I LAVORI SOCIALMENTE UTILI

 

DOVE SONO REGOLAMENTATI

CHE COSA SONO

CHI PUÒ PROPORLI

QUALI SONO LE PROCEDURE



APPROFONDIMENTI

Tipologie
denominazione
durata
(mesi)
note
I
Lavori di pubblica utilità
(LPU)
12
+ ev. 6
+ ev. 6
Finalizzati a realizzare nuove attività stabili nel tempo (esempio: società miste, cooperative, ecc.)
II
Lavori socialmente utili mirati alla riqualificazione
(LSU)
12
Settori innovativi.
Il progetto formativo deve corredare il progetto di L.S.U.
III
Lavori socialmente utili straordinari
(LSU)
6
+ ev. 6
Progetti con obiettivi di carattere straordinario
IV
Lavori di Utilità Sociale da parte di titolari di trattamenti previdenziali
  La durata è in relazione al periodo individuale di trattamento ancora da godere.
Utilizzo diretto con richiesta dell'Amm.ne alla SCICA.

 


I - Lavori di pubblica utilità

Settori di intervento:

  1. cura della persona;
  2. ambiente, territorio, natura;
  3. sviluppo rurale, montano, acquacultura;
  4. recupero spazi urbani e beni culturali;

con particolare riguardo (art. 2 comma 1 lett. a del D.Lgs):

  1. cura ed assistenza infanzia, adolescenza, anziani;
  2. riabilitazione e recupero, t.d. , hk, detenuti, soggetti in disagio ed emarginazione sociale;

Per questi progetti i lavoratori impegnati possono essere affiancati da VOLONTARI anziani delle associazioni iscritte all’albo regionale del volontariato, ai quali può esserci un rimborso spese a cura degli enti utilizzatori.
inoltre con particolare riguardo(art. 2 comma 1 lett. B del D.Lgs):

  1. raccolta differenziata, gestione discariche, impianti trattamento rifiuti solidi urbani, tutela della salute e sicurezza, delle aree protette e dei parchi, bonifica aree industriali dismesse, bonifica dall’amianto;

(art. 2 comma 1 lett. c del D.Lgs)

  1. miglioramento della rete idrica, assetti idrogeologici, incentivazione dell’agricoltura biologica, realizzazione opere necessarie per lo sviluppo e modernizzazione dell’agricoltura, anche nelle zone di montagna, acquacultura, silvicultura, agriturismo;

(art. 2 comma 1 lett. d del D.Lgs)

  1. piani di recupero, conservazione e riqualificazione, ivi compresa la messa in sicurezza degli edifici a rischio, di aree urbane in particolare zone di montagna;
  2. miglioramento sistema trasporti, miglioramento patrimonio culturale, iniziative per il miglioramento delle condizioni per lo sviluppo del turismo.

I Promotori devono impegnarsi a realizzare attività di lavoro stabile:

Il non conseguimento degli obiettivi comporterà una restituzione di quanto erogato dallo Stato dal fondo per l’occupazione.

II - Lavori socialmente utili mirati alla riqualificazione
III - Lavori socialmente utili straordinari


Soggetti promotori nelle tipologie di LSU e LPU:

- pubbliche amministrazioni art. 1 D.Lgs 29/93)

- enti pubblici economici

- società a partecipazione pubblica di maggioranza

- cooperative sociali art. 1 L. 381/91 con condizioni

- eventuali altri soggetti come da emanando decreto)

possono utilizzare per l’assistenza tecnica e formativa organismi competenti e qualificati indicati preventivamente nel progetto.

Soggetti utilizzabili nelle tipologie di LSU e LPU:

  • inoccupati iscritti al collocamento disoccupati di lunga durata
  • iscritti liste di mobilità senza trattamento economico
  • iscritti liste di mobilità con indennità
  • lavoratori in cigs a zero ore
  • gruppi di lavoratori individuati in accordi per la gestione di esuberi in crisi aziendale
  • fasce deboli ex art. 25 comma 5 lett. C legge 223/93
  • detenuti per cui sia previsto programma di trattamento mediante lavoro esterno

Modalità di assegnazione nelle tipologie di LSU e LPU (tramite SCICA)

  • corrispondenza fra qualifica posseduta e requisiti richiesti
  • pari opportunità

per i lavoratori senza trattamento

  • volontarietà
  • requisiti analoghi ex art. 16 legge 56/87

se l’ente richiede motivatamente selezione l’avviamento riguarderà un numero pari a tre volte al richiesto

per i lavoratori precettori di trattamento previdenziale

  • obbligatorietà
  • assegnazione secondo il maggior periodo residuo limitatamente ai progetti la cui durata non sia superiore a tale periodo

per le crisi aziendali

  • a gruppi di lavoratori espressamente individuati ev. deroga max 10% alte qualifiche

per le cooperative sociali

  • nominativamente

per le fasce deboli (lett. f-g art. 4)

  • anche nominativamente secondo deliberazione CRI

Il lavoratore che partecipa ad un progetto non può essere assegnato ad altro progetto prima di sei mesi dal termine (esclusi i lavoratori indicati al comma dell’art.12 "norme transitorie" reimpiegati in LPU).

Trattamento economico nelle tipologie di LSU e LPU:

i percettori di trattamento previdenziale

  • lavoreranno in misura proporzionale da un minimo di 20 ore settimanali a un massimo di 8 ore giornaliere;
  • l'ente proponente può erogare una integrazione economica proporzionata alla perequazione dell'orario.

i non percettori di trattamento

  • percepiranno un assegno erogato dall’INPS di lire 800.000 per 80 ore mensili con un massimo di 8 ore giornaliere.

In caso di impegno orario superiore compete importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale (di dipendenti che svolgono mansioni analoghe) calcolato detraendo le ritenute previdenziali e assistenziali.

IV - Lavori socialmente utili da parte di titolari di trattamento previdenziale

Soggetti promotori in questa tipologia:

- pubbliche amministrazioni art. 1 D.Lgs 29/93)

Soggetti utilizzabili in questa tipologia:

titolari di trattamenti previdenziali

  • di integrazione salariale
  • di indennità di mobilità
  • altro trattamento speciale di disoccupazione

Le Pubbliche Amministrazioni chiedono l'assegnazione direttamente alle SCICA (collocamento) indicando solamente la durata dei lavori

Trattamento economico in questa tipologia:

  • lavoreranno in misura proporzionale da un minimo di 20 ore settimanali a un massimo di 8 ore giornaliere.
  • l'ente proponente può erogare una integrazione economica proporzionata alla perequazione dell'orario.

In caso di impegno orario superiore compete importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale (di dipendenti che svolgono mansioni analoghe) calcolato detraendo le ritenute previdenziali e assistenziali.

 

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