I LAVORI SOCIALMENTE UTILI
DOVE SONO REGOLAMENTATI
- Essi trovano norma giuridica nel D.Lgs. 468/97 e nella specifica delibera applicativa della Commissione Regionale per l'Impiego della Liguria.
CHE COSA SONO
- Le attività di lavoro socialmente utile, nelle tipologie di Lavori di Pubblica Utilità e di Lavori Socialmente Utili, sono momenti di promozione occupazionale che si articolano attraverso iniziative progettuali che le amministrazioni attuano coinvolgendo i soggetti identificati dalla legge (disoccupati, cassintegrati, lavoratori in mobilità) per interventi di interesse generale, per realizzare opere e servizi di pubblica utilità o per favorire la crescita professionale.
- Particolare rilievo va riservato ai progetti di L.P.U. (Lavori di Pubblica Utilità) in quanto mirati alla creazione di occupazione stabile.
- I lavoratori impiegati, nel periodo di utilizzazione, mantengono la loro iscrizione nelle liste di collocamento, continuando a risultare disoccupati a tutti gli effetti.
CHI PUÒ PROPORLI
- Tutti gli Enti indicati nel D.Lgs. 468/97 (con esclusione di quelli che hanno personale eccedente), le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29/93, Enti Pubblici Economici, Società a totale o prevalente partecipazione pubblica, Cooperative Sociali di cui alla L. 8-11-91 n. 381 e loro consorzi.
QUALI SONO LE PROCEDURE
- Gli Enti Pubblici e gli altri soggetti sovradescritti possono proporre, anche con il supporto dellAgenzia per lImpiego, progetti di L.S.U.
- Il soggetto proponente accerterà la disponibilità dei lavoratori nelle liste presso la Sezione Circoscrizionale per l'Impiego (collocamento) (la quale provvederà poi allassegnazione), concorderà il progetto con le OO.SS. dei lavoratori, approverà la delibera con relativa copertura finanziaria e trasmetterà il tutto alla Commissione Regionale per lImpiego per lapprovazione.
APPROFONDIMENTI
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(mesi) |
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(LPU) |
+ ev. 6 + ev. 6 |
Finalizzati a realizzare nuove attività stabili nel tempo (esempio: società miste, cooperative, ecc.) |
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(LSU) |
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Settori innovativi. Il progetto formativo deve corredare il progetto di L.S.U. |
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(LSU) |
+ ev. 6 |
Progetti con obiettivi di carattere straordinario |
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La durata è in relazione al periodo individuale di trattamento
ancora da godere. Utilizzo diretto con richiesta dell'Amm.ne alla SCICA. |
I - Lavori di pubblica utilità
Settori di intervento:
- cura della persona;
- ambiente, territorio, natura;
- sviluppo rurale, montano, acquacultura;
- recupero spazi urbani e beni culturali;
con particolare riguardo (art. 2 comma 1 lett. a del D.Lgs):
- cura ed assistenza infanzia, adolescenza, anziani;
- riabilitazione e recupero, t.d. , hk, detenuti, soggetti in disagio ed emarginazione sociale;
Per questi progetti i lavoratori impegnati possono essere affiancati da VOLONTARI anziani delle associazioni iscritte allalbo regionale del volontariato, ai quali può esserci un rimborso spese a cura degli enti utilizzatori.
inoltre con particolare riguardo(art. 2 comma 1 lett. B del D.Lgs):
- raccolta differenziata, gestione discariche, impianti trattamento rifiuti solidi urbani, tutela della salute e sicurezza, delle aree protette e dei parchi, bonifica aree industriali dismesse, bonifica dallamianto;
(art. 2 comma 1 lett. c del D.Lgs)
- miglioramento della rete idrica, assetti idrogeologici, incentivazione dellagricoltura biologica, realizzazione opere necessarie per lo sviluppo e modernizzazione dellagricoltura, anche nelle zone di montagna, acquacultura, silvicultura, agriturismo;
(art. 2 comma 1 lett. d del D.Lgs)
- piani di recupero, conservazione e riqualificazione, ivi compresa la messa in sicurezza degli edifici a rischio, di aree urbane in particolare zone di montagna;
- miglioramento sistema trasporti, miglioramento patrimonio culturale, iniziative per il miglioramento delle condizioni per lo sviluppo del turismo.
I Promotori devono impegnarsi a realizzare attività di lavoro stabile:
- predisponendo un Piano dimpresa asseverato da unAgenzia di promozione individuata dal Ministero del Lavoro
- Le Pubbliche Amministrazioni e gli enti pubblici economici devono anche deliberare gli impegni (anche finanziari) per la costituzione di società miste o per laffidamento a terzi (art. 10 commi 1-2-3, fino al 21/12/99) essendo i progetti di LPU espressamente finalizzati alla creazione di occupazione.
- Entro 8 mesi dallavvio la gestione passa con convenzione allEnte Gestore, individuato in progetto, per la prosecuzione anche ultra terminem, altrimenti il progetto stesso cessa.
Il non conseguimento degli obiettivi comporterà una restituzione di quanto erogato dallo Stato dal fondo per loccupazione.
II - Lavori socialmente utili mirati alla riqualificazione
- sono volti alla qualificazione a seguito di particolari progetti formativi, approvati, volti alla crescita professionale in settori innovativi.
III - Lavori socialmente utili straordinari
- per progetti con obiettivi di carattere straordinario con priorità per i soggetti titolari di trattamenti previdenziali.
Soggetti promotori nelle tipologie di LSU e LPU:
- pubbliche amministrazioni art. 1 D.Lgs 29/93)
- enti pubblici economici
- società a partecipazione pubblica di maggioranza
- cooperative sociali art. 1 L. 381/91 con condizioni
- eventuali altri soggetti come da emanando decreto)
possono utilizzare per lassistenza tecnica e formativa organismi competenti e qualificati indicati preventivamente nel progetto.
Soggetti utilizzabili nelle tipologie di LSU e LPU:
- inoccupati iscritti al collocamento disoccupati di lunga durata
- iscritti liste di mobilità senza trattamento economico
- iscritti liste di mobilità con indennità
- lavoratori in cigs a zero ore
- gruppi di lavoratori individuati in accordi per la gestione di esuberi in crisi aziendale
- fasce deboli ex art. 25 comma 5 lett. C legge 223/93
- detenuti per cui sia previsto programma di trattamento mediante lavoro esterno
Modalità di assegnazione nelle tipologie di LSU e LPU (tramite SCICA)
- corrispondenza fra qualifica posseduta e requisiti richiesti
- pari opportunità
per i lavoratori senza trattamento
- volontarietà
- requisiti analoghi ex art. 16 legge 56/87
se lente richiede motivatamente selezione lavviamento riguarderà un numero pari a tre volte al richiesto
per i lavoratori precettori di trattamento previdenziale
- obbligatorietà
- assegnazione secondo il maggior periodo residuo limitatamente ai progetti la cui durata non sia superiore a tale periodo
per le crisi aziendali
- a gruppi di lavoratori espressamente individuati ev. deroga max 10% alte qualifiche
per le cooperative sociali
- nominativamente
per le fasce deboli (lett. f-g art. 4)
- anche nominativamente secondo deliberazione CRI
Il lavoratore che partecipa ad un progetto non può essere assegnato ad altro progetto prima di sei mesi dal termine (esclusi i lavoratori indicati al comma dellart.12 "norme transitorie" reimpiegati in LPU).
Trattamento economico nelle tipologie di LSU e LPU:
i percettori di trattamento previdenziale
- lavoreranno in misura proporzionale da un minimo di 20 ore settimanali a un massimo di 8 ore giornaliere;
- l'ente proponente può erogare una integrazione economica proporzionata alla perequazione dell'orario.
i non percettori di trattamento
- percepiranno un assegno erogato dallINPS di lire 800.000 per 80 ore mensili con un massimo di 8 ore giornaliere.
In caso di impegno orario superiore compete importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale (di dipendenti che svolgono mansioni analoghe) calcolato detraendo le ritenute previdenziali e assistenziali.
IV - Lavori socialmente utili da parte di titolari di trattamento previdenziale
Soggetti promotori in questa tipologia:
- pubbliche amministrazioni art. 1 D.Lgs 29/93)
Soggetti utilizzabili in questa tipologia:
titolari di trattamenti previdenziali
- di integrazione salariale
- di indennità di mobilità
- altro trattamento speciale di disoccupazione
Le Pubbliche Amministrazioni chiedono l'assegnazione direttamente alle SCICA (collocamento) indicando solamente la durata dei lavori
Trattamento economico in questa tipologia:
- lavoreranno in misura proporzionale da un minimo di 20 ore settimanali a un massimo di 8 ore giornaliere.
- l'ente proponente può erogare una integrazione economica proporzionata alla perequazione dell'orario.
In caso di impegno orario superiore compete importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale (di dipendenti che svolgono mansioni analoghe) calcolato detraendo le ritenute previdenziali e assistenziali.