DELEGHE AL GOVERNO DAL COLLEGATO ordinamentale alla Finanziaria
per l'anno 1999
legge del 17 maggio 1999 n. 144 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n. 118 del 22 Maggio 1999 (Supplemento ordinario).
ART. 45 DEL COLLEGATO ORDINAMENTALE 144 del 17/5/99 (RIFORMA DEGLI
INCENTIVI ALLOCCUPAZIONE E DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI, NONCHE
NORME IN MATERIA DI L.S.U.)
Il Governo è delegato entro il 31/12/99 a:
- Riprogrammare gli strumenti tesi a favorire linserimento lavorativo, in armonia
con le indicazioni U.E. e con il processo di decentramento delle
funzioni relative alle politiche del lavoro alle Regioni ed alle
Provincie.
- Ridefinire gli incentivi alloccupazione, compresi quelli relativi allautoimprenditorialità
e allautoimpiego, con particolare attenzione alle aree del Mezzogiorno.
- Valorizzare maggiormente il ruolo della formazione professionale.
- Razionalizzare tipologie, misure ed interventi, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni,
con particolare riguardo a giovani, disoccupati ed inoccupati
di lunga durata, a lavoratori fruitori di trattamento straordinario
di integrazione salariale da lungo periodo e a lavoratori di difficile
reinserimento. Tenendo, inoltre, conto delle aree svantaggiate
in senso occupazionale (come da Delibere C.I.P.E.), oltre che
al grado di svantaggio occupazionale femminile, nelle diverse
aree territoriali, nel tentativo di superare il differenziale
occupazionale tra uomini e donne.
- Revisionare i criteri per laccertamento delle effettive situazioni di disagio
dei lavoratori.
- Graduare la misura degli incentivi, favorendo piccole e medie imprese,
avvantaggiando quelle a basso impatto ambientale e che usano tecnologie
a ridotto consumo energetico, oltre che essere in linea con le
prescrizioni della legge sulla "sicurezza nei luoghi di lavoro".
- Revisionare la disciplina che regola i Contratti di Formazione e Lavoro.
- Predisporre misure atte a promuovere luso dellApprendistato e dei Tirocini
lavorativi.
- Prorogare per un triennio lindennizzo per la cessazione delle attività
commerciali ai titolari o coadiutori di esercizi commerciali al
minuto in sede fissa, con età anagrafica superiore ai 62 anni
se uomini, e superiore ai 57 anni se donne.
- Rivisitare la normativa relativa agli Stage-formativi, valorizzando lo strumento
delle convenzioni tra le pubbliche amministrazioni, il sistema
formativo e le imprese, prevenendo la gradualità del sussidio
(da 400 ad 800 mila lire al mesa) e della durata (da 3 a 12 mesi)
in relazione al grado di istruzione, al tipo di lavoro e alle
condizioni ambientali.
- Razionalizzazione ed estensione a tutte le categorie degli istituti di integrazione
salariale, da abbinare anche ad iniziative di formazione professionale,
attraverso la modifica degli istituti e la costituzione di specifici
fondi categoriali o intercategoriali.
- Alla graduale armonizzazione dei sostegni previdenziali verso le categorie sinora prive di
copertura, fissando criteri rigorosi per lindividuazione dei
beneficiari e prevenendo lobbligo di partecipazione a corsi di
formazione, condizionando lerogazione del trattamento previdenziale
alla frequenza ai corsi.
- A sostenere limpresa agricola, prevenendo la possibilità per i coltivatori diretti, di avvalersi
della collaborazione occasionale di parenti ed affini entro il
terzo grado in analogia alla normativa del codice civile relativa
allimpresa familiare. E richiesto, peraltro, il rispetto ai
riferimenti di legge relativi alle assicurazioni obbligatorie
e il versamento di un minimo contributo di solidarietà a favore
del fondo pensioni lavoratori dipendenti.
- Disciplinare con regolamento, le procedure volte allattribuzione degli incentivi
e degli ammortizzatori sociali, al fine di perseguire la semplificazione
e lo snellimento di dette procedure. A tali fine si prevede, inoltre,
laccorpamento, entro 24 mesi, di un testo unico di tutte le norme
in materia, prevedendo inoltre procedure di controllo e valutazione
dei risultati conseguiti ai fini occupazionali.
- Individuare precisi criteri per lerogazione dei finanziamenti in favore
delle imprese, dando rilevanza al fattore cronologico di presentazione
delle richieste di utilizzo degli ammortizzatori sociali.
- Adeguare lindennità di mobilità, nella misura dell80% della variazione
dellindice (ISTAT) dei prezzi al consumo.
L.S.U. L.P.U.
Il Governo ha ottenuto inoltre la delega per apportare modifiche,
entro il 28 febbraio del 2000, al decreto legislativo sui L.S.U.
468/97. Le modifiche dovranno essere apportate tenendo conto del processo
di decentramento delle funzioni in politica attiva del lavoro,
dal Ministero del Lavoro in favore delle Regioni e delle Provincie.
Dovrà inoltre adoperarsi, in linea con le leggi regionali in materia
di politica del lavoro, mantenendo comunque, come scopo primario
quello di svuotare il "Bacino L.S.U.". Accompagnando questi lavoratori
verso forme di occupazione stabile o verso forme di pensionamento
assistito, laddove manchino non più di tre anni al raggiungimento
dei requisiti previdenziali necessari.
Fino allattuazione della riforma degli incentivi alloccupazione
e degli ammortizzatori sociali si è stabilito quanto segue:
- evitare lallargamento del Bacino L.S.U., non consentendo lutilizzazione
nei progetti, di lavoratori che non abbiamo maturato al 31 dicembre
1997 dodici mesi di attività di L.S.U. o che non maturino tale
requisito nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1998 e il 31 dicembre
1999;
- potranno essere approvati nuovi progetti o prorogati quelli in
corso, solo a condizione che utilizzino lavoratori in possesso
dei requisiti fissati al punto precedente;
- è stata approvata la proroga dei trattamenti previdenziali per
i lavoratori impegnati nei progetti L.S.U. fino alla scadenza
dei progetti stessi;
- impegno del Governo a stipulare con le singole Regioni apposite
convenzioni per promuovere e sostenere misure di politiche attive
del lavoro. A tal fine, le quote del fondo per loccupazione segnate
alle Regioni saranno ugualmente garantite senza tenere conto delle
economie dovute allo svuotamento del Bacino degli L.S.U.;
- sempre al fine di favorire lo svuotamento del Bacino L.S.U., ai
lavoratori in questione è riservato il 30% dei posti da ricoprire,
mediante avviamento a selezione nel settore pubblico, per le qualifiche
per le quali è previsto il possesso del titolo corrispondente
alla scuola dellobbligo.
In attuazione di quanto previsto dallarticolo 1 decreto legislativo
468/97 si sta procedendo allistituzione di unapposita Commissione
per il coordinamento ed il monitoraggio in materia di L.S.U. e
L.P.U.
ART. 55 COMMA 1, DEL COLLEGATO ORDINAMENTALE 144 del 17/5/98 (DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E
LE MLATTIE PROFESSIONALI)
Il Governo, entro nove mesi dallentrata in vigore della legge in esame,
è delegato a :
- Prevedere e costituire nellambito dellattuale Gestione Industria dellINAIL
più gestioni e, più specificatamente, oltre alla Gestione Industria
in senso stretto, quelle dellArtigianato, Terziario, Credito,
Assicurazione ed Enti Pubblici.
- Fissare un pluralismo tariffario dei premi in relazione alle differenti
gestioni di cui al punto primo.
- Rideterminare le aliquote contributive previste per i lavoratori autonomi e
per i lavoratori dipendenti del settore dellagricoltura.
- Provvedere allestensione dellassicurazione obbligatoria per infortuni
e malattie professionali al settore dei lavoratori parasubordinati,
ai dirigenti ed agli sportivi in atto sprovvisti di tutela.
- Adeguare, sul piano delle prestazioni, sia le tariffe delle malattie professionali
che le rendite, procedendo inoltre ad una rivalutazione annuale
delle rendite stesse.
- Regolare la cosiddetta revisione per errore delle rendite, attenuandone
lattuazione secondo il principio di ritenere irrilevante lerrore
che dovesse emergere dalla diagnosi per effetto di strumentazioni
più precise avutesi con il tempo.
- Prevedere, nellambito delle spese istituzionali INAIL, la destinazione
di risorse economiche a sostegno delle piccole e medie imprese,
con particolare riferimento al settore dellartigianato e di quello
agricolo, al fine di consentire lattuazione dei necessari adeguamenti
alle regole di sicurezza e igiene del lavoro di cui la Comunità
europea ci ha fatti carico.
- Procedere alla revisione della normativa in materia di cumulo tra rendita
e trattamenti pensionistici nei casi di reversibilità, qualora
il decesso del dante causa abbia avuto luogo a seguito di infortunio
sul lavoro o malattia professionale.
- Unificare i termini di pagamento dellINAIL nel giorno 16 dei mesi di competenza
ART. 57 COMMA 1, DEL COLLEGATO ORDINAMENTALE 144 del 17/5/99 (DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI RIORDINO DEGLI ENTI PUBBLICI DI PREVIDENZA E DI
ASSISTENZA)
Il Governo, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro
dodici mesi dallentrata in vigore della legge in esame, è delegato
a :
-
Procedere alla ristrutturazione degli enti pubblici di previdenza
e di assistenza, ricorrendo agli istituti della fusione per incorporazione,
della privatizzazione e della correlazione tra gli enti, al fine
di conseguire momenti di economicità finanziaria e di incremento
della qualità nel prodotto fornito allutenza attraverso forme
tempestive e sinergiche.
Prevedere fusioni tendenzialmente rivolte ad enucleare, nel campo
delle pensioni, due poli strutturali, quello gestito dallINPS
per il settore privato e quello dellINPDAP per i lavoratori pubblici,
nonché, ad accentrare presso lINAIL lassicurazione infortunistica.
Procedere alla privatizzazione degli enti che non svolgono funzioni
o servizi di rilevante interesse pubblico, nonché degli enti,
inclusi gli enti di previdenza e assistenza dei professionisti,
per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto
pubblico.
Prevedere leventuale soppressione dei fondi speciali esistenti
presso lINPS che, confluendo nel fondo lavoratori dipendenti,
risulteranno da contabilità separate, previa predisposizione di
un piano di risanamento dei conti.
Contenere le spese di funzionamento ed i costi organizzativi e
gestionali, anche attraverso il ricorso a forme di concertazione
per quanto riguarda lacquisto di beni e servizi, lutilizzo in
comune di contraenti, di strutture operative specializzate nonché
di nuclei di valutazione e, comunque, di sinergie per lottimizzazione
nellutilizzo di strutture impiantistiche.
Ridefinire le funzioni dirigenziali in coerenza con levoluzione
normativa nellambito del pubblico impiego.
Procedere al decentramento territoriale degli enti relativamente
alla gestione operativa, nonché alla razionalizzazione dei poteri
di vigilanza ministeriale e di controllo della Corte dei Conti.
ART. 71 COMMA 1, DEL COLLEGATO ORDINAMENTALE 144 del 17/5/99 (DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI TRASFORMAZIONE IN TITOLI DEL TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO)
Delega in materia di utilizzo dellaccantonamento annuale al trattamento
di fine rapporto entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
- Prevedere lattribuzione ai fondi pensione, previo consenso del lavoratore,
di "strumenti finanziari" per utilizzare laccantonamento annuale
del tfr.
- Definire la tipologia delle modalità di emissione e conversione degli strumenti
finanziari.
- Prevedere il ricorso alla garanzia posta a tutela del tfr in caso di insolvenza
del datore di lavoro, anche allipotesi del mancato ricorso allemissione
degli strumenti finanziari.