DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2000, n. 81.
Integrazione e modifica della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dallarticolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. (G.U. n. 82 del 07.04.2000)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO larticolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.144;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 16 dicembre 1999;
VISTO il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 25 febbraio 2000;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;
EMANA
Il seguente decreto legislativo:
Enti utilizzatori
- I soggetti di cui allarticolo 3, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, di seguito denominati enti utilizzatori, che, alla data del 31 dicembre 1999 hanno in corso attività progettuali con oneri a carico del fondo per loccupazione di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, possono continuare ad utilizzare i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, anche attraverso il trasferimento dei soggetti medesimi ad altri enti di cui allarticolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra enti interessati e secondo le procedure di cui allarticolo 5 comma 3. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 4, gli enti utilizzatori, secondo le procedure di cui allarticolo 5, possono ricorrere allutilizzo dei predetti soggetti anche per attività diverse da quelle originariamente previste nei progetti, purché rientranti nellelenco delle attività di cui allarticolo 3.
- In caso di progetti originariamente promossi in concorso tra più enti in base alla vigente normativa, la possibilità di continuare lutilizzazione permane in capo agli enti cui istituzionalmente lattività è collegata ovvero a quelli presso i quali viene effettivamente svolta lattività.
Definizione dei soggetti utilizzati
Attività socialmente utili
- Le attività in cui sono impegnati i soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, sono:
- quelle definite dallarticolo 1, comma 1, e dallarticolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;
- i servizi tecnici integrati della pubblica amministrazione;
- i trasporti e la connessa logistica.
Le predette attività, già oggetto di progetti da parte degli enti utilizzatori, costituiscono lelenco generale. Gli enti utilizzatori comunicano, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai servizi per limpiego competenti, lelenco delle attività in cui sono impegnati i soggetti utilizzati.
2. Le regioni possono individuare attività aggiuntive a quelle previste al comma 1 funzionali allo sbocco occupazionale territoriale dei soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, in iniziative che comportano trasferimenti di risorse finanziarie pubbliche per opere infrastrutturali, ovvero siano finanziate da fondi strutturali europei ovvero siano oggetto di programmazione negoziata. A tal fine istituiscono ed aggiornano lelenco regionale delle predette attività.
3.Le province, nellambito di propria competenza, possono specificare ed integrare lelenco delle attività di cui al comma 2 in rapporto alle esigenze del locale mercato del lavoro.
Disciplina della prestazione in attività socialmente utili
- Lutilizzo nelle attività di cui allarticolo 3 non determina linstaurazione di un rapporto di lavoro. Per lo svolgimento di dette attività compete ai soggetti utilizzati, per un impegno settimanale di venti ore e per non più di otto ore giornaliere, un importo mensile di lire 850.000, denominato assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili.
- La durata della prestazione, a decorrere dal 1° maggio 2000, non può essere superiore a sei mesi, rinnovabile per un ulteriore periodo di sei mesi. In caso di rinnovo e limitatamente a detto periodo, il 50 per cento dellammontare dellassegno di cui al comma 1 è a carico del Fondo di cui allarticolo 1, comma 1, ed il restante 50 per cento è corrisposto dallente utilizzatore
Procedure di decisione, di comunicazione, di trasformazione
1. Al fine di proseguire le attività, secondo le modalità di cui allarticolo 4, gli organi competenti degli enti utilizzatori, preso atto delle dichiarazioni rese dai soggetti impegnati ai sensi dellarticolo 2, comma 3, deliberano:
a. lelenco nominativo dei soggetti impegnati;
- le attività espletate dallente utilizzatore nellambito di quelle indicate nellarticolo 3;
- le eventuali qualifiche professionali di ciascun soggetto e lattività da svolgere;
- la località e la sede di svolgimento delle attività;
- la durata dellattività così come disciplinata dallarticolo 4 del presente decreto;
- le modalità organizzative delle attività;
- leventuale quantità di ore aggiuntive e il corrispettivo ammontare del trattamento economico;
- le forme assicurative attivate;
- il nome del dirigente responsabile della gestione della disciplina delle attività svolte dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma;
- lindicazione espressa dello sbocco occupazionale nelle forme previste agli articoli 6 e 7;
- limpegno alla comunicazione delle variazioni relative allelenco dei soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.
2. La delibera di cui al comma 1 deve essere resa esecutiva dallente utilizzatore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e copia della stessa deve essere inviata, entro il predetto termine, al servizio per limpiego, alla direzione provinciale del lavoro e allIstituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) territorialmente competenti, ed agli altri organismi competenti ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
3. In caso di mutamento di attività ovvero di convenzioni ai sensi dellarticolo 1, comma 1, lente utilizzatore adotta specifica delibera da inviare entro il secondo giorno successivo alla commissione tripartita o allorgano competente diversamente individuato dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. I predetti organi sono tenuti a pronunciarsi entro venti giorni dal ricevimento della delibera. In caso di decorrenza del predetto termine la delibera acquista esecutività.
4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, a fronte dellattività comunque svolta, lI.N.P.S., nei limiti delle risorse disponibili a carico del fondo di cui allarticolo 1, comma 1, corrisponde, a seguito di dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni dai soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, ai soggetti medesimi, il 50 per cento dellammontare dellassegno. Il predetto Istituto corrisponde il restante ammontare al momento della comunicazione della delibera da parte dellente utilizzatore.
5. Possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo: gli enti utilizzatori; altri enti individuati dalle regioni; le province nellambito di propria competenza.
Misure volte alla creazione di opportunità occupazionali
- Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, dellarticolo 10 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, trovano applicazione fino al 31 dicembre 2001.
- Le Amministrazioni pubbliche di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attività previste al comma 3 dellarticolo 10, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista.
- Per agevolare la stabilizzazione delloccupazione dei soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, le regioni, le province e i comuni, singolarmente ovvero in cooperazione con altri comuni, possono utilizzare risorse proprie.
- Le disposizione dellarticolo 8 del citato decreto interministeriale 21 maggio 1998 sono estese anche ai committenti privati che utilizzano finanziamenti pubblici. Le predette disposizioni trovano applicazione sino al 31 dicembre 2001. La riserva ivi prevista potrà esplicitarsi attraverso opzioni premiali ai fini dellaggiudicazione delle relative gare di appalto.
Incentivi alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile
1. Ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, comprese le cooperative e loro consorzi, che assumono a tempo pieno e indeterminato i soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, è riconosciuto un contributo pari a lire 18 milioni per ciascun soggetto assunto. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti delle cooperative o dei consorzi tra cooperative relativamente ai soggetti impegnati in qualità di soci lavoratori.
2. Nel caso di assunzione a tempo parziale indeterminato inferiore a 30 ore settimanali medie calcolate anche su base annuale, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto in misura proporzionalmente ridotta al numero delle ore
3. Nel caso in cui i soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, siano assunti con contratto a tempo determinato, trovano applicazione le disposizioni di cui allarticolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Nelle ipotesi di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato è, altresì, riconosciuto il contributo di cui al comma 1 che può essere concesso, a richiesta del datore di lavoro, a conguaglio degli oneri contributivi dovuti anche per il periodo antecedente alla predetta trasformazione.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 trovano applicazione nelle ipotesi di contratti di fornitura di lavoro temporaneo. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il contributo di cui al comma 1 spetta allimpresa utilizzatrice ed è riconosciuto alla società fornitrice di lavoro temporaneo un incentivo di lire 3 milioni.
5. Il contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono cumulabili con altri benefici eventualmente riconosciuti in caso di nuove assunzioni, nel limite consentito dalla normativa comunitaria.
6. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto anche ai soggetti di cui allarticolo 6, comma 2, a fronte dellonere relativo alla copertura contributiva. La corresponsione del predetto contributo comporta la decadenza da qualunque altro beneficio previsto dal presente decreto legislativo a carico del Fondo di cui allarticolo 1, comma 1.
7. Nei casi di assunzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, trova applicazione larticolo 20, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991.
8. Costituiscono condizioni per lerogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, lavvenuta cancellazione dei soggetti interessati dagli elenchi delle attività socialmente utili, nonché la regolarità dei datori di lavoro nei confronti degli obblighi contributivi. Nei casi di contratto di lavoro a tempo determinato o di contratto di fornitura di lavoro temporaneo, la cancellazione dagli elenchi delle attività socialmente utili non ha luogo nelle ipotesi in cui i contratti stessi, abbiano complessivamente durata inferiore a dodici mesi.
9. Per lerogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, fermi restando gli adempimenti previsti dallarticolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, i datori di lavoro comunicano allI.N.P.S. e ai competenti servizi per limpiego il nominativo dei soggetti interessati, nonché la sussistenza delle condizioni di cui al comma 8. LI.N.P.S. provvede allerogazione del contributo previa verifica delle predette condizioni.
10. Gli oneri relativi alla erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono a carico del Fondo di cui allarticolo 1, comma 1. Le somme sono rimborsate, annualmente, allINPS sulla base di apposita rendicontazione semestrale.
11. Fino al 31 dicembre 2000, entro il limite delle risorse preordinate allo scopo nellambito del Fondo di cui allarticolo 1, comma 1, possono essere riconosciuti contributi per spese notarili relative alla costituzione di imprese o di cooperative fino al limite massimo di lire 20 milioni per ciascun atto costitutivo delle predette società.
12. Per eventuali esigenze formative funzionali allinserimento in attività lavorative dei soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, può essere, per un periodo non superiore a sei mesi, corrisposto lassegno di cui allarticolo 4, comma 1, nei casi:
a) di assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da parte di datori di lavoro privati che abbiano stipulato apposite convenzioni con lente utilizzatore. Tali convenzioni sono comunicate ai servizi per limpiego e allI.N.P.S. territorialmente competenti;
b) stages formativi seguiti da assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
13. Alle agenzie di promozione e di lavoro di cui allarticolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, riconosciute alla data del 31 dicembre 1999, può essere concesso, nel limite delle risorse del Fondo di cui allarticolo 1, comma 1, ripartite ai sensi dellarticolo 8, comma 1, un contributo di lire 3 milioni per ogni soggetto di cui allarticolo 2, comma 1, in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
14. Alle società miste, alle cooperative e loro consorzi, costituiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, può essere concesso nellambito delle risorse del fondo di cui allarticolo 1, comma 1, preordinate allo scopo, un contributo straordinario di lire 5 milioni per ciascun soggetto di cui allarticolo 2, comma 1, in caso di assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato da parte delle stesse società miste ovvero delle cooperative o consorzi di cooperative. Il predetto incentivo è incompatibile con il contributo di cui allarticolo 7, commi 1, 2, 3 e 4.
Fondo per loccupazione
1. Le risorse del fondo di cui allarticolo 1, comma 1, destinate alle attività di lavori socialmente utili, per lanno 2000, sono ripartite tra le singole regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle somme erogate dallI.N.P.S. nel corso dellanno 1999 per assegni e sussidi a carico del predetto fondo ai soggetti impegnati nelle attività progettuali locali e interregionali di competenza regionale. Le predette risorse, per lanno 2000, sulla base di apposite convenzioni da sottoscrivere entro il 31 luglio 2000 tra il Ministero del lavoro e le regioni interessate, sentiti gli enti locali nelle sedi previste, di cui allarticolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo 469 del 1997, possono essere impiegate per lo svolgimento di misure di politiche attive per limpiego e per la stabilizzazione occupazionale dei soggetti di cui allarticolo 2 comma 1.
2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e gli enti utilizzatori interessati da situazioni straordinarie tali da non poter garantire un programma definitivo di stabilizzazione dei soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, nellambito di quanto previsto dalle convenzioni di cui al comma 1, possono definire accordi che prevedano misure particolari con oneri a carico di tutti i sottoscrittori. Alla copertura degli oneri relativi alla quota parte degli oneri a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale si provvede nellambito delle risorse impegnate nelle convenzioni di cui al comma 1, ove dovessero rendersi disponibili in sede di attuazione delle convenzioni medesime. Gli enti utilizzatori potranno accedere a questa procedura a condizione di aver già deliberato i piani di stabilizzazione occupazionale, di cui allarticolo 5, comma 1, lettera l).
3. Le risorse del fondo di cui al comma 1, qualora impegnate per attività socialmente utili, sono destinate al pagamento del 100 per cento degli assegni e dei sussidi per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 ottobre 2000 e per lammontare del 50 per cento degli assegni e dei sussidi per i periodi dal 1° novembre 2000 al 30 aprile 2001.
Disciplina sanzionatoria
1. I soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, ivi compresi quelli che usufruiscono dei trattamenti previdenziali, vengono cancellati dagli elenchi di cui allarticolo 3 comma 1, decadono dai benefici previsti dal presente decreto legislativo e cessano di trovare applicazione nei loro confronti le disposizioni vigenti in materia di attività socialmente utili qualora:
a) rifiutino lassunzione, in luogo distante fino a 50 chilometri da quello di residenza, di cui allarticolo 7, commi 1, 2, 3, 4 e 6;
b) rifiutino di partecipare ai corsi di formazione di cui allarticolo 7, comma 122, lettera a);
c) rifiutino lavviamento a selezione effettuato dai servizi per limpiego competenti o da agenzie private convenzionate con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, o con le regioni o con le province, su richiesta dei datori di lavoro.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione nelle ipotesi di contratto a tempo determinato, di fornitura di lavoro temporaneo e di incarico di collaborazione coordinata e continuativa di durata inferiore a tre mesi.
3. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, i responsabili dellattività di formazione ovvero i datori di lavoro comunicano direttamente allI.N.P.S. e al servizio per limpiego territorialmente competente i nominativi dei soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, che hanno rifiutato lofferta di lavoro o che non si siano presentato ai colloqui di selezione o alle attività formative. A seguito di detta comunicazione lI.N.P.S. sospende cautelativamente lerogazione dellassegno di cui allarticolo 4, comma 1, dandone comunicazione agli interessati.
4. Avverso gli atti relativi ai benefici e allassegno di cui al presente decreto legislativo è ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata al competente servizio per limpiego e allI.N.P.S..
Disposizioni transitorie e finali
1. Ai soggetti in possesso alla data del 31 dicembre 1999, dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui allarticolo 12, comma 5, lettera a), del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, e che abbiano presentato o presentino la relativa domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è riconosciuta una indennità commisurata al trattamento pensionistico spettante in relazione allanzianità contributiva posseduta al momento della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria, nel limite delle risorse preordinate allo scopo dal decreto interministeriale del 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 19 luglio 1998, n. 141. Tale indennità non potrà comunque essere inferiore allammontare dellassegno di cui allarticolo 4, comma 1, spettante alla data della relativa domanda. Dalla data di decorrenza del predetto trattamento provvisorio ai beneficiari non spettano i benefici previsti dallarticolo 12, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997 e successive modificazioni. Al raggiungimento dei requisiti pensionistici richiesti dalla disciplina vigente alla data del 19 giugno 1998, il trattamento provvisorio viene rideterminato sulla base delle disposizioni recate dalla disciplina medesima.
2. Con appositi decreti interministeriali, possono essere individuate misure, nellambito di quelle previste allarticolo 6, che prevedano lutilizzo di risorse, ove previste dalla normativa vigente, delle amministrazioni statali di volta in volta interessate, finalizzate alla stabilizzazione occupazionale esterna dei soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, i quali hanno svolto attività di lavori socialmente utili sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali, ai sensi dellarticolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 468 del 1997.
3. Restano confermate le disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo n. 468 del 1997 e successive modifiche, e al decreto interministeriale 21 maggio 1998 in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo. In particolare sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo 468/97:
- articolo 1, comma 2, lettera a), b) e c), comma 3, comma 4 e comma 6;
- articolo 2, commi 2, 4, 6, 7 e 8;
- articolo 5,
- articolo 3, commi 2 e 3;
- articolo 4;
- articolo 6;
- articolo 9;
- articolo 11.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 febbraio 2000
CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
SALVI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
AMATO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO, Ministro delle finanze
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica
BELLILLO, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO