CIRCOLARE N. 61/99
Del 26/7/99 Prot. 3293/06.01 DIREZIONE GENERALE PER LIMPIEGO DIVISIONE II - Disciplina generale del collocamento
OGGETTO : La legge 17 maggio 1999, n. 144: "Misure urgenti in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali". Modifiche alla disciplina dei lavori socialmente utili in Decreto legislativo n.468/97.. |
Alle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro
Settore Politiche del Lavoro Servizio Ispezioni Alle Agenzie Regionali per lImpiego Alla Provincia Autonoma di Bolzano |
1. La legge 17 maggio 1999, n. 144 ( Misure urgenti in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), pubblicata sul supplemento ordinario n.99/L, della Gazzetta Ufficiale n.118 del 22 maggio 1999, ha disposto tra laltro sia la delega al Governo per la riforma complessiva degli ammortizzatori sociali e degli stessi lavori socialmente utili, ivi compreso il decreto legislativo n.468/97, sia alcuni interventi immediatamente modificativi della normativa in materia di lavori socialmente utili, volti a porre in essere misure idonee all'assorbimento, in forme di occupazione stabile nel mercato del lavoro, dei soggetti impegnati in tali attività.
2. PRINCIPI DI DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALLOCCUPAZIONE E DELLA MATERIA DEGLI LSU
ai sensi del comma 1 ad emanare entro il 31 dicembre 1999, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno o più decreti legislativi per ridefinire gli incentivi alloccupazione allauto-impiego e allauto-imprenditorialità ; ai sensi del comma 2 ad apportare, entro il 28 febbraio 2000, le necessarie modifiche o integrazioni al testo di decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 al fine di adeguarne la disciplina in relazione:
b) alla legislazione regionale specifica, intervenuta a seguito del decreto legislativo 1 dicembre 1997 n.468; c) allobiettivo di favorire lo sviluppo di iniziative volte alla creazione di occupazione stabile. 3. Ferme restando le istruzioni a suo tempo impartite da questo Ministero con circolari 100/98 e 138/98, con particolare riferimento al sistema degli incentivi alla ricollocazione lavorativa dei soggetti rientranti nella cosiddetta "disciplina transitoria", di cui all'art.12 del decreto legislativo n.468/97 e al decreto interministeriale 21 maggio 1998, si ritiene quindi di dover fornire alcune indicazioni, alla luce delle modifiche e integrazioni previste dalla legge n.144/99.
4. SOGGETTI UTILIZZABILI NEI PROGETTI LSU IN QUANTO APPARTENENTI AL REGIME TRANSITORIO
E utile precisare che il lavoratore che accede ai benefici della disciplina transitoria per aver maturato 12 mesi di complessiva permanenza in progetti LSU nel periodo utile individuato (1/1/98 - 31/12/99) dovrà dichiarare, anche con una autocertificazione ai sensi della legge n.15/68, la sua effettiva partecipazione in progetti regolarmente approvati per una durata tale da garantire la permanenza di complessivi 12 mesi in progetti di LSU. Tali lavoratori verranno quindi inseriti - come avviene per i destinatari della "disciplina transitoria" ai sensi del decreto legislativo n.468/97 - nelle liste di mobilità, senza approvazione della lista da parte delle singole Commissioni regionali per l'impiego e successivamente alla attivazione dei servizi regionali per limpiego i rispettivi organismi regionali che ne svolgeranno le funzioni. Le disposizioni di cui alla "disciplina transitoria" si applicano, oltre che ai lavoratori che percepiscono sussidio o assegno di LSU anche ai lavoratori che percepiscono trattamenti previdenziali, quali CIGS o mobilità e che, già utilizzati in progetti di LSU tipo a, b) c), come indicati allart.1 del decreto legislativo n.468/97 possano maturare nel periodo già indicato dall1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 una permanenza di almeno 12 mesi in detti progetti LSU di tipo a) b) e c).
5. APPROVAZIONE DEI PROGETTI
Rimane ferma la necessità di una apposita delibera della CRI competente, sia al fine di autorizzare linserimento di tali lavoratori in un progetto attualmente in corso ad esempio con limplementazione del numero dei lavoratori utilizzati sia per lavviamento in nuove attività progettuali. Dette delibere dovranno essere inviate, anche per posta elettronica, sia alle Direzioni Regionali del lavoro Settore politiche del lavoro e Settore ispezione del lavoro, che alla scrivente Direzione Generale dellImpiego. I nuovi progetti di lavori socialmente utili anche ai sensi della disposizioni di cui al decreto legislativo n.468/97, avranno tutti la caratteristica di progetti locali o regionali, ferma restando la possibilità per i soggetti espressamente individuati dallo stesso decreto legislativo n.468/97, di sottoscrivere apposite convenzioni con il Ministero del lavoro e P.S., ai sensi dellart.5 comma 4. 6. ASSEGNAZIONE NEI PROGETTI.
I soggetti individuati in via definitiva dallart.45 comma 6 legge n.144/99, quali destinatari della c.d. "disciplina transitoria", potranno dunque essere immediatamente riavviati previa delibera delle rispettive CRI in attività progettuali anche in prosecuzione di progetti attualmente in corso di espletamento, non trovando più applicazione già nell'immediato nei loro confronti, la disciplina che prevede un intervallo di sei mesi tra la conclusione di un progetto e l'assegnazione ad un altro disposta dall'art.6 comma 9 del decreto legislativo n.468/97. 7. PROROGA dei PROGETTI LSU
La proroga dovrà essere richiesta con le procedure già individuate per la attuazione del decreto legislativo n. 468/97, ivi compresa la delibera delle singole CRI competenti. Per le proroghe dei progetti c.d. interregionali non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della legge n.144/99, la delibera della Sottocommissione centrale per limpiego continua a svolgere la propria cogenza di atto deliberatorio. Per tali progetti, pertanto, dovrà essere effettuato solo un nuovo passaggio presso le CRI interessate ai sensi della legge n.144/99, sulla base della delibera della Sottocommissione a suo tempo emessa, con lindicazione da parte dellente promotore del progetto delle esigenze che rendono necessaria la proroga in questione. Naturalmente la predetta possibilità di proroga riguarda anche i progetti approvati dalle CRI come derivazione di progetti già interregionali, oggetto di convenzioni tra il Ministero del Lavoro e gli Enti proponenti, ai sensi del decreto legislativo n. 468/97. Anche dette delibere dovranno essere inviate, eventualmente per posta elettronica, sia alle Direzioni Regionali del lavoro Settore politiche del lavoro e Settore ispezione del lavoro, oltre che alla Direzione Generale dellImpiego.
8. DELIBERA COMMISSIONE CENTRALE PER LIMPIEGO DEL 17 FEBBRAIO 1999 "CRITERI DI AVVIAMENTO A SELEZIONE DEI LAVORATORI IMPEGNATI IN LSU".
Quanto sopra fermo restando le disposizioni di cui alla delibera della Commissione centrale per limpiego del 19/7/96 concernente lavvio a selezione dellintera platea di lavoratori nelle P.A. 9. RISERVA OBBLIGATORIA DEL 30% PER GLI AVVIAMENTI A SELEZIONE EX ART.16 LEGGE 56/87
Peraltro, nel silenzio della legge, deve ritenersi che la disciplina contenuta al comma 8 dellart.45 del Collegato Ordinamentale di cui alla legge n.144/99, non sostituisca o modifichi la normativa dettata dal comma 4 dellart.12 del decreto legislativo n.468/97 già citato, ma si ponga in aggiunta a questultima, come fattispecie generale ricomprensiva della più specifica fattispecie contemplata al suddetto articolo 12 comma 4. Laddove, quindi, lassunzione debba essere effettuata da parte di enti pubblici che utilizzino o abbiano già utilizzato soggetti appartenenti al regime transitorio, nellambito della predetta riserva del 30% si dovrà dare, in questo caso, priorità ai lavoratori socialmente utili già impegnati; solo successivamente ed ove residuino ulteriori posti da ricoprire con avviamento a selezione, ai sensi dellart.16 della legge n.56/87, potrà procedersi allassunzione di unità lavorative non precedentemente utilizzate ed appartenenti al generale bacino dei lavoratori socialmente utili. Le Amministrazioni locali e regionali devono considerare, come bacino di ricezione, l'ambito regionale. Al fine di procedere allassunzione dei soggetti in questione, in applicazione di quanto disposto dal decreto legislativo n.468/97 ed oggi dalla legge n. 144/99, lavviamento a selezione dovrà essere effettuato sulla base di appositi elenchi, per la formazione dei quali le CRI e, successivamente allattuazione della riforma in materia di collocamento, gli organi che ne svolgeranno le funzioni, provvederanno alla determinazione dei criteri da seguire nel rispetto, comunque, di quelli già fissati allart.16 della legge n. 56/87. Allatto della adozione della delibera da parte delle CRI o, una volta definito il processo di decentramento alle regioni, gli organi competenti invieranno tale delibera, anche per posta elettronica, entro 5 giorni, sia alla Direzione regionale del lavoro settore politiche del lavoro e settore ispezione del lavoro competente per territorio, che alla scrivente Direzione Generale per lImpiego. 9bis. ASSEGNO per LSU
Detto importo di 850.000 deve naturalmente intendersi comprensivo della rivalutazione spettante per il 1999 nella misura dell'80% della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, ai sensi dell'art.8 comma 8 del decreto legislativo n.468/97. 10. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENSIONAMENTI ANTICIPATI.
la lettera a) dopo il comma 5 - che è finalizzato alla ricollocazione lavorativa ovvero al raggiungimento dei requisiti pensionistici per i lavoratori assoggettabili alla cosiddetta disciplina transitoria - prevede l'inserimento di un comma 5 bis. Tale ulteriore disposizione consente, la contemporanea fruizione sia del contributo di cui all'art.12 comma 5 lettera c) che del contributo di cui all'art.12 comma 5 lettera a), in favore di quei soggetti individuati come "transitori" dallart.12 decreto legislativo n.468/97 e dallart.45 comma 6 legge n.144/99, a cui manchino meno di cinque anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia. In ragione di tale disposizione i soggetti già beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all'art.2 decreto interministeriale 21 maggio 1998 (contributo pari al 50% dell'onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione, così come determinato dall'INPS e corrisposto dall'INPS), potranno beneficiare anche del contributo, già individuato dal comma 5 lettera c) del decreto legislativo n.468/97, nonché dal decreto interministeriale 21 maggio 1999, per i datori lavoro che assumano con contratto a tempo indeterminato un soggetto destinatario della disciplina transitoria. Per quanto riguarda le procedure e i requisiti si rimanda alle indicazioni a suo tempo fornite con circolare 100/98, ivi comprese le modalità di presentazione della relativa domanda da parte dei soggetti interessati. LINPS erogherà detto contributo in ununica soluzione, una volta verificata la sussistenza dei diritto.
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