Istituto Nazionale della Previdenza Sociale


Circolare numero 183 del 9-11-2000.htm

  
Istruzioni relative al rinnovo, da parte degli Enti utilizzatori, delle attivitý socialmente utili per il periodo 1.11.2000/30.4.2001.   

 
 

PROGETTO PER IL COORDINAMENTO

DELLE ATTIVITAí RIGUARDANTI

I LAVORI SOCIALMENTE UTILI

DIREZIONE CENTRALE
FINANZA, CONTABILITAí E BILANCIO
 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 9 novembre 2000

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

   

Dirigenti Medici

     

Circolare n. 183

 

e, per conoscenza,

     
 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

   

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

   

allíesercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

   

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

   

per l'accertamento e la riscossione

   

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

OGGETTO:

Disciplina delle attività socialmente utili di cui al decreto legislativo n. 81/2000. Delibere di rinnovo delle attività per il periodo 1.11.2000/30.4.2001.

SOMMARIO:

Istruzioni relative al rinnovo, da parte degli Enti utilizzatori, delle attività socialmente utili per il periodo 1.11.2000/30.4.2001.

 

Con circolare n. 106 del 2 giugno 2000 sono state fornite le istruzioni applicative riguardanti le disposizioni concernenti i lavori socialmente utili contenute nel decreto legislativo n. 81/2000 e con circolare n. 153 del 5 settembre 2000 sono stati forniti chiarimenti in merito ad alcuni aspetti della nuova disciplina, sulla base delle precisazioni fornite al riguardo da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, cui hanno fatto seguito ulteriori precisazioni fornite con messaggi n. 2000/0005/000900 del 12 settembre e n. 2000/0011/000002 del 16 ottobre.

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni riguardanti la possibilità, per gli Enti utilizzatori, di deliberare il rinnovo delle attività socialmente utili per il periodo 1.11.2000/30.4.2001 sulla base di quanto previsto dallíarticolo 4 del citato decreto e di quanto specificamente precisato dal predetto Ministero con nota del 18.10.2000.

Líarticolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2000 ha fissato in sei mesi la durata della prestazione in attività socialmente utili a decorrere dal 1ƒ maggio 2000 e ha previsto la possibilità di un rinnovo per un ulteriore periodo di sei mesi.

Gli Enti utilizzatori che a seguito dellíentrata in vigore del decreto stesso hanno adottato la delibera di cui allíarticolo 5 per la prosecuzione delle attività fino al 31.10.2000, con diritto da parte dei lavoratori interessati al pagamento dellíassegno a totale carico del Fondo per líoccupazione, possono quindi rinnovare le attività stesse a partire dallí1.11.2000 e per un periodo massimo di sei mesi. A tal fine, ciascun Ente dovrà adottare una nuova delibera indicando i nominativi dei lavoratori che continueranno ad essere utilizzati nel periodo di rinnovo.

Le delibere di rinnovo delle attività dovranno essere inviate ai Servizi per líImpiego, alle Direzioni Provinciali del Lavoro e alle Sedi INPS competenti per territorio, nonché ai competenti organismi regionali.

In base a quanto stabilito dallo stesso articolo 4, comma 2, líassegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili da corrispondere agli interessati per il periodo di rinnovo è per il 50% a carico del Fondo per líoccupazione e per il 50% a carico dellíEnte utilizzatore.

Secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro líassegno in parola dovrà essere corrisposto dallíINPS nellíintero suo ammontare, che è attualmente pari a lire 860.710 mensili, a condizione però che líEnte utilizzatore abbia adottato la delibera di rinnovo delle attività ed abbia preventivamente accreditato allíIstituto, per il mese cui si riferisce il pagamento, líimporto pari alla metà dellíassegno (lire 430.355 per i mesi di novembre e dicembre 2000) per ogni lavoratore interessato dalla delibera stessa. Ciò in quanto líIstituto, per legge, può effettuare i pagamenti in parola soltanto dopo la precostituzione della necessaria provvista.

Si precisa che i versamenti allíINPS delle somme dovute dagli Enti per la copertura del 50% dellíassegno ASU da corrispondere ai lavoratori utilizzati dovranno essere effettuati a livello locale entro il giorno 5 del mese di svolgimento delle attività per le quali spetta líassegno stesso.

Circa líindividuazione della Sede presso la quale dovranno essere precostituiti i fondi, si dispone quanto segue:

  • se líEnte utilizzatore è una Regione, la Sede interessata sarà quella "provinciale" capoluogo di regione;

  • se líEnte utilizzatore è una Provincia, la Sede interessata sarà la coesistente Sede "provinciale";

  • per gli Enti utilizzatori diversi da quelli sopra indicati, la Sede interessata sarà quella coesistente se dotata di autonomia contabile, mentre sarà cura del Direttore Regionale individuare la Sede presso la quale dovrà essere effettuato il versamento della somma necessaria per la copertura del 50% dellíassegno ASU qualora quella coesistente non abbia autonomia contabile o le Sedi coesistenti con líEnte siano più díuna.

La precostituzione dei fondi di cui trattasi dovrà avvenire presso la Sede "provinciale" capoluogo di regione anche qualora le Amministrazioni Regionali decidano líassunzione a proprio carico degli oneri relativi al 50% dellíassegno ASU che líarticolo 4 del decreto legislativo 81/2000 pone a carico degli Enti utilizzatori per il rinnovo delle attività per il periodo 1.11.2000/30.4.2001. In tal caso líEnte Regione dovrà trasmettere alla predetta Sede INPS líatto formale con il quale assume a suo carico líonere che graverebbe sugli Enti del proprio territorio e dovrà provvedere esso stesso al preventivo accreditamento delle somme dovute.

Il versamento delle somme dovute dagli Enti obbligati dovrà essere effettuato sulla contabilità speciale accesa alla Sede INPS interessata presso la Tesoreria Provinciale dello Stato e dovrà essere provvisoriamente imputato al conto GPA 10/99, in attesa che vengano definite le istruzioni procedurali e contabili concernenti la materia in oggetto.

Prima di procedere ai pagamenti mensili nei confronti dei lavoratori, le Sedi dovranno assicurarsi che gli Enti utilizzatori abbiano effettivamente provveduto ad accreditare allíINPS il complessivo importo necessario alla copertura del 50% dellíassegno per il mese cui i pagamenti stessi si riferiscono. A tal fine, una copia delle delibere di rinnovo degli Enti comprensive dei nominativi dei lavoratori interessati dovrà essere trasmessa alla Sede presso la quale devono essere precostituiti i fondi. Tale Sede, dopo aver verificato che il versamento da parte degli Enti sia avvenuto per líimporto dovuto, provvederà ad inviare alle consorelle apposita comunicazione con la quale si autorizza il pagamento dellíassegno ASU.

In mancanza di accreditamento dellíimporto dovuto dallíEnte utilizzatore o dalla Regione, ovvero in caso di accreditamento di un importo insufficiente, líassegno mensile non potrà essere corrisposto neppure per la parte a carico del Fondo per líoccupazione.

In relazione alla possibilità che le Regioni assumano a proprio carico líonere del 50% dellíassegno gravante sugli Enti utilizzatori per il rinnovo delle attività per il periodo 1.11.2000/30.4.2001, da parte di qualche Sede Regionale è stato chiesto a questa Sede Centrale di fornire, sulla base delle risultanze della procedura automatizzata, i dati dei pagamenti dellíassegno ASU effettuati per il periodo 1.5.2000/31.10.2000 al fine di trasmetterli, a loro volta, alle Amministrazioni Regionali che ne hanno fatto richiesta in quanto, essendo intenzionate ad assumersi gli oneri gravanti sugli Enti del proprio territorio, hanno necessità di quantificarli complessivamente per poter stanziare le risorse occorrenti per la loro copertura.

Al riguardo si precisa che le predette richieste possono essere correttamente soddisfatte fornendo non i dati relativi ai pagamenti dellíassegno ASU effettuati nel semestre trascorso (che sarebbero incompleti poiché non terrebbero conto né dei casi riguardanti i pagamenti non effettuati in quanto non ancora concluso líaccertamento del possesso dei requisiti prescritti, né dei casi di sospensione dellíassegno per una delle cause che comportino la sospensione stessa), ma comunicando il numero complessivo dei lavoratori inclusi, come destinatari dellíassegno in parola, nelle delibere che gli Enti utilizzatori sono tenuti ad adottare per il rinnovo delle attività oppure in quelle adottate per il semestre maggio/ottobre 2000.

Ciò consentirà alle Regioni stesse di provvedere allíintero stanziamento delle risorse necessarie per líerogazione degli assegni, anche in considerazione del fatto che, come già detto, líINPS non potrà effettuare pagamenti in assenza della relativa, integrale provvista.

Al termine del semestre interessato si procederà al rimborso delle somme eventualmente versate in eccedenza rispetto a quelle effettivamente erogate agli aventi titolo.

Tanto al fine di poter far fronte speditamente alle predette incombenze quanto al fine di agevolare un più sollecito monitoraggio dei dati da fornire periodicamente al Ministero del Lavoro, è necessario che ciascuna Sede trasmetta alla propria Direzione Regionale una copia di tutte le delibere ricevute dagli Enti utilizzatori comprensive degli elenchi dei lavoratori interessati.

Le Direzioni Regionali avranno cura di trasmettere tempestivamente a questa Sede Centrale, Progetto Coordinamento LSU, copia degli eventuali provvedimenti legislativi e amministrativi adottati dagli organi regionali in materia di lavori socialmente utili al fine della predisposizione delle ulteriori istruzioni eventualmente necessarie per líerogazione degli assegni agli aventi titolo.

Si richiama líattenzione sul fatto che per il rinnovo delle attività per il periodo 1.11.2000/30.4.2001, per il quale líassegno ASU è per metà a carico del Fondo per líoccupazione e per metà a carico degli Enti utilizzatori, o eventualmente dellíEnte Regione, non deve essere stipulata una convenzione con i predetti Enti poiché líerogazione dellíassegno stesso compete allíIstituto sulla base di quanto stabilito dal Ministero del Lavoro, senza ulteriori oneri a loro carico. Occorre infatti tenere ben distinta la fattispecie in esame da quella che richiede invece la stipula di uníapposita convenzione con líEnte a cui totale carico sono gli oneri relativi allíassegno ASU, ai fini dellíattribuzione allíINPS del compito di procedere al pagamento di tale assegno (in proposito v. circolare n. 143 del 1ƒ agosto 2000).

Si precisa che, considerato che con effetto dallí1.1.2001 líimporto dellíassegno ASU verrà rivalutato ñ ai sensi dellíarticolo 8, comma 8, del decreto legislativo n. 468/1997 ñ nella misura dellíottanta per cento della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, a partire dalla stessa data dovrà essere corrispondentemente aumentato anche líimporto della quota mensile che gli Enti debbono versare allíINPS per ciascun lavoratore (attualmente pari a lire 430.355).

Si precisa altresì che per il periodo di rinnovo delle attività socialmente utili líassegno per il nucleo familiare spettante agli aventi titolo è posto interamente a carico del Fondo per líoccupazione, come comunicato dal Ministero del Lavoro con direttiva del 21.4.2000.

In considerazione del fatto che da parte di alcuni Enti utilizzatori sono state manifestate difficoltà nel far fronte tempestivamente, allíatto del rinnovo, allíimpegno finanziario relativo alle somme da versare allíIstituto a copertura del 50% dellíassegno ASU a loro carico, il Ministero del Lavoro ha ritenuto di dover consentire, limitatamente al mese di novembre 2000, la copertura di tale onere con una parte delle risorse del Fondo per líoccupazione relative al corrente anno che il Ministero stesso trasferisce alle Regioni con apposita convenzione. Si tratta in pratica, come precisato con nota ministeriale del 24.10.2000, di una "mera anticipazione contabile" comportante una corrispondente diminuzione dallíimporto da trasferire a ciascuna Regione.

Il predetto Ministero ha altresì stabilito che per accedere a tale possibilità è peraltro necessario che ciascuna Regione invii una specifica richiesta in tal senso al Ministero medesimo e allíINPS.

Pertanto, per il solo mese di novembre, gli Enti utilizzatori che abbiano deliberato il rinnovo delle attività sono da considerare esonerati dal preventivo versamento allíINPS della quota del 50% dellíassegno qualora il relativo Ente Regione abbia inviato detta richiesta. In assenza di tale richiesta, resta invece fermo líobbligo dellíEnte al preventivo versamento della metà dellíassegno anche per il predetto mese.

Ciascuna Sede Regionale dellíIstituto avrà cura di assicurare che tutte le Sedi di rispettiva competenza siano informate dellíeventuale richiesta in tal senso dellíEnte Regione, precisando a questa Sede Centrale se sia stata avanzata o meno la richiesta stessa. La relativa comunicazione dovrà essere inviata al Progetto Coordinamento LSU, fax numero 0659053814.

 

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IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 




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