DELEGHE AL GOVERNO DAL COLLEGATO ordinamentale alla Finanziaria per l'anno 1999



legge del 17 maggio 1999 n. 144 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 Maggio 1999 (Supplemento ordinario).

ART. 45 DEL COLLEGATO ORDINAMENTALE 144 del 17/5/99 (RIFORMA DEGLI INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE E DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI, NONCHE’ NORME IN MATERIA DI L.S.U.)

Il Governo è delegato entro il 31/12/’99 a:

  1. Riprogrammare gli strumenti tesi a favorire l’inserimento lavorativo, in armonia con le indicazioni U.E. e con il processo di decentramento delle funzioni relative alle politiche del lavoro alle Regioni ed alle Provincie.
  2. Ridefinire gli incentivi all’occupazione, compresi quelli relativi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego, con particolare attenzione alle aree del Mezzogiorno.
  3. Valorizzare maggiormente il ruolo della formazione professionale.
  4. Razionalizzare tipologie, misure ed interventi, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni, con particolare riguardo a giovani, disoccupati ed inoccupati di lunga durata, a lavoratori fruitori di trattamento straordinario di integrazione salariale da lungo periodo e a lavoratori di difficile reinserimento. Tenendo, inoltre, conto delle aree svantaggiate in senso occupazionale (come da Delibere C.I.P.E.), oltre che al grado di svantaggio occupazionale femminile, nelle diverse aree territoriali, nel tentativo di superare il differenziale occupazionale tra uomini e donne.
  5. Revisionare i criteri per l’accertamento delle effettive situazioni di disagio dei lavoratori.
  6. Graduare la misura degli incentivi, favorendo piccole e medie imprese, avvantaggiando quelle a basso impatto ambientale e che usano tecnologie a ridotto consumo energetico, oltre che essere in linea con le prescrizioni della legge sulla "sicurezza nei luoghi di lavoro".
  7. Revisionare la disciplina che regola i Contratti di Formazione e Lavoro.
  8. Predisporre misure atte a promuovere l’uso dell’Apprendistato e dei Tirocini lavorativi.
  9. Prorogare per un triennio l’indennizzo per la cessazione delle attività commerciali ai titolari o coadiutori di esercizi commerciali al minuto in sede fissa, con età anagrafica superiore ai 62 anni se uomini, e superiore ai 57 anni se donne.
  10. Rivisitare la normativa relativa agli Stage-formativi, valorizzando lo strumento delle convenzioni tra le pubbliche amministrazioni, il sistema formativo e le imprese, prevenendo la gradualità del sussidio (da 400 ad 800 mila lire al mesa) e della durata (da 3 a 12 mesi) in relazione al grado di istruzione, al tipo di lavoro e alle condizioni ambientali.
  11. Razionalizzazione ed estensione a tutte le categorie degli istituti di integrazione salariale, da abbinare anche ad iniziative di formazione professionale, attraverso la modifica degli istituti e la costituzione di specifici fondi categoriali o intercategoriali.
  12. Alla graduale armonizzazione dei sostegni previdenziali verso le categorie sinora prive di copertura, fissando criteri rigorosi per l’individuazione dei beneficiari e prevenendo l’obbligo di partecipazione a corsi di formazione, condizionando l’erogazione del trattamento previdenziale alla frequenza ai corsi.
  13. A sostenere l’impresa agricola, prevenendo la possibilità per i coltivatori diretti, di avvalersi della collaborazione occasionale di parenti ed affini entro il terzo grado in analogia alla normativa del codice civile relativa all’impresa familiare. E’ richiesto, peraltro, il rispetto ai riferimenti di legge relativi alle assicurazioni obbligatorie e il versamento di un minimo contributo di solidarietà a favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti.
  14. Disciplinare con regolamento, le procedure volte all’attribuzione degli incentivi e degli ammortizzatori sociali, al fine di perseguire la semplificazione e lo snellimento di dette procedure. A tali fine si prevede, inoltre, l’accorpamento, entro 24 mesi, di un testo unico di tutte le norme in materia, prevedendo inoltre procedure di controllo e valutazione dei risultati conseguiti ai fini occupazionali.
  15. Individuare precisi criteri per l’erogazione dei finanziamenti in favore delle imprese, dando rilevanza al fattore cronologico di presentazione delle richieste di utilizzo degli ammortizzatori sociali.
  16. Adeguare l’indennità di mobilità, nella misura dell’80% della variazione dell’indice (ISTAT) dei prezzi al consumo.

 

L.S.U. L.P.U.

Il Governo ha ottenuto inoltre la delega per apportare modifiche, entro il 28 febbraio del 2000, al decreto legislativo sui L.S.U. 468/97. Le modifiche dovranno essere apportate tenendo conto del processo di decentramento delle funzioni in politica attiva del lavoro, dal Ministero del Lavoro in favore delle Regioni e delle Provincie. Dovrà inoltre adoperarsi, in linea con le leggi regionali in materia di politica del lavoro, mantenendo comunque, come scopo primario quello di svuotare il "Bacino L.S.U.". Accompagnando questi lavoratori verso forme di occupazione stabile o verso forme di pensionamento assistito, laddove manchino non più di tre anni al raggiungimento dei requisiti previdenziali necessari.

 

 

Fino all’attuazione della riforma degli incentivi all’occupazione e degli ammortizzatori sociali si è stabilito quanto segue:

In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1 decreto legislativo 468/97 si sta procedendo all’istituzione di un’apposita Commissione per il coordinamento ed il monitoraggio in materia di L.S.U. e L.P.U.

 

ART. 55 COMMA 1, DEL COLLEGATO ORDINAMENTALE 144 del 17/5/98 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MLATTIE PROFESSIONALI)

Il Governo, entro nove mesi dall’entrata in vigore della legge in esame, è delegato a : 

  1. Prevedere e costituire nell’ambito dell’attuale Gestione Industria dell’INAIL più gestioni e, più specificatamente, oltre alla Gestione Industria in senso stretto, quelle dell’Artigianato, Terziario, Credito, Assicurazione ed Enti Pubblici.
  2. Fissare un pluralismo tariffario dei premi in relazione alle differenti gestioni di cui al punto primo.
  3. Rideterminare le aliquote contributive previste per i lavoratori autonomi e per i lavoratori dipendenti del settore dell’agricoltura.
  4. Provvedere all’estensione dell’assicurazione obbligatoria per infortuni e malattie professionali al settore dei lavoratori parasubordinati, ai dirigenti ed agli sportivi in atto sprovvisti di tutela.
  5. Adeguare, sul piano delle prestazioni, sia le tariffe delle malattie professionali che le rendite, procedendo inoltre ad una rivalutazione annuale delle rendite stesse.
  6. Regolare la cosiddetta revisione per errore delle rendite, attenuandone l’attuazione secondo il principio di ritenere irrilevante l’errore che dovesse emergere dalla diagnosi per effetto di strumentazioni più precise avutesi con il tempo.
  7. Prevedere, nell’ambito delle spese istituzionali INAIL, la destinazione di risorse economiche a sostegno delle piccole e medie imprese, con particolare riferimento al settore dell’artigianato e di quello agricolo, al fine di consentire l’attuazione dei necessari adeguamenti alle regole di sicurezza e igiene del lavoro di cui la Comunità europea ci ha fatti carico.
  8. Procedere alla revisione della normativa in materia di cumulo tra rendita e trattamenti pensionistici nei casi di reversibilità, qualora il decesso del dante causa abbia avuto luogo a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale.
  9. Unificare i termini di pagamento dell’INAIL nel giorno 16 dei mesi di competenza

 

ART. 57 COMMA 1, DEL COLLEGATO ORDINAMENTALE 144 del 17/5/99 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORDINO DEGLI ENTI PUBBLICI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA)

Il Governo, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge in esame, è delegato a :

  1. Procedere alla ristrutturazione degli enti pubblici di previdenza e di assistenza, ricorrendo agli istituti della fusione per incorporazione, della privatizzazione e della correlazione tra gli enti, al fine di conseguire momenti di economicità finanziaria e di incremento della qualità nel prodotto fornito all’utenza attraverso forme tempestive e sinergiche.

  • Prevedere fusioni tendenzialmente rivolte ad enucleare, nel campo delle pensioni, due poli strutturali, quello gestito dall’INPS per il settore privato e quello dell’INPDAP per i lavoratori pubblici, nonché, ad accentrare presso l’INAIL l’assicurazione infortunistica.

  • Procedere alla privatizzazione degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico, nonché degli enti, inclusi gli enti di previdenza e assistenza dei professionisti, per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico.

  • Prevedere l’eventuale soppressione dei fondi speciali esistenti presso l’INPS che, confluendo nel fondo lavoratori dipendenti, risulteranno da contabilità separate, previa predisposizione di un piano di risanamento dei conti.

  • Contenere le spese di funzionamento ed i costi organizzativi e gestionali, anche attraverso il ricorso a forme di concertazione per quanto riguarda l’acquisto di beni e servizi, l’utilizzo in comune di contraenti, di strutture operative specializzate nonché di nuclei di valutazione e, comunque, di sinergie per l’ottimizzazione nell’utilizzo di strutture impiantistiche.

  • Ridefinire le funzioni dirigenziali in coerenza con l’evoluzione normativa nell’ambito del pubblico impiego.
  • Procedere al decentramento territoriale degli enti relativamente alla gestione operativa, nonché alla razionalizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale e di controllo della Corte dei Conti.

    ART. 71 COMMA 1, DEL COLLEGATO ORDINAMENTALE 144 del 17/5/99 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASFORMAZIONE IN TITOLI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO)

    Delega in materia di utilizzo dell’accantonamento annuale al trattamento di fine rapporto entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    1. Prevedere l’attribuzione ai fondi pensione, previo consenso del lavoratore, di "strumenti finanziari" per utilizzare l’accantonamento annuale del tfr.
    2. Definire la tipologia delle modalità di emissione e conversione degli strumenti finanziari.
    3. Prevedere il ricorso alla garanzia posta a tutela del tfr in caso di insolvenza del datore di lavoro, anche all’ipotesi del mancato ricorso all’emissione degli strumenti finanziari.


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