo informatico, supportano le strutture utenti
nell'ideazione di soluzioni informatiche; coordinano e pianificano le attivitÖ di sviluppo dei sistemi informatici; coordinano e pianificano la gestione delle attivitÖ elaborative, ottimizzando il funzionamento dei sistemi.
Accesso:
Dall'interno della stessa area dalle posizioni economiche C1, C1S, C2 sulla base di criteri stabiliti dall'Amministrazione secondo le
procedure di cui all'art. 15, lett. B, punto d) del presente CCNL.
Requisiti:
Diploma di laurea, diploma di studi universitari coerenti con le
professionalitÖ da selezionare ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
Nel caso in cui il titolo di studio previsto non sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attivitÖ professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per legge, purchÉ in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, si fa riferimento ai seguenti requisiti:
- dalle posizioni economiche C1 e C1S verso la posizione economica
C3: esperienza professionale di 8 anni nella posizione di provenienza;
- dalla posizione economica C2 verso la posizione economica C3:
esperienza professionale di 4 anni nella posizione di provenienza.
NORME FINALI
1. Nella 1a applicazione i profili del personale dipendente coincidono, nelle denominazioni, con quelli di inquadramento previsti dal DPR n. 1219/84 e dal DPR n. 44/90 all. 1-2-3, sino all'applicazione dell'art. 13, comma 5 del presente CCNL.
2. Ai fini del requisito dell'esperienza professionale per l'ammissione alle selezioni interne, per il personale dipendente non in possesso dei requisiti per l'accesso dall'esterno, nel caso in cui il titolo di studio previsto non sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attivitÖ professionale, fatti salvi i titoli professionali per legge purchÉ in possesso del titolo di scuola secondaria superiore, il periodo di servizio maturato nelle posizioni super di cui all'art. 17 ä sommato al servizio effettuato nelle posizioni economiche di riferimento B3 e C1.
3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 28, comma 2 del D.lgs n. 29/93 e successive modificazioni e integrazioni, sono considerate equipollenti all'ex carriera direttiva le posizioni economiche C1, C2 e C3, per l'accesso alle quali sia richiesto il possesso del diploma di laurea.
TABELLA B
TABELLA B DI TRASPOSIZIONE AUTOMATICA NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE Qualifiche funzionali Area Nuove posizioni
ex lege n. 312/80 economiche
I
II A A1
III
IV B1
V B B2
VI B3
VII C* C1
VIII comprensive dell'area C2
IX professionale e delle C3
posizioni organizzative
* Nell'area C ä compreso anche il personale dei ruoli ad esaurimento
che conserva il proprio trattamento economico.
TABELLA C
AREE E POSIZIONI ECONOMICHE DI SVILUPPO
Importi annui lordi per 12 mensilitÖ
C** C1* C1S C2* C3 C3S
17.879.000 19.200.000 20.571.000 23.639.000 26.500.000 B B1* B2* B3* B3S
12.703.000 13.921.000 15.447.000 17.500.000
A A1* A1S
11.473.000 12.500.000
* Le posizioni contrassegnate dall'asterisco riguardano i trattamenti
tabellari iniziali per le posizioni d'accesso dall'esterno.
** Nella stessa area sono ricompresi i dipendenti di cui al punto 1,
comma 1, lett. b).
TABELLA D
Qualifica/livello Aumenti mensili (in lire)
dal 1.1.98
Ispettore generale r.e. 68.000
Direttore divisione r.e. 63.000
IX livello C3 55.000
VIII livello C2 49.000
VII livello C1 45.000
VI livello B3 42.000
V livello B2 39.000
IV livello B1 37.000
III livello A1 35.000
TABELLA D - BIS
Qualifica/livello Aumenti mensili (in lire)
dal 1.6.99
Ispettore generale r.e. 57.000
Direttore divisione r.e. 53.000
IX livello C3 46.000
VIII livello C2 41.000
VII livello C1 38.000
VI livello B3 35.000
V livello B2 32.000
IV livello B1 31.000
III livello A1 29.000
TABELLA E
AREE E POSIZIONI ECONOMICHE DI SVILUPPO
Importi annui lordi comprensivi di aumenti al 1¯ novembre 1998. C** C1* C1S C2* C3 C3S
18.419.000 19.740.000 21.159.000 24.299.000 27.160.000 B B1* B2* B3* B3S
13.147.000 14.389.000 15.951.000 18.004.000
A A1* A1S
11.893.000 12.920.000
* Le posizioni contrassegnate dall'asterisco riguardano i trattamenti
tabellari iniziali per le posizioni di accesso dall'esterno.
** Nella stessa area sono ricompresi i dipendenti di cui al punto 1, comma 1, lett. b).
TABELLA F
AREE E POSIZIONI ECONOMICHE DI SVILUPPO
Importi annui lordi comprensivi di aumenti al 1¯ giugno 1999.
C** C1* C1S C2* C3 C3S
18.875.000 20.196.000 21.651.000 24.851.000 27.712.000 B B1* B2* B3* B3S
13.519.000 14.773.000 16.371.000 18.424.000
A A1* A1S
12.241.000 13.268.000
* Le posizioni contrassegnate dall'asterisco riguardano i trattamenti
tabellari iniziali per le posizioni d'accesso dall'esterno.
** Nella stessa area sono ricompresi i dipendenti di cui al punto 1, comma 1, lett. b).
TABELLA G
AREA posizioni incrementi
economiche mensili lordi
dal 31.12.99
fascia A Isp. Gen. R.e. 14.000
Dir. Div. R.e. 14.000
C C-3 14.000
Ministero del Lavoro C-2 13.000
C-1 13.000
B B-3 11.000
B-2 10.000
B-1 7.000
A A-1 6.000
fascia B Isp. Gen. R.e. 35.000
Dir. Div. R.e. 32.000
C C-3 25.000
Ministero della Difesa C-2 23.000
C-1 21.000
B B-3 18.000
B-2 17.000
B-1 15.000
A A-1 14.000
fascia C Isp. Gen. R.e. 39.000
Dir. Div. R.e. 38.000
Ministero dei Trasporti - Marina C C-3 34.000
mercantile, Ministero della SanitÖ, C-2 30.000
Ministero delle Politiche agricole, C-1 26.000
Ministero della Pubblica Istruzione, B B-3 23.000
Ministero dei Lavori Pubblici, B-2 21.000
Ministero dell'Industria, Ministero B-1 19.000
per i Beni e le attivitÖ culturali, A A-1 17.000
Ministero dell'Ambiente, Ministero
degli Affari Esteri
Ai dipendenti collocati nelle posizioni "Super" spetta la misura dell'indennitÖ prevista per la categoria di riferimento.


Dichiarazione congiunta n. 1.
Con riferimento all'art. 16, comma 4, del presente CCNL le parti concordano che nell'ambito delle procedure concorsuali interne alle singole amministrazioni indette per la copertura dei posti vacanti, in corso o giÖ programmate alla data di entrata in vigore del CCNL, si intendono ricomprese anche quelle avviate sulla base degli accordi sottoscritti con le Amministrazioni in applicazione di vigenti norme di legge.
La parti, altresé, concordano che, sono fatti salvi i processi di riqualificazione del personale delle amministrazioni in fase di riforma e di riorganizzazione ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 549/95, dell'art. 2 del D.lgs. n. 256/97, del D.lgs. n. 430/97, dell'art. 6 della legge n. 344/97 e dell'art. 12, comma 1, lett. S, della legge n. 59/97.

Dichiarazione congiunta n. 2.
Con riferimento all'art. 4 che disciplina la contrattazione integrativa le parti si atterranno ai principi e alle disposizioni della legislazione italiana e comunitaria in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, per perseguire i seguenti obiettivi:
1. promuovere le iniziative volte al miglioramento della salute e delle condizioni di lavoro dei dipendenti, con ciï favorendo la rimozione delle diverse cause che ancora rallentano la piena attuazione delle disposizioni dei DD.lgs. nn. 626/94 e 242/96;
2. migliorare le condizioni di lavoro attraverso iniziative volte alla formazione continua delle varie figure coinvolte nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. A questo scopo la formazione rientra nelle finalitÖ prioritarie di utilizzo del fondo unico di amministrazione a partire dalla creazione di apposite figure di formatori che assicurino la diffusione omogenea delle conoscenze e degli aggiornamenti;
3. prevedere un livello omogeneo di conoscenze di base per tutti i lavoratori promuovendo, anche mediante l'utilizzo di supporti multimediali, l'autoapprendimento in forme controllate;
4. assicurare la massima efficacia alle azioni dirette a migliorare i livelli di sicurezza e l'ambiente di lavoro, invitando le amministrazioni ad adottare un'apposita programmazione che terrÖ conto, oltre che della valutazione dei rischi e delle risorse disponibili, anche delle indicazioni richieste ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Dichiarazione congiunta n. 3.
Le parti si danno atto che, al momento dell'emanazione del decreto interministeriale in attuazione della legge n. 146/98, che ridetermina gli importi dell'indennitÖ di amministrazione del personale amministrativo delle Commissioni Tributarie, le tabelle - di cui all'art. 34, comma 2 lett. a) del CCNL 16.5.95 e successive modificazioni - si intendono automaticamente integrate dalla nuova tabella relativa al personale del Ministero delle Finanze - Commissioni Tributarie, con le decorrenze e gli importi previsti dalla normativa di riferimento.
Dichiarazione congiunta n. 4.
Con riferimento all'art. 13, comma 1, lett. b e all'art. 37, comma 1, le parti concordano che nella separata area dei professionisti, da istituire nell'ambito dell'arca C prevista dal nuovo sistema di classificazione del personale, si intendono ricomprese tutte le figure professionali, tecnico scientifiche e di ricerca di cui all'art. 11, comma 4, lett. d), della legge n. 59/97 e dall'art. 1, comma 3 del relativo decreto legislativo di attuazione n. 396/97.
Resta inteso che le professionalitÖ da includere nell'area saranno individuate mediante le procedure definite nell'art. 37 del presente CCNL.
Dichiarazione congiunta n. 5.
Le parti concordano che, per gli adempimenti negoziali anteriori alla stipula del presente contratto, i relativi termini si intendono prorogati di 4 mesi.