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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2001
(Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19/02/2001)



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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2001
(Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19/02/2001)
Determinazione, per l’anno 2001, della consistenza massima degli obiettori in servizio e gli aspetti applicativi delle condizioni per la concessione della dispensa e per l’invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo, ai sensi dell’art. 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina della attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, concernente "Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, a norma dell’articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662";
VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)";
VISTO l’articolo 9 della legge 8 luglio 1998, n.230, così come integrato dall’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, ed in particolare il comma 2 bis, 2 ter e 2 quater;
CONSIDERATO che le disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge n. 230 del 1998, integrato per l’anno in corso dalla citata legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari a £. 235 miliardi, consente di avviare al servizio un numero non superiore a 85.000 obiettori;
CONSIDERATO che per l’anno 2001 si prevede una disponibilità alla chiamata per il servizio civile di 135.000 giovani e che, pertanto, sussiste eccedenza di giovani da avviare al servizio medesimo rispetto alle disponibilità finanziarie del citato Fondo nazionale per il servizio civile;



TENUTO CONTO che, sulla base delle pregresse esperienze, l’applicazione dell’articolo 9, comma 2 bis, della legge 230 del 1998 rende prevedibile, in via di programmazione preventiva, una riduzione delle eccedenze pari al 18% del contingente disponibile;
TENUTO CONTO, pertanto, che la riduzione dell’intera eccedenza costituisce obiettivo non conseguibile mediante l’adozione delle dispense e del collocamento in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo, sulla base delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2 bis, della legge 230 del 1998;
RAVVISATA quindi la necessità, ai fini della corretta e tempestiva programmazione per l’anno 2001 delle attività di avvio al servizio civile e del conseguimento del relativo obiettivo di riduzione delle eccedenze, di applicare le disposizioni di cui all’articolo 9, commi 2 ter e 2 quater, della legge 230 del 1998, che prevedono rispettivamente l’obbligo per l’Ufficio nazionale per il servizio civile di ridurre, fino a concorrenza delle risorse disponibili, le eccedenze anche qualora nessun obiettore versi in alcuna delle condizioni indicate all’articolo 9, comma 2 bis, lettere a) e b), nonché la individuazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche di forme di collocamento in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo;
CONSIDERATO che le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2 ter, della legge 230 del 1998 devono trovare applicazione tenendo conto delle esigenze degli obiettori, in relazione ai tempi di attesa della chiamata e quindi dell’ordine temporale di disponibilità e di presentazione delle domande di ammissione al servizio civile;
CONSIDERATO che i giovani, da più tempo in attesa di chiamata al servizio possono, tra l’altro, aver già acquisito con maggiore probabilità le responsabilità lavorative e le esperienze ed i meriti scientifici, artistici e culturali di cui all’articolo 2, comma 2 bis, lettere a) e b);
RITENUTO pertanto che, alla luce delle considerazioni sopra riportate, debbano essere dispensati, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 ter della citata legge 230 del 1998 e fino a concorrenza delle risorse disponibili, prioritariamente coloro le cui domande sono anteriori nel tempo e pertanto gli obiettori, disponibili alla chiamata, che abbiano presentato domanda di ammissione al servizio civile nel corso dell’anno 1999;



D E C R E T A

Art. 1
(Consistenza massima degli obiettori in servizio)
1. Tenuto conto che nell’anno 2001 sussistono eccedenze di giovani da avviare al servizio civile rispetto alle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale di cui all'articolo 19 della legge n. 230 del 1998, integrato per l’anno in corso dalla legge n. 388 del 2000, la consistenza massima degli obiettori di coscienza in servizio, in relazione a ciascun periodo di avvio al servizio, è definita per il 2001 in 85.000 unità.
2. Al fine di contenere il numero degli obiettori di coscienza da avviare al servizio entro il contingente massimo di cui al comma 1, l’Ufficio nazionale per il servizio civile adotta i provvedimenti per la concessione della dispensa e per l’invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo (di seguito denominata L.I.S.A.A.C.) nei confronti degli obiettori che si trovino nelle condizioni di cui all’ articolo 9, comma 2 bis, 2 ter e 2 quater della legge n.230/98.

Art. 2
(Aspetti applicativi delle condizioni per la concessione
della dispensa e per l’invio in L.I.S.A.A.C. di cui all’articolo 9, comma 2 bis
della legge n.230/98)
1. Gli aspetti applicativi relativi alle condizioni per la concessione della dispensa e per l’invio in L.I.S.A.A.C. di cui all'articolo 9, comma 2 bis, della legge 230/98 sono, in ordine di priorità decrescente, di seguito definite:
a. difficoltà economiche o familiari e responsabilità lavorative di conduzione d'impresa o assistenziali (art. 9, comma 2 bis, lettera a) della legge n.230/98):
1. unico produttore di reddito del nucleo familiare;
2. appartenente a famiglia il cui reddito sia inferiore ai minimi tabellari determinati annualmente con decreto del Ministro della difesa, a norma dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, sulla base dell’aggiornamento annuale dell’indice ISTAT del costo della vita;
3. dipendente, da almeno un anno, di ente che svolge attività di volontariato operante nel settore dell'assistenza sociale, qualora vi sia la possibilità di pregiudizio per la continuità o la funzionalità dei servizi cui l’interessato è preposto;
4. orfano di entrambi i genitori;
5. appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare e/ o servizio civile;
6. appartenente a famiglia di cui un congiunto entro il secondo grado di parentela sia deceduto per infortunio sul lavoro o per l'aggravarsi di infermità contratte per tale causa;
7. figlio di genitore invalido per servizio o del lavoro la cui lesione o infermità sia ascrivibile alla prima o alla seconda categoria di cui alla tabella A del d.P.R. 23 dicembre 1978, n.915 e successive modificazioni o integrazioni ovvero figlio di genitore con lesioni o infermità, accertate dai competenti organi, che rientrino in uno dei casi previsti nella prima o nella seconda categoria della citata tabella A;
8. appartenente a famiglia di cui un congiunto convivente sia affetto da grave infermità che richieda cure mediche onerose o necessità di assistenza continua, laddove la presenza dell’interessato sia necessaria per fronteggiare gli oneri o per assicurare l’assistenza;
9. responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa o di attività economica avviata entro il giorno precedente alla presentazione della domanda per svolgere il servizio civile, ovvero avviata con il sostegno di leggi nazionali o regionali di incentivazione all'imprenditoria giovanile e al lavoro autonomo sempre che con la partenza dell'interessato vengano a mancare i presupposti fondamentali per la funzionalità tecnico amministrativa dell'azienda o dell'attività;
10. selezionato da enti pubblici e privati ai fini dell’assunzione, già in fase di avanzata e concreta definizione, e per la quale sia richiesto l’adempimento degli obblighi di leva, sempreché venga prodotta la comprovante documentazione.

b. svolgimento di attività scientifica, artistica, culturale con acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o internazionale (articolo 9, comma 2-bis, lettera b) della citata legge 230 del 1998):
1. cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche, culturali, purché l'impegno ed i meriti siano adeguatamente documentati e verificabili dall'Ufficio.
Le relative attestazioni debbono essere rilasciate da strutture pubbliche nazionali, dell’Unione europea o internazionali ovvero da strutture private di studio e ricerca, di primaria importanza, operanti in campo nazionale o internazionale.

a. minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva, anche tenuto conto dell'area vocazionale e del settore di impiego, qualora costituisca impedimento all'espletamento del servizio o ne pregiudichi la funzionalità (articolo 9, comma 2-bis, lettera c) della legge 230/98):
l'Ufficio nazionale per il servizio civile valuta d’ufficio la sussistenza delle condizioni per l’adozione del provvedimento di dispensa con riferimento alle categorie di idoneità, fino alla 3^, di cui al decreto del Ministro della difesa 14 ottobre 1998, recante "Criteri concernenti l'attribuzione di una determinata categoria ai giovani in possesso di minor indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale". Quanto previsto al presente punto c) non si applica agli obiettori di coscienza già in servizio;
b. indisponibilità all’impiego degli obiettori di coscienza da parte degli Enti convenzionati nell'ambito della regione di residenza o in quella indicata nella domanda, entro il termine previsto dall’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n.504/97 (articolo 9, comma 2-bis, lettera d) della legge 230 del 1998):
l'Ufficio nazionale per il servizio civile nel procedere all'avvio degli obiettori, relativamente a ciascuna data di partenza, individua le sedi di assegnazione secondo il criterio del massimo soddisfacimento delle richieste degli interessati, tenuto conto della disponibilità dei posti d'impiego. A tal fine procede all'individuazione della sede, fino allo scadere del termine massimo a disposizione dell'Ufficio per l'adozione del provvedimento di assegnazione, considerando prioritariamente l'ambito comunale e, quindi, quelli provinciale e regionale, sulla base delle disponibilità finanziarie per coprire gli eventuali oneri addizionali scaturenti dalla fornitura del vitto e dell'alloggio.
Quanto previsto al presente punto d) non si applica agli obiettori di coscienza già in servizio.




Art.3
(Deroghe all’ordine di priorità delle condizioni e dei relativi aspetti applicativi di cui all’art.2)
1. Gli obiettori dichiarati idonei al termine del periodo di rivedibilità previsto per il recupero dei soggetti tossicodipendenti, possono, a domanda, ai sensi della legge 26 giugno 1990, n. 162, essere dispensati indipendentemente dall'ordine di priorità di cui all’articolo 2.
2. La ricorrenza di una delle situazioni previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, rispetto alla quale tuttavia la domanda di dispensa sia stata già respinta perché non presentata nei termini previsti, costituisce titolo valido avente priorità sulle altre situazioni contemplate dall’articolo 2.



Art. 4
(Aspetti applicativi delle condizioni per la concessione della dispensa e del collocamento in L.I.S.A.A.C., a norma dell’articolo 9, comma 2 ter della legge n.230/98)
1. L’Ufficio nazionale per il servizio civile adotta, per l’anno 2001, provvedimenti di dispensa anche ai sensi dell’articolo 9, comma 2 ter della citata legge 230/98 nei confronti degli obiettori che abbiano presentato domanda di ammissione al servizio civile fino al 31.12.99, disponibili alla chiamata, ma che non siano stati avviati al servizio entro il 31.12.2000. I medesimi obiettori che non risultino disponibili alla chiamata fino alla data del 31.12.2000 e non abbiano più presentato domanda di ritardo o rinvio o vi abbiano rinunciato, sono avviati al servizio entro il termine di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, decorrente dalla data in cui è venuta a cessare l’efficacia del titolo al ritardo o al rinvio.
2. Nell’anno 2001 l'Ufficio nazionale per il servizio civile può adottare provvedimenti di invio in L.I.S.A.A.C., ai sensi dell’articolo 9, comma 2 ter, della legge n.230/98, nella forma dell’anticipazione della data di fine servizio, fino ad un massimo di trenta giorni, con riferimento al calendario dei congedi previsti.


Art. 5
(Procedure)
1. Possono presentare istanza di dispensa, per le condizioni di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 2 del presente decreto, i giovani ammessi allo svolgimento del servizio civile che abbiano inoltrato domanda di obiezione di coscienza sino al 31 dicembre 2000, nonché i giovani dichiarati abili arruolati alla visita di leva nel corso del primo, secondo e terzo trimestre dell’anno 2001 e che abbiano inoltrato apposita domanda entro i termini previsti dall’art. 4, comma 1, della legge 230 del 1998, purché non si trovino nelle posizioni di ritardo o rinvio ovvero in altre posizioni di indisponibilità alla chiamata previste dall’ordinamento vigente. Relativamente alle condizioni previste dalle lettere c) e d) dell’articolo 2 e dall’articolo 4 del presente decreto, l’Ufficio nazionale per il servizio civile adotta i provvedimenti di competenza esclusivamente d’ufficio.
2. Le domande di dispensa o di invio in L.I.S.A.A.C., possono essere presentate rispettivamente entro il giorno che precede l'assunzione in servizio e nel corso dell'espletamento del servizio medesimo.
3. Le domande di cui sopra devono essere indirizzate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile — e quelle di collocamento in LISAAC inviate, per conoscenza, anche all’ente presso il quale l’obiettore presta servizio. Il termine di 90 giorni previsto dall’art. 9, comma 2 quinquies della legge 230 del 1998, decorre dalla data di ricezione delle istanze da parte dell’Ufficio nazionale per il servizio civile.
4. La presentazione della domanda di dispensa sospende l'avvio al servizio.
Roma, 9 febbraio 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO