Per angustia del luogo di lavoro e insulti da parte del caporeparto (Tribunale di Torino, Sezione Lavoro I grado, 16 novembre 1999, Est. Ciocchetti).
La Sig.ra E.G., dopo aver lavorato per circa sette mesi alle dipendenze della società E.D.P., ha chiesto al Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, la condanna dellazienda al risarcimento del danno biologico, per essere stata colpita da depressione psichica in seguito a maltrattamenti subiti durante la prestazione lavorativa. Ella ha sostenuto, in particolare, di essere stata adibita al funzionamento di una macchina grafica collocata in uno spazio angusto, occupato da cassoni ed altro materiale, in situazione di isolamento dai compagni di lavoro e di essere stata sottoposta a un trattamento ingiurioso da parte del capo reparto, che reagiva alle sue segnalazioni di guasti della macchina e ai suoi rilievi sulle condizioni di lavoro con bestemmie, insulti e frasi sarcastiche. Ella ha altresì fatto presente di essere stata costretta in un primo tempo ad assentarsi e successivamente a dimettersi, perché caduta in una grave forma di crisi depressiva, con frequenti stati di pianto e agorafobia, senza precedenti nella sua storia personale.
Lazienda si è difesa contestando le affermazioni dellex dipendente e sostenendo comunque che essa non poteva essere chiamata a rispondere di eventuali comportamenti scorretti del capo reparto.
Il giudice, dopo aver sentito vari testimoni, che hanno deposto sulle condizioni di lavoro, sul comportamento del capo reparto e sulle condizioni della lavoratrice, con sentenza in data 6 ottobre 16 novembre 1999 (Est. Ciocchetti), ha accolto la domanda, determinando in via equitativa il risarcimento dovuto alla lavoratrice in misura di lire dieci milioni.
Nella motivazione della decisione il giudice ha rilevato, tra laltro, che la vicenda aveva formato oggetto di segnalazione da parte della rappresentanza sindacale aziendale e che la malattia della lavoratrice era attestata dai certificati esibiti.
Del pregiudizio subito dalla lavoratrice, ha affermato il giudice, deve indubbiamente essere chiamato a rispondere il datore di lavoro ai sensi dellart. 2087 cod. civ., essendo questi tenuto a garantire lintegrità fisio-psichica dei propri dipendenti e, quindi, ad impedire e scoraggiare eventuali contegni aggressivi e vessatori da parte di preposti e responsabili, nei confronti dei rispettivi sottoposti. Nel valutare la vicenda il giudice ha ritenuto che essa debba essere classificata come un caso di "mobbing", fenomeno ormai internazionalmente noto.
"Il termine, proveniente dalla lingua inglese e dal verbo to mob (attaccare, assalire) e mediato dalletologia ha osservato il giudice - si riferisce al comportamento di alcune specie animali, solite circondare minacciosamente un membro del gruppo per allontanarlo. Spesso nelle aziende accade qualcosa di simile, allorché il dipendente è oggetto ripetuto di soprusi da parte dei superiori e, in particolare, vengono poste in essere nei suoi confronti pratiche dirette ad isolarlo dallambiente di lavoro e, nei casi più gravi, ad espellerlo; pratiche il cui effetto è di intaccare gravemente lequilibrio psichico del prestatore, menomandone la capacità lavorativa e la fiducia in se stesso e provocando catastrofe emotiva, depressione e talora persino suicidio".
|