MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE
Servizio P.U.E.L. Prot. N. 15700/AA.GG./479
Circolare n. 1/2002
Roma, li 4 marzo 2002
Ai Prefetti della Repubblica (escluso Sicilia)
Al Presidente della Giunta Regionale Autonoma della Valle d'Aosta
Al Commissario del Governo nella Provincia di Trento
Al Commissario del Governo nella Provincia di Bolzano
All'Assessorato Regionale agli Enti Locali - Regione Sicilia
e, p.c.
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica
Al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ai Prefetti della Repubblica (solo Sicilia)
Al Presidente della Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
All'U.N.C.E.M.
Oggetto: problematiche interpretative dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n.448 (legge finanziaria 2002)(1).
L'articolo 19 della legge 28.12.2001, n.448(1), disciplina le facoltà assunzionali, per le amministrazioni locali nell'anno 2002, prevedendo il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per quegli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2001 le disposizioni del patto di stabilità interno.
In relazione a tale disciplina numerose amministrazioni locali hanno chiesto indicazioni e chiarimenti alle Amministrazioni centrali interessate.
Le questioni poste coinvolgono in primo luogo la competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica in ragione del ruolo di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego allo stesso attribuito dalla legge. Sotto il profilo dei riflessi sulla spesa pubblica emerge la competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Questa amministrazione è interessata per l'attività di collaborazione con gli enti locali che essa svolge, in sede centrale e periferica, ai sensi dell'articolo 14 comma 2 del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300(2).
In ragione di quanto precede, le problematiche emergenti sono state esaminate congiuntamente in un'apposita riunione, alla quale hanno partecipato, oltre ai rappresentanti delle suddette Amministrazioni centrali anche quelli dell'A.N.C.I., dell'U.P.I. e dell'U.N.C.E.M..
Al fine di offrire agli enti locali un utile strumento di orientamento generale nell'applicazione della nuova normativa, si ritiene opportuno fornire, di seguito, le risultanze del suddetto incontro.
In via preliminare, deve rilevarsi come il contenuto dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n.448(1) debba essere letto alla luce delle modifiche recentemente apportate al titolo V della parte seconda della nostra Carta Costituzionale, per cui ai sensi dell'articolo 119 primo comma "i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa" e secondo il disposto dell'articolo 117 lo Stato ha potestà legislativa esclusiva in tema di "perequazione delle risorse finanziarie" e concorrente in tema di "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica"; ne deriva che il contenuto delle disposizioni limitative alle facoltà assunzionali proprie è riferibile solo a quegli enti che non avendo rispettato per l'anno 2001 le disposizioni del patto di stabilità interna, si sono posti al di fuori delle normative già dettate in tema di coordinamento della finanza pubblica.
Relativamente, quindi, al campo di applicazione della norma, concordemente a quanto sostenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 3733 in data 16 gennaio 2001, il divieto, previsto al comma 1 del citato articolo 19(1), di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nell'anno 2002, per province, comuni, comunità montane e consorzi di enti locali è applicabile solo a quegli enti che non abbiano rispettato le disposizioni sul patto di stabilità interno per l'anno 2001.
Al riguardo, l'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n.388 (legge finanziaria 2001), nel disciplinare il patto di stabilità interno per l'anno 2001, ha disposto al comma 1, lettera a) (3) che le regole del patto si applicano alle regioni, alle province e ai comuni escludendo, pertanto, le comunità montane e i consorzi di enti locali, e al comma 4 che le disposizioni sul patto non si applichino ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Da ciò, consegue, che il citato divieto di assunzioni non può valere per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per le comunità montane e per i consorzi di enti locali giacché enti non tenuti al rispetto delle regole del patto di stabilità interno per il 2001.
Analogamente, i divieti posti dalla norma in esame non sono riferibili alle unioni di comuni, previste dall'articolo 32 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267(4), poiché enti non sottoposti, per l'anno 2001, al patto di stabilità interno.
La norma prevede, altresì, che i singoli enti locali, in caso di assunzione di personale, devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità per l'anno 2001. Tale autocertificazione, prodromica alle assunzioni, dovrà far parte integrante del piano assunzionale dell'ente, che, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 91, comma 1del precitato d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267(5), dovrà essere adottato dai competenti organi di governo dell'ente, e sarà certificata dal competente funzionario, responsabile dei servizi finanziari.
Per gli enti, sottoposti al blocco delle assunzioni, l'articolo 19 legge 28 dicembre 2001, n.448 prevede, comunque, alcune deroghe che qui di seguito si esaminano.
Non sono sottoposte al blocco gli inserimenti, nella struttura organizzativa degli enti, di personale transitato a seguito di procedure di mobilità previste in attuazione di norme contrattuali o legislative vigenti, ed in particolare dell'articolo 30 comma 1 del d. lgs. 30 marzo 2001, n.165(6), il quale prevede che le amministrazioni possano ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, i quali facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.
A tal fine, il precitato comma 1 dell'articolo 19 legge 28 dicembre 2001, n.448 stabilisce che alla copertura dei posti disponibili si può provvedere mediante ricorso alle procedure di mobilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, tenendo comunque conto degli attuali processi di riordino e di accorpamento delle strutture, nonché di trasferimento di funzioni.
Il ricorso alle predette procedure di mobilità avviene, preferibilmente nell'ambito della regione di appartenenza, infatti, per quegli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità, ai sensi dello stesso comma, "si può ricorrere alle procedure di mobilità fuori della regione di appartenenza dell'ente locale solo nell'ipotesi in cui il comune ricevente abbia un rapporto dipendenti -popolazione inferiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77, e successive modificazioni, maggiorato del 50%".
Tale ultima norma detta i rapporti medi, dipendenti-popolazione, validi per gli enti in condizione di dissesto, rapporti che sono per i comuni appartenenti alla fascia demografica fino a 999 abitanti 1/95, per quelli da 1.000 a 2.999 abitanti 1/100, da 3.000 a 9.999 abitanti 1/105, da 10.000 a 59.999 abitanti 1/95, da 60.000 a 249.999 abitanti 1/80, e oltre 250.000 abitanti 1/60. Per le amministrazioni provinciali tali rapporti sono, per gli enti fino a 299.999 abitanti 1/520, per quelli da 300.000 a 499.999 abitanti 1/650, da 500.000 a 999.999 abitanti 1/830, da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti 1/770, oltre 2.000.000 abitanti 1/1000.
Per rendere possibile la copertura di posti disponibili con personale assunto per mobilità, il cui ente, precedentemente datore di lavoro, era posto al di fuori della regione di appartenenza, tali rapporti - riferiti all'ente ricevente - vanno maggiorati del 50%. In tal modo, tale facoltà è ammessa solo per gli enti che dispongono di ridotte quantità di personale. Ad esempio, per un ente il cui rapporto medio dipendenti-popolazione è pari a 1/100, sarà consentito assumere personale proveniente da fuori regione, solo se dispone di un rapporto medio dipendenti-popolazione di almeno 1/150. Infatti, solo in tal caso, il rapporto dipendenti-popolazione (matematicamente inteso) sarà "inferiore" a quello della fascia di riferimento.
Sono, anche, consentite, per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze agli enti locali, il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale. Ovviamente, tale deroga è consentita limitatamente e nell'ambito delle risorse erariali aggiuntive, finalizzate a ristorare le amministrazioni locali del mancato trasferimento del personale statale che, precedentemente gestiva i servizi.
Sono, altresì, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili, la cui consistenza organica non sia superiore all'unità. Trattasi delle assunzioni relative ai c.d. "posti unici" d'organico, per le quali, l'ente nel momento in cui ne programma l'assunzione in deroga, dovrà dimostrarne la non sostituibilità, in relazione alla propria struttura organizzativa. Pertanto, tale deroga va riferita ai singoli profili professionali e non alla categoria di appartenenza, che, ovviamente, può riferirsi ad una pluralità di profili.
Sono, inoltre, permesse, integralmente, le assunzioni relative alle categorie protette, in relazione alla funzione sociale che le stesse assolvono.
Infine, il comma 1 dell'articolo 19 legge 28 dicembre 2001, n.448 stabilisce che i termini di validità delle graduatorie per l'assunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche sottoposte al blocco delle assunzioni sono prorogati di un anno.
Ai sensi della predetta normativa, pertanto, negli enti locali viene ad essere diversificato il termine di validità delle graduatorie in atto, che diviene di quattro anni per le amministrazioni che non hanno rispettato il patto di stabilità, mentre continua ad essere di tre anni, ai sensi dell'articolo 91, comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, per tutte le altre. Peraltro, deve sottolinearsi come il predetto termine di validità, in tal modo differenziato in relazione alla tipologia degli enti, debba, in ogni caso, decorrere dalla data di entrata in vigore della graduatoria stessa, e non fare riferimento all'anno solare di attinenza.
Il comma in esame, infine, stabilisce che in ogni caso, per l'anno 2002, la spesa relativa al personale a tempo determinato o con convenzioni sostenuta dalle province, dai comuni, dalle comunità montane e dai consorzi di enti locali, non può superare l'importo della spesa sostenuta al medesimo titolo nell'anno 2001, con incremento pari al tasso di inflazione programmata indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
Tale dettato normativo, come, d'altra parte, l'intero contenuto del comma 1 dell'art. 19 legge 28 dicembre 2001, n.448, si riferisce esclusivamente agli enti - tenuto comunque conto delle sopracitate esclusioni - che nell'anno 2001 non hanno rispettato il patto di stabilità.
Per tali enti, è posto un limite di spesa relativamente alle assunzioni a tempo determinato o con convenzioni. Per quel che riguarda le assunzioni a tempo determinato bisogna, esemplificativamente, fare riferimento alle facoltà di assunzione a termine previste dagli articoli 3 (contratti di formazione e lavoro)(7) e 7 (contratti a termine)(8) del C.C.N.L. in data 14.9.2000, ai contratti a tempo determinato di cui all'articolo 90, comma 1 (personale addetto agli uffici di supporto agli organi di direzione politica) del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267(9), agli incarichi a contratto di cui all'articolo 110, commi 1 e 2, del precitato d.lgs. 18 agosto 2000, n.267(10). Per le convenzioni, possiamo, esemplificativamente, riferirci al disposto di cui all'articolo 7, comma 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165(11) e dell'articolo 110, comma 6 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267(12).
Pertanto, come sopra detto, in relazione a quanto esemplificativamente indicato, gli enti che non hanno rispettato nell'anno 2001 il patto di stabilità interno, non potranno superare il precitato tetto di spesa.
E' necessario, altresì, rammentare la sanzione prevista dal comma 7 del predetto articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n.448, secondo il quale le assunzioni effettuate in violazione del disposto di cui al medesimo articolo sono nulle di diritto, e, come tali, operando in un regime di piena privatizzazione del rapporto di lavoro, insanabili.
Il comma 8, infine, ribadendo, per gli enti locali di cui all'articolo 2 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, l'obbligo che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio della riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, ed imponendo agli organi di revisione contabile di accertarne il rispetto, precisa che eventuali deroghe a tale principio debbano essere analiticamente motivate.
Tutto ciò premesso, nel tradizionale spirito di collaborazione che contraddistingue i rapporti di questa Amministrazione con le autonomie locali, si prega voler portare a conoscenza degli enti interessati quanto sopra enunciato, fornendo un cortese cenno di assicurazione.
04/03/2002
IL MINISTRO
Scajola
NOTE:
(1) Legge 28 dicembre 2001 n.448 (finanziaria 2002) - Art. 19. - (Assunzioni di personale)
1. Per lanno 2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici, alle università, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca ed alle province, ai comuni, alle comunità montane ed ai consorzi di enti locali che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per lanno 2001 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato; i singoli enti locali in caso di assunzione del personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per lanno 2001. Alla copertura dei posti disponibili si può provvedere mediante ricorso alle procedure di mobilità previste dalle disposizioni legislative e contrattuali, tenendo conto degli attuali processi di riordino e di accorpamento delle strutture nonchè di trasferimento di funzioni. Si può ricorrere alle procedure di mobilità fuori dalla regione di appartenenza dellente locale solo nellipotesi in cui il comune ricevente abbia un rapporto dipendenti-popolazione inferiore a quello previsto dallarticolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 50 per cento. Sono consentite le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale. Il divieto non si applica al comparto scuola. Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore allunità, nonchè quelle relative alle categorie protette e quelle relative ai vincitori del secondo corso-concorso di formazione dirigenziale indetto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1997, IV serie speciale, n. 22. Il divieto non si applica al personale della carriera diplomatica. Il divieto non si applica altresì ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonchè agli avvocati e procuratori dello Stato. In deroga al divieto di assunzioni, il Ministero della giustizia, con riferimento alle specifiche esigenze del settore, definisce per lanno 2002 un programma straordinario di assunzioni nel limite di 500 unità di personale appartenente alle figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalità dellapparato giudiziario. Il Ministero della giustizia, nei limiti delle spese sostenute nellanno 2001 per i rapporti di lavoro a tempo determinato, è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dellarticolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242. Il programma di assunzioni va presentato per lapprovazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministro delleconomia e delle finanze. I termini di validità delle graduatorie per lassunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche sottoposte al divieto di cui al presente comma sono prorogati di un anno. Il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dellarticolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. Il termine di cui allarticolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è differito di 18 mesi a partire dalla sua scadenza. In ogni caso, la spesa relativa al personale assunto a tempo determinato o con convenzioni dalle province, dai comuni, dalle comunità montane e dai consorzi di enti locali non può superare limporto della spesa sostenuta al medesimo titolo nellanno 2001, con un incremento pari al tasso di inflazione programmata indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 per il personale della magistratura, allarticolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: «banditi con unico decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da bandire entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
3. Allarticolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, lultimo periodo, introdotto dalla lettera a) del comma 1 dellarticolo 51 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: «Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002».
4. Per il triennio 2002-2004, in deroga alla disciplina di cui allarticolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le Forze armate e i Corpi di polizia nonchè il Corpo nazionale dei vigili del fuoco predispongono specifici piani annuali con lindicazione:
a) delle iniziative da adottare per un più razionale impiego delle risorse umane, con particolare riferimento alla riallocazione del personale esclusivamente in compiti di natura tecnico-operativa;
b) dei compiti strumentali o non propriamente istituzionali il cui svolgimento può essere garantito mediante lassegnazione delle relative funzioni a personale di altre amministrazioni pubbliche, o il cui affidamento allesterno risulti economicamente più vantaggioso nonchè delle conseguenti iniziative che si intendono assumere;
c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni che, fatte salve quelle derivanti da provvedimenti di incremento di organico per le quali sia indicata apposita copertura finanziaria, non possono, comunque, superare le cessazioni dal servizio verificatesi al 31 dicembre dellanno precedente a quello di riferimento. Per le Forze armate si tiene comunque conto dei criteri e degli oneri già considerati ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 331.
5. I piani di cui al comma 4 sono presentati entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per la successiva approvazione del Consiglio dei ministri. Le amministrazioni procedono autonomamente alle assunzioni di personale in attuazione dei piani annuali e ne danno comunicazione, per la conseguente verifica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al termine di ciascun quadrimestre.
6. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche indicate nella tabella «A» allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, alle procedure di reclutamento dei volontari in servizio permanente e in ferma volontaria delle Forze armate non si applicano le disposizioni del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dallarticolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo n. 215 del 2001.
7. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulle di diritto.
8. A decorrere dallanno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui allarticolo 2 del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui allarticolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.
9. I comandi in atto del personale della società per azioni Poste italiane presso le pubbliche amministrazioni, disciplinati dallarticolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2002. I comandi in atto del personale dellIstituto Poligrafico e Zecca dello Stato presso le pubblice amministrazioni, ai sensi dellarticolo 11, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, sono prorogati al 31 dicembre 2002.
10. I medici di base iscritti negli elenchi di medicina generale del Servizio sanitario nazionale, con almeno dieci anni di servizio, in possesso di titoli di specializzazione riconosciuti dallUnione europea, possono, a richiesta e secondo la disponibilità dei posti, essere inseriti nella medicina specialistica ambulatoriale e sul territorio, rinunciando allincarico di medico di base.
11. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica.
12. Il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale, previo svolgimento di regolare concorso, può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dallUnione europea. Il medico che si iscrive alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dallUnione europea può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per i corsi di formazione specifica in medicina generale.
13. Nellambito delle risorse disponibili e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato si applicano al Ministero dellambiente e della tutela del territorio le disposizioni di cui allarticolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
14. Le amministrazioni pubbliche promuovono iniziative di alta formazione del proprio personale, anche ai fini dellaccesso alla dirigenza, favorendo la partecipazione dei dipendenti ai corsi di laurea, anche triennali, organizzati con limpiego prevalente delle metodologie di formazione a distanza per finalità connesse alle attribuzioni istituzionali delle amministrazioni interessate. A tale fine, nei limiti delle ordinarie risorse finanziarie destinate allaggiornamento e alla formazione del personale, le amministrazioni pubbliche e le relative Scuole o strutture di formazione, sentite le organizzazioni sindacali, possono anche erogare borse di studio del valore massimo corrispondente alliscrizione ai suddetti corsi di laurea o provvedere al relativo rimborso.
15. Ai fini dello sviluppo e del potenziamento dellattività di ricerca della Scuola superiore delleconomia e delle finanze, nei limiti della spesa relativa alla dotazione del ruolo di cui allarticolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, e con conseguente indisponibilità di posti di professore, la medesima Scuola può assegnare incarichi di ricercatore, previo superamento di apposite procedure selettive svolte secondo la vigente normativa in materia universitaria. torna su
(2) Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n.300 (Riforma dell'organizzazione di governo) - Art.14, comma 2 (Attribuzioni del ministero dell'interno):
2. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali;
b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di polizia;
c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di governo sul territorio;
d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo.torna su
(3) Legge 23 dicembre 2000 n.388 (finanziaria 2001) - Art.53, comma 1:
(Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni)
1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, e salvo quanto disposto dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, valgono le seguenti disposizioni:
a) per l'anno 2001 il disavanzo, computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non potra' essere superiore a quello del 1999, al netto delle spese per interessi passivi e di quelle per l'assistenza sanitaria, aumentato del 3 per cento. In sede di formazione del bilancio per il 2001, le regioni, le province e i comuni dovranno approvare, con le stesse procedure di approvazione del bilancio di previsione, i prospetti dimostrativi del computo del disavanzo per gli anni 1999 e 2001; tali prospetti dovranno riguardare sia i dati di competenza che i dati di cassa. I dati di competenza per il 1999 sono ricavati dal bilancio di previsione iniziale; i dati di cassa dovranno essere ricostruiti, per il 1999, sulla base dei conti consuntivi o dei verbali di chiusura; per il 2001 dovranno essere effettuate previsioni di cassa solo sui grandi aggregati di bilancio;
b) per l'anno 2000 il disavanzo di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e' calcolato anche al netto delle entrate e delle spese relative all'assistenza sanitaria;
c) il confronto tra il 1999 e il 2001 e' effettuato escludendo dal computo spese ed entrate per le quali siano intervenute modifiche legislative di trasferimento o attribuzione di nuove funzioni o di nuove entrate proprie.torna su
(4) Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico enti locali) - Art.32 - (Unioni di comuni):
1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.torna su
(5) Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 (testo unico enti locali) - Art.91 - (Assunzioni):
1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.
2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2 bis, 3, 3 bis e 3 ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.
3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.
4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.torna su
(6) Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni)(ex DLgs.29/93) - Art.30, comma 1:
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.torna su
(7) CCNL 14 settembre 2000, Art.3 (Contratti di formazione e lavoro):
1. Nellambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui allart. 39, comma 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli enti possono stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui allart. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e allart. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
2. Non possono stipulare contratti di formazione e lavoro gli enti che abbiano proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in disponibilità di proprio personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, salvo che lassunzione avvenga per lacquisizione di professionalità diverse da quelle dichiarate in eccedenza.
3. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le disposizioni riferite a riserve, precedenze e preferenze, utilizzando procedure semplificate.
4. Il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato:
a) per lacquisizione di professionalità elevate;
b) per agevolare linserimento professionale mediante unesperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio.
5. Le esigenze organizzative che giustificano lutilizzo dei contratti di formazione e lavoro non possono contestualmente essere utilizzate per altre tipologie di assunzione a tempo determinato.
6. Ai fini del comma 4, in relazione al vigente sistema di classificazione del personale, sono considerate elevate le professionalità inserite nella categoria D. Il contratto di formazione e lavoro non può essere stipulato per lacquisizione di professionalità ricomprese nella categoria A.
7. Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4, viene corrisposto il trattamento tabellare corrispondente al profilo di assunzione (B1,B3,C1, D1 e D3).
8. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi del comma 4, lett. a), nellambito del periodo stabilito di durata del rapporto, è previsto un periodo obbligatorio di formazione, che esclude ogni prestazione lavorativa, non inferiore a 130 ore complessive; per i lavoratori assunti ai sensi del comma 4, lett. b) il suddetto periodo non può essere inferiore a 20 ore ed è destinato alla formazione di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, allorganizzazione del lavoro nonché alla prevenzione ambientale ed antinfortunistica. Per larea della vigilanza le ore minime di formazione riguardano le materie attinenti alla specifica professionalità. Gli oneri della formazione di cui al presente comma non gravano sulle risorse di cui allart.23, comma 2, del CCNL dell1.4.1999.
9. Le eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione rispetto a quelle previste dallart. 16, comma 5 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 non sono retribuite.
10. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta, secondo i principi di cui allart. 14 del CCNL del 6.7.1995, e deve contenere lindicazione delle caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso. In particolare la durata è fissata in misura non superiore a 24 mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non superiore a dodici mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. b). Copia del contratto di formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore.
11. Il trattamento economico spettante ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro è costituito dal trattamento tabellare iniziale, dallindennità integrativa speciale, dalla tredicesima mensilità, dagli altri compensi o indennità connessi alle specifiche caratteristiche della effettiva prestazione lavorativa, se ed in quanto dovute. La contrattazione decentrata può disciplinare lattribuzione di compensi per particolari condizioni di lavoro o per altri incentivi previsti dallart.17 del CCNL dell1.4.1999, utilizzando esclusivamente le risorse previste nel finanziamento del progetto di formazione e lavoro.
12. La disciplina normativa è quella prevista per i lavoratori a tempo determinato, con le seguenti eccezioni:
- la durata del periodo di prova è pari ad un mese di prestazione effettiva per i contratti stipulati ai sensi del comma 4, lett. b); lo stesso periodo è elevato a due mesi per i contratti previsti dal comma 4, lett. a);
- nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla metà del contratto di formazione di cui è titolare.
13. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
14. Il contratto di formazione lavoro si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non può essere prorogato o rinnovato. Ai soli fini del completamento della formazione prevista, in presenza dei seguenti eventi oggettivamente impeditivi della formazione il contratto può essere prorogato per un periodo corrispondente a quello di durata della sospensione stessa:
- malattia
- gravidanza e puerperio, astensione facoltativa post-partum
- servizio militare di leva e richiamo alle armi
- infortunio sul lavoro
15. Prima della scadenza del termine stabilito nel comma 10 il contratto di formazione e lavoro può essere risolto esclusivamente per giusta causa.
16. Al termine del rapporto lamministrazione è tenuta ad attestare lattività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore. Copia dellattestato è rilasciata al lavoratore.
17. Il rapporto di formazione e lavoro può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dellart. 3, comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Gli enti disciplinano, previa concertazione ai sensi dellart.8 del CCNL dell1.4.1999, il procedimento ed i criteri per laccertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire, assicurando la partecipazione alle selezioni anche ai lavoratori di cui al comma 14.
18. Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro si trasformi in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro viene computato a tutti gli effetti nellanzianità di servizio.
19. Non è consentita la stipula di contratti di formazione lavoro da parte degli enti che non confermano almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità correlati ad eventi eccezionali e non prevedibili.torna su
(8) CCNL 14 settembre 2000, Art.7 (Contratti a termine):
1. In applicazione e ad integrazione di quanto previsto dalla legge n.230/1962 e successive modificazioni e dallart.23, comma 1, della legge n.56/1997 (refuso, trattasi di L.56/87), gli enti possono stipulare contratti individuali per lassunzione di personale a tempo determinato nei seguenti casi:
a) per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi compresi i casi di personale in distacco sindacale e quelli relativi ai congedi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge n.53/2000; nei casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro programmate (con lesclusione delle ipotesi di sciopero), lassunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a trenta giorni al fine di assicurare laffiancamento del lavoratore che si deve assentare;
b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dagli articoli 4, 5, 7 della legge n.1204/1971 e dagli articoli 6 e 7 della legge n.903/1977, come modificati dallart.3 della legge n.53/2000; in tali casi lassunzione a tempo determinato può avvenire anche trenta giorni prima dellinizio del periodo di astensione;
c) per soddisfare le esigenze organizzative dellente nei casi di trasformazione temporanea di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per un periodo di sei mesi;
d) per lo svolgimento di attività stagionali, nellambito delle vigenti disposizioni;
e) per soddisfare particolari esigenze straordinarie, anche derivanti dallassunzione di nuovi servizi o dallintroduzione di nuove tecnologie, non fronteggiabili con il personale in servizio, nel limite massimo di nove mesi;
f) per attività connesse allo svolgimento di specifici progetti o programmi predisposti dagli enti, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio, nel limite massimo di dodici mesi;
g) per la temporanea copertura di posti vacanti nelle diverse categorie, per un periodo massimo di otto mesi e purché siano avviate la procedure per la copertura dei posti stessi.
2. Anche al fine di favorire standards di qualità nellerogazione dei servizi, gli enti individuano, previa concertazione ai sensi dellart.8 del CCNL dell1.4.1999, i fabbisogni di personale da assumere ai sensi del presente articolo.
3. Gli enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui allart.36 e 36 bis del D.Lgs.n.29/1993, le procedure selettive per lassunzione di personale con contratto di lavoro a termine nelle ipotesi di cui al comma 1.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e b), lente può procedere ad assunzioni a termine anche per lo svolgimento delle mansioni di altro lavoratore, diverso da quello sostituito, assegnato a sua volta, anche attraverso il ricorso al conferimento di mansioni superiori ai sensi dellart.56 del D.Lgs.n.29/1993, a quelle proprie del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
5. Nei casi di cui alle lettere a) e b), nel contratto individuale è specificato per iscritto la causa della sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi per tale non solo il dipendente assente con diritto alla conservazione delposto ma anche laltro dipendente di fatto sostituito nella particolare ipotesi di cui al precedente comma 3. La durata del contratto può comprendere anche periodi di affiancamento necessari per il passaggio delle consegne.
6. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale o, prima di tale data, comunque con il rientro in servizio del lavoratore sostituito.
7. In tutti i casi in cui il CCNL del 6.7.1995 prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dellindennità sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti dai commi 6 e 9 del presente articolo, per il rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso é fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e comunque non può superare i 30 giorni nelle ipotesi di durata dello stesso superiore allanno.
8. L'assunzione a tempo determinato può avvenire a tempo pieno ovvero, per i profili professionali per i quali è consentito, anche a tempo parziale.
9. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad un periodo di prova, secondo la disciplina, dellart. 14-bis del CCNL del 6.7.1995, non superiore comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore. In deroga a quanto previsto dallart.14-bis del CCNL del 6.7.1995, in qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione di cui al successivo comma 10. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e ove posto in essere dallente deve essere motivato.
10. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine, con le seguenti precisazioni:
a) le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato;
b) in caso di assenza per malattia, fermi restando - in quanto compatibili - i criteri stabiliti dagli artt.21 e 22, si applica lart. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638. I periodi per i quali spetta il trattamento economico intero e quelli per i quali spetta il trattamento ridotto sono stabiliti secondo i criteri di cui allart.21, comma 7, del CCNL del 6.7.1995, in misura proporzionalmente rapportata alla durata prevista del servizio, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi. Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dal citato art. 21 del CCNL del 6.7.1995;
c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dellart. 19, comma 3, del CCNL del 6.7.1995;
d) in tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in generale, quando per la brevità del rapporto a termine non sia possibile applicare il disposto dellart.14, comma 5, del CCNL stipulato in data 6.7.1995, il contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per lassunzione il rapporto è risolto con effetto immediato, salva lapplicazione dellart. 2126 c.c.;
e) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, compresa la legge n.53/2000.
11. Il contratto a termine è nullo e produce unicamente gli effetti di cui allart. 2126 c.c. quando:
a) lapplicazione del termine non risulta da atto scritto;
b) sia stipulato al di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti.
12. La proroga ed il rinnovo deI contratto a tempo determinato sono disciplinati dallart.2, comma 2, della legge n.230/1962, come modificato ed integrato dallart.12 della legge n.196/1997.
13. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
14. I periodi di assunzione con contratto di lavoro a termine presso un ente, per un periodo di almeno 12 mesi, anche non continuativi, possono essere adeguatamente valutati nellambito delle selezioni pubbliche disposte dallo stesso ente per la copertura di posti vacanti di profilo e categoria identici a quelli per i quali è stato sottoscritto il contratto a termine.
15. Nel caso in cui la durata complessiva del contratto a termine superi i quattro mesi, fermi restando i limiti e le modalità di legge, il lavoratore dovrà essere informato di quanto previsto dallart.23, comma 4, della legge n.56/1987 in materia di iscrizione nelle liste di collocamento e relativa graduatoria.torna su
(9) Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico enti locali) - Art.90, comma 1 - (Uffici di supporto agli organi di direzione politica):
1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.torna su
(10) Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico enti locali) - Art.110, comma 1 e 2 - (Incarichi a contratto):
1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.torna su
(11) Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni)(ex DLgs.29/93) - Art.7, comma 6:
6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.torna su
(12) Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico enti locali) - Art.110, comma 6:
6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
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