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Art. 78.
(Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili)
1. La data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui allarticolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è differita al 30 aprile 2001, fermo restando il possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei relativi requisiti.
2. Ferma restando la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi dellarticolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dallapplicazione dellarticolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nellambito del Fondo per loccupazione, convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 giugno 2001, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000; conseguentemente, a tal fine, il termine del 30 aprile 2001, di cui allarticolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000 è differito al 30 giugno 2001 e il rinnovo di cui allarticolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo potrà avere una durata massima di otto mesi. In particolare le convenzioni prevedono:
a) la realizzazione, da parte della Regione, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, con lindicazione di una quota predeterminata di soggetti da avviare alla stabilizzazione che, per il primo anno, non potrà essere inferiore al 30 per cento del numero dei soggetti appartenenti al bacino regionale; le convenzioni possono essere annualmente rinnovate, a condizione che vengano definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione dei soggetti di cui al citato articolo 2, comma 1;
b) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati entro il 31 dicembre 2000, ad esclusione di quelli impegnati in attività progettuali interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che maturino il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2000, anche la copertura dellerogazione della quota di cui allarticolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, pari al 50 per cento dellassegno per prestazioni in attività socialmente utili e dellintero ammontare dellassegno al nucleo familiare, che le regioni si impegnano a versare allINPS; nonchè, nellambito delle risorse disponibili a valere sul Fondo per loccupazione, un ulteriore stanziamento di entità non inferiore al precedente finalizzato ad incentivare la stabilizzazione dei soggetti interessati da situazione di straordinarietà; a tale scopo per lanno 2001 verranno utilizzate le risorse destinabili alle regioni, ai sensi dellarticolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dallapplicazione dellarticolo 45, comma 6, della citata legge n. 144 del 1999, che saranno erogati a seguito della stipula delle convenzioni;
c) la possibilità, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nellambito del Fondo per loccupazione, per i soggetti, di cui allarticolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, che abbiano compiuto, alla data del 31 dicembre 2000, il cinquantesimo anno di età, di continuare a percepire in caso di prosecuzione delle attività da parte degli enti utilizzatori, lassegno per prestazioni in attività socialmente utili e lassegno per nucleo familiare, nella misura del 100 per cento, a partire dal 1º gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2001;
d) la possibilità di impiego, da parte delle regioni, delle risorse del citato Fondo per loccupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà.
3. A seguito dellattivazione delle convenzioni di cui al comma 2, sono trasferite alle regioni le responsabilità di programmazione e di destinazione delle risorse finanziarie, ai sensi del medesimo comma 2, e rese applicabili le misure previste dal citato decreto legislativo n. 81 del 2000 fino al 31 dicembre 2001. Ai fini del rinnovo delle convenzioni di cui al comma 2, lettera a), saranno previste, a partire dallanno 2002, apposite risorse a tale scopo preordinate, nellambito delle disponibilità del Fondo per loccupazione, per i soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, di pertinenza del bacino regionale, inclusi i soggetti di cui al comma 2, lettera c), non stabilizzati entro il 31 dicembre 2001.
4. Allarticolo 9, comma 11, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è soppressa la parola: "assicurativi".
5. I soggetti impegnati in prestazioni di attività socialmente utili, ai sensi della lettera d) del comma 2 dellarticolo 1 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo tra il 1º gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999 e che a questultima data siano esclusi da ogni trattamento previdenziale, se in possesso, dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui alla lettera a), comma 5, dellarticolo 12 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, possono presentare la relativa domanda intesa ad ottenere il solo beneficio di cui alla medesima lettera a) nei limiti e condizioni ivi previsti, e nei limiti delle risorse stabilite nel predetto comma 5 entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo.
6. In deroga a quanto disposto dallarticolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e limitatamente allanno 2001, le regioni e gli altri enti locali che hanno vuoti in organico e nellambito delle disponibilità finanziarie possono, relativamente alle qualifiche di cui allarticolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili. Lincentivo previsto allarticolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, è esteso agli enti locali e agli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria, per le assunzioni ai sensi dellarticolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997.
7. Resta ferma la facoltà di cui allarticolo 45, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
8. In attesa della definizione, tra le parti sociali, dei criteri di attuazione della normativa di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, recante benefici per le attività usuranti, e successive modificazioni, è riconosciuto, entro i limiti delle disponibilità di cui al comma 13, il beneficio della riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva previsti dallarticolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, e dallarticolo 1, commi 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335, agli assicurati che:
a) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 374 del 1993, risultino avere svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dellusura che queste presentano, individuate dallarticolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;
b) entro il 31 dicembre 2001 potrebbero far valere:
1) i requisiti per il pensionamento di anzianità tenendo conto della riduzione dei limiti di età anagrafica e di anzianità contributiva previsti rispettivamente dallarticolo 1, comma 36, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dal secondo periodo del comma 1 dellarticolo 2 del decreto legislativo 11 agosto 1983, n. 374, come introdotto dallarticolo 1, comma 35, della citata legge n. 335 del 1995;
2) i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime retributivo o misto tenendo conto della riduzione dei limiti di età pensionabile e di anzianità contributiva previsti dallarticolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni;
3) i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime contributivo con la riduzione del limite di età pensionabile prevista dallarticolo 1, comma 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
9. Allarticolo 5, comma 2, primo periodo, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è soppressa la parola: "pubblico";
10. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui allarticolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, come modificato dai commi 3 e 4 dellarticolo 74, presentino domanda entro il 30 giugno 2001, la maggiorazione decorre dal 1º gennaio 2001 o dal mese successivo a quello del compimento delletà prevista, qualora questultima ipotesi si verifichi in data successiva.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attestazione dello svolgimento, da parte dei lavoratori, delle attività di cui al citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999 nonchè i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 8 nella misura determinata dai limiti dello stanziamento di cui al comma 13.
12. La domanda per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 8 deve essere presentata dagli interessati allente previdenziale di appartenenza entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 11, a pena di decadenza.
13. Allonere derivante dal riconoscimento di cui al comma 8, corrispondente allincremento delle aliquote contributive di cui allarticolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui allautorizzazione di spesa di cui allarticolo 1, comma 38, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Allarticolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, introdotto dallarticolo 17, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "acquisti effettuati tramite moneta elettronica" sono inserite le seguenti: "o altro mezzo di pagamento";
b) le parole: "con il titolare della moneta elettronica e" sono soppresse;
c) al terzo periodo, dopo le parole: "fondo pensione" è inserita la seguente: "complementare".
15. Nei limiti delle risorse rispettivamente indicate a carico del Fondo di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per lanno 2001:
a) sono prorogati, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità di cui allarticolo 62, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, limitatamente alle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta addetti. Lonere differenziale tra prestazioni, ivi compresa la contribuzione figurativa, e gettito contributivo è pari a lire 50 miliardi;
b) allarticolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dallarticolo 62, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001" e le parole: "per ciascuno degli anni 1999 e 2000" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001". Lonere derivante dalla presente disposizione è pari a lire 9 miliardi;
c) allarticolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001". Allonere derivante dalla presente disposizione si provvede entro il limite massimo di lire 40 miliardi;
d) il comma 5 dellarticolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è sostituito dal seguente:
"5. A decorrere dal 1º gennaio 1999 allarticolo 49, comma 1, lettera a), della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole: trasporti e comunicazioni sono inserite le seguenti: ; delle lavanderie industriali.";
e) le disposizioni previste dallarticolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche nei casi in cui i lavoratori licenziati beneficiano del trattamento di cui allarticolo 11 della citata legge n. 223 del 1991. Lonere derivante dalla presente disposizione è pari a lire 2 miliardi.
16. I piani di inserimento professionale di cui allarticolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni, avviati alla data del 30 giugno 2001, possono essere comunque conclusi entro il termine previsto dagli stessi piani. La relativa dotazione finanziaria per lanno 2001 è pari a lire 50 miliardi, a valere sul Fondo di cui al comma 15.
17. In relazione a quanto disposto al comma 15, lettera d), restano comunque validi agli effetti previdenziali e assistenziali i versamenti contributivi effettuati sulla base dellarticolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Lonere derivante dalla disposizione di cui al comma 15, lettera d), è pari a lire 525 milioni.
18. Allarticolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: "e fino a lire 590 miliardi a decorrere dallanno 2001" sono sostituite dalle seguenti: ", lire 562 miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dallanno 2002,".
19. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dellindennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui allarticolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è elevata al 40 per cento dal 1º gennaio 2001 e per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni è estesa fino a nove mesi. Tali incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, nè allindennità ordinaria con requisiti ridotti di cui allarticolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
20. Per il periodo dal 1º gennaio 2001 al 30 giugno 2001, il divieto di cumulo di cui allarticolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dellassicurazione generale obbligatoria per linvalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonchè delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della stessa, e la rendita ai superstiti erogata dallIstituto nazionale per lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dellarticolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante testo unico delle disposizioni per lassicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive alla data del 31 dicembre 2000, anche se la pensione stessa è stata liquidata in data anteriore.
21. Lautorizzazione di spesa di cui allarticolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è ridotta di lire 227 miliardi per lanno 2001 e di lire 317 miliardi a decorrere dallanno 2002.
22. La contribuzione figurativa accreditata per i periodi successivi al 31 dicembre 2000 per i quali è corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini è utile ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura del trattamento pensionistico, compreso quello di anzianità.
23. Per i lavoratori già impegnati in lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, la cui attività è venuta a cessare a causa della definitiva chiusura delle stesse, e che non hanno maturato i benefici previsti dallarticolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il numero delle settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato per un coefficiente pari a 1,2 se lattività si è protratta per meno di cinque anni, a 1,225 se lattività si è protratta per meno di dieci anni e a 1,25 se superiore a tale limite.
24. Il comma 6 dellarticolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è sostituito dal seguente:
"6. Le disposizioni contenute nellarticolo 25 si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1º gennaio 2001".
25. Le risorse finanziarie comunque derivanti dagli effetti dellapplicazione della decisione 2000/128/CE della Commissione delle Comunità europee dell11 maggio 1999 in materia di contratti di formazione e lavoro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L042 del 15 febbraio 2000, da accertare con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono assegnate al Fondo per loccupazione di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per essere destinate, nei limiti delle medesime risorse, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad interventi in materia di ammortizzatori sociali, con particolare riferimento allincremento dellindennità di disoccupazione previsto dal comma 19, in caso di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.
26. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modifiche:
a) allarticolo 45, comma 1, lettera a), numero 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con revisione e razionalizzazione del collocamento ordinario, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dellincontro tra domanda e offerta di lavoro e con valorizzazione degli strumenti di informatizzazione";
b) allarticolo 55, comma 2, quinto periodo, le parole: "entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni".
27. Agli agenti temporanei, in servizio presso gli organismi dellUnione europea, che hanno chiesto, anteriormente al 13 maggio 1981, data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981, emanato in attuazione dellarticolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, il trasferimento dellequivalente attuariale delle posizioni assicurative al Fondo per le pensioni CE in base alle disposizioni del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, e successive modificazioni, si applica il coefficiente attuariale rideterminato sulla base delle tariffe del citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Lo Stato concorre alla copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione e di quella di cui al comma 28 nel limite massimo di lire 15 miliardi per lanno 2001; la quota differenziale dei medesimi oneri è a carico degli organismi di cui al presente comma.
28. Per il calcolo delle quote di pensione relative alle posizioni assicurative di cui al comma 27, le retribuzioni di riferimento determinate per ciascun anno solare sono rivalutate in misura corrispondente alle variazioni dellarticolo 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, per le liquidazioni delle pensioni aventi decorrenza nellanno 1983.
29. Allarticolo 1, comma 14, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "entro il 14 febbraio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2000";
b) le parole: "centoquarantacinque unità e nel limite di lire 7 miliardi e 240 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "duecentottantanove unità e nel limite di lire 14 miliardi".
30. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16 e ai commi da 22 a 29, valutati in lire 76,5 miliardi per lanno 2001, in lire 7,4 miliardi per lanno 2002 e in lire 12,4 miliardi a decorrere dallanno 2003, si provvede, per gli anni 2002 e 2003, a valere sulle disponibilità del Fondo per loccupazione di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
31. Ai fini della stabilizzazione delloccupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, sono definite, in base ai criteri stabiliti ai sensi dellarticolo 10, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, procedure di terziarizzazione, ai sensi della normativa vigente, secondo criteri e modalità che assicurino la trasparenza e la competitività degli affidamenti. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 287 miliardi per lanno 2001 e di lire 575 miliardi per lanno 2002. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 249 miliardi per lanno 2002, mediante riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
32. Per lintegrazione dei servizi informativi catastale e ipotecario e la costituzione dellAnagrafe dei beni immobiliari, previsti dallarticolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da realizzare attraverso un piano pluriennale di attività straordinarie finalizzate allimplementazione e allintegrazione dei dati presenti negli archivi, anche al fine di favorire il processo di decentramento di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero delle finanze e lagenzia del territorio, a decorrere dalla data di trasferimento a questultima delle funzioni del Dipartimento del territorio, possono provvedere, in attesa di una definitiva stabilizzazione e nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dellarticolo 3, comma 193, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dellarticolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla stipulazione di contratti per lassunzione a tempo determinato, anche parziale, per dodici mesi, anche rinnovabili, e fino ad un massimo di 1650 unità, dei soggetti impiegati nei lavori socialmente utili relativi al progetto denominato "Catasto urbano".
33. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346. La presente disposizione acquista efficacia a decorrere dal 27 gennaio 2001.
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