Art. 1.
1. Il decreto-legge 1 luglio 1999, n. 214, recante disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1LUGLIO 1999, N. 214.
All'articolo 1: al comma 1, nell'alinea, le parole: "e' apportata la seguente modifica" sono sostituite dalle seguenti: "sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 7, il comma 8 e' sostituito dai seguenti:
'' 8. Le risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del presente decreto legislativo, valutate nel limite massimo delle spese effettivamente sostenute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio finanziario 1997 per le funzioni e i compiti conferiti, sono trasferite alle regioni, limitatamente all'anno 1999, dal predetto Ministero per il tramite dei propri funzionari delegati, utilizzando gli stanziamenti iscritti nelle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione dello stesso Ministero ed in relazione ai mesi di effettivo esercizio delle funzioni. A decorrere dall'anno 2000 le risorse da trasferire, come sopra determinate, sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa riduzione dei relativi stanziamenti di competenza delle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio'';";
nel capoverso, alle parole: "all'articolo 8, comma 1," e' premessa la seguente lettera: "b)" e dopo le parole: "articolo 7" sono aggiunte le seguenti: "sempre all'interno di detto termine finale;";
nella rubrica, le parole: "Modifica all'articolo 8" sono sostituite dalle seguenti: "Modifiche agli articoli 7 e 8".