Il Patto per lo sviluppo e l'occupazione

Le politiche per lo sviluppo e l'occupazione

 

  1. Il ruolo positivo che il Protocollo del 23 luglio 1993 ha avuto all'interno del processo di risanamento dell'economia italiana è ormai ampiamente riconosciuto. Non altrettanto positivo è stato invece il bilancio per quanto riguarda il rilancio delle politiche di sviluppo e di crescita dell'occupazione. E ciò nonostante gli obbiettivi dello sviluppo e dell’occupazione fossero stati ritenuti centrali tanto nel Protocollo del 23 luglio 1993 quanto nel successivo Patto per il lavoro del settembre 1996.
  2. Da un lato, l’accumulazione di capitale fisso è proseguita a ritmi non particolarmente sostenuti ed è stata in particolare intesa ad incorporare nuova tecnologia piuttosto che ad allargare la capacità produttiva. Dall’altro, l'assenza di coordinamento tra dicasteri diversi, e tra questi e le istituzioni di governo regionali e locali, la presenza di meccanismi procedurali farraginosi e l’insufficiente attenzione posta al miglioramento di efficienza delle Pubbliche amministrazioni hanno impedito a lungo l'attuazione degli interventi programmati ed hanno concorso a renderli scarsamente efficaci, penalizzando in primo luogo il Mezzogiorno. Penalizzando cioè l'area che nei prossimi anni - segnati dal processo di integrazione europea - può rivelarsi un volano di crescita per tutto il Paese purché lo Stato sappia e voglia fare la sua parte per rilanciare una prospettiva di sviluppo sostenibile.
  3. Anche per ovviare a queste carenze, nel giugno 1998, sono stati istituiti quattro gruppi di lavoro - allargati ai rappresentanti degli Enti locali - con il compito di (i) verificare il sistema degli incentivi e delle convenienze valutandone l'efficacia e avanzando proposte di eventuali adeguamenti, (ii) semplificare le procedure autorizzative in relazione alla erogazione degli incentivi, alle infrastrutture ed alla realizzazione di nuove attività produttive, (iii) valutare gli strumenti messi in campo per il lavoro, con particolare riferimento alle iniziative per l'emersione ed ai lavori socialmente utili, (iv) individuare i punti di raccordo fra le amministrazioni per consentire l'accelerazione ed il miglioramento delle procedure necessarie alla piena utilizzazione dei fondi strutturali europei. Anche sulla base del lavoro svolto dai tavoli quadrangolari, il Governo si è impegnato e si impegna a rafforzare l’iniziativa per il rilancio dello sviluppo e dell’occupazione.
  4. In primo luogo, ci si è mossi in questa direzione introducendo, nel disegno di legge finanziaria e nei provvedimenti collegati, ipotesi normative coerenti con gli obbiettivi sopra indicati ed utili al fine di garantirne il raggiungimento. Alcuni interventi riguardano l’area dell’investimento diretto pubblico - associato alla canalizzazione di capitali privati - e la realizzazione di infrastrutture, materiali ed immateriali. Sotto questo profilo il disegno di legge collegato alla finanziaria contenente disposizioni in materia di "investimenti, incentivi all'occupazione, Inail, Enpals e materia previdenziale" prevede importanti norme relative (i) all'attività di progettazione preliminare sia delle opere a cura delle Amministrazioni statali che di quelle a cura delle Amministrazioni regionali e locali, (ii) alle attività di programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, (iii) alla risoluzione di alcune criticità inerenti l'attuazione del decreto "sblocca-cantieri", da un lato, ed alcuni aspetti giurisdizionali in materia di opere pubbliche, dall'altro. Lo stesso disegno di legge individua, inoltre, particolari norme procedurali per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria e per la cosiddetta Pedemontana Veneta ed apre così la strada all'adozione di procedure ulteriormente semplificate per un numero limitato e selezionato di opere di interesse nazionale in settori strategici. Al fine di rafforzare e accelerare il ciclo di programmazione di nuove opere sono state destinate risorse per le aree depresse - specificamente alla realizzazione di studi di fattibilità – così da creare un parco progetti sui quali orientare rapidamente gli investimenti. Al tempo stesso, si è avviata – sempre con risorse destinate specificamente alle aree depresse - una selezione di progetti già disponibili al fine di avviare sia dall’aprile 1999 il completamento di opere sinora non funzionali.
  5. Al fine di garantire, attraverso incentivi, forme di compensazione degli svantaggi di minore produttività e di maggiore costo del capitale, la legge finanziaria per il 1999 prevede, infatti, la proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali per il Mezzogiorno per il 2000 e 2001, a seguito di un nuovo accordo raggiunto con la Commissione. La stessa legge prevede, inoltre, sgravi contributivi triennali per i nuovi assunti – incrementali rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato preesistenti negli organici delle singole aziende (ivi inclusi i nuovi soci lavoratori) – nel Mezzogiorno e per i giovani che avviino un'attività di lavoro autonomo e l'introduzione di un credito d'imposta di 1 milione per ogni lavoratore nuovo assunto a tempo indeterminato nelle zone "cuscinetto".
  6. Sempre nei disegni di legge collegati alla finanziaria hanno trovato posto, inoltre, alcuni interventi rilevanti in materia di politiche per il lavoro, fra cui (i) i provvedimenti in tema di emersione, (ii) la delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione, (iii) la delega al Governo per la riforma degli ammortizzatori sociali, (iv) la delega la Governo relativa al riordino della tematica dei lavori socialmente utili. A questi interventi si aggiunge, la delega al Governo per la ridefinizione dell’assetto normativo della materia dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In questo campo, l'impegno del Governo e di tutte le parti firmatarie sarà inteso – nel rispetto del metodo della concertazione - a garantire l'esercizio di tutte le predette deleghe.
  7. A seguito degli emendamenti introdotti dal voto parlamentare per ottemperare alla normativa europea, le norme previste dalla legge finanziaria per il 1999 a sostegno della pratica dei contratti di riallineamento per l’emersione dal lavoro nero risultano inadeguate e insufficienti rispetto agli impegni precedentemente assunti. Perciò il Governo si impegna ad avviare immediatamente le necessarie interlocuzioni con l’Unione europea al fine di superare ogni obiezione alla concessione di benefici contributivi previsti dalla finanziaria anche alle imprese che abbiano praticato il percorso di emersione. In caso ciò non si renda possibile, il Governo è comunque impegnato a concertare con le parti sociali altre forme possibili di sostegno tali da ripristinare condizioni di effettiva convenienza.
  8. Nel campo dell'intervento pubblico per la promozione di iniziative a sostegno dello sviluppo locale, delle aggregazioni economiche e produttive e degli accordi fra soggetti privati ed amministrazioni locali attraverso l’attivazione degli strumenti esistenti della programmazione negoziata, il Governo ha operato per attuare gli impegni assunti nel Patto per il lavoro del 1996 e le sue successive verifiche e nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Per quanto riguarda i patti territoriali, è stata data una prima attuazione ai 12 patti già approvati, è stato costruito un bando di gara (ancora assai parziale nel merito dei criteri) per la selezione trasparente e programmatica dei nuovi patti da finanziare, è stato approvato dalla Commissione europea il Programma multiregionale "patti per l’occupazione" con altri 9 patti territoriali. Per quanto riguarda i contratti d’area, ne sono stati sottoscritti 7. Per altri è in corso la procedura di valutazione. Per quanto riguarda i contratti di programma sono stati chiusi alcuni vecchi contratti e si è proceduto a recuperare il ritardo nelle erogazioni. Questi primi risultati positivi andranno rafforzati (i) da una sede permanente di concertazione con le parti economiche e sociali che, avvalendosi anche di un monitoraggio sullo stato di avanzamento delle iniziative, affronti le priorità programmatiche nell’attuazione di questi strumenti, (ii) da ulteriori semplificazioni e da un miglioramento qualitativo delle procedure, (iii) dall’adozione di criteri di valutazione ex-ante dei progetti che consenta un miglioramento della qualità dei bandi di gara.
  9. A quanto ottenuto in queste due direzioni di intervento, va aggiunto il riordino delle strutture con compiti di promozione e di sostegno al sistema produttivo nazionale e l'istituzione della società "Sviluppo Italia" con funzioni di coordinamento, di riordino, di indirizzo e di controllo delle attività di promozione dello sviluppo imprenditoriale e dell'occupazione. Il Governo si impegna a rispettare ed a far rispettare le scadenze indicate nel Decreto legislativo relative alla costituzione di Sviluppo Italia spa ed al completamento delle attività di riordino.
  10. Tutto ciò premesso, il Governo riconosce come gli impegni assunti nell'ambito del Patto per il lavoro siano, in parte, ancora inevasi e ritiene quindi, in primo luogo, di doverne garantire il pieno rispetto, ponendo in essere le necessarie condizioni, laddove queste ancora manchino, o rivedendone il contenuto – nel rispetto del metodo della concertazione - , laddove esse si siano dimostrate inefficaci. Ciò attiene tanto alle modalità dell'intervento pubblico, in particolare nel Mezzogiorno, quanto alla evoluzione delle politiche del lavoro.
  11. Nel campo degli investimenti pubblici, l'impegno del Governo è diretto, in primo luogo e per la sua parte, all’approvazione delle intese istituzionali di programma, e cioè dello strumento attraverso cui le scelte di investimento pubblico possono essere rese più aderenti ai fabbisogni del territorio e quindi accelerate. Si prevede, in particolare, (i) l’approvazione - entro il 15 febbraio 1999 -delle intese istituzionali di programma e dei primi, relativi, Accordi quadro con le Regioni Lombardia, Toscana, Umbria, Marche e Sardegna, (ii) l’approvazione – entro il 30 aprile 1999 – delle intese istituzionali di programma con le restanti sette Regioni meridionali, e (iii) nello stesso periodo, l’avvio e lo sviluppo del confronto per la definizione delle intese istituzionali di programma con le restanti regioni. Il conseguimento di tali obbiettivi è subordinato alla rapida attuazione da parte delle singole Regioni degli adempimenti procedurali individuati nel corso della negoziazione con il Governo e necessita del rafforzamento da parte di ogni Regione di tavoli di confronto con le forze sociali.
  12. Sempre nel campo degli investimenti pubblici, il Governo si impegna, inoltre, (i) ad identificare, all’interno delle intese istituzionali di programma, le specifiche opere di completamento e ad allocare – entro il 30 aprile 1999 – le risorse finanziarie di competenza e di cassa ex l. 208/1998 di cui alla delibera Cipe del 9 luglio 1998, con priorità per quelle del cd. decreto sblocca-cantieri collocate nelle aree depresse, (ii) ad accelerare l’attuazione del ciclo di programmazione dei fondi strutturali comunitari 1994-1999 al fine di centrare l’obbiettivo di almeno il 70 per cento dei fondi erogati entro il 1999 nelle aree dell’obbiettivo 1, e (iii) a concludere - entro il luglio 1999 - con la presentazione della documentazione alla Commissione la prima fase del processo di programmazione per il ciclo di investimenti pubblici da realizzare con i fondi comunitari 2000-2006, secondo le linee descritte nell'All. 2. A tal fine, il Governo si impegna ad attuare, per la sua parte, con celerità gli impegni di cui all’All. 2 e, in particolare a realizzare una sede permanente di partenariato con le parti sociali in tema di programmazione e monitoraggio dei fondi strutturali comunitari che sia caratterizzata da operatività e responsabilità delle parti. Occorrerà, infine, completare il quadro normativo introdotto dalla legge "Merloni-ter" per il finanziamento su base project financing ed accelerarne l’applicazione attraverso una rapida emanazione del relativo regolamento.
  13. Nel campo della promozione imprenditoriale, l'impegno è quello di una revisione - in sede amministrativa ed entro il gennaio 1999 - delle procedure della programmazione negoziata al fine di accelerare i tempi di approvazione e finanziamento, le modalità di erogazione e la qualificazione delle iniziative. Nello stesso intervallo temporale saranno attivati i contratti di programma per distretto economico e produttivo ed attivate le modifiche imposte ai contratti di programma dall’elevata obsolescenza degli impianti.
  14. Nel campo delle politiche del lavoro, il Governo considera essenziale pervenire all’effettiva attuazione della riforma dei servizi per l’impiego entro il primo semestre 1999. A tal fine si impegna a realizzare le misure di sua competenza diretta nonché, in accordo con le Regioni, a porre in atto tutte le iniziative necessarie per l’operatività della riforma. Saranno inoltre assunte le opportune sollecitazioni perché, in ogni caso, nei termini previsti i cittadini possano usufruire nel territorio di adeguati servizi per l’impiego.
  15. Istruzione, formazione e ricerca. Rimane peraltro evidente che i ritardi, le contraddizioni e le inerzie nell'attuazione del Protocollo del 23 luglio 1993 e del Patto per il lavoro del settembre 1996 hanno riguardato, in particolare, i temi - fondamentali per il futuro dell'economia e della società italiana - della scuola, della formazione e della ricerca.
  16. Un modello sociale equilibrato e una capacità competitiva elevata nel nuovo contesto europeo e internazionale si basano su un crescente ruolo della creazione e diffusione di conoscenza, e, quindi, sul ruolo del sistema di istruzione, formazione e ricerca. Il ritardo accumulato dal nostro Paese (e, sia pure in misura diversa, in Europa) in questi campi è particolarmente grave e rischia di minacciare la collocazione dell’Italia e dell’Europa stessa nell’economia mondiale.
  17. Il Governo conferma come suo impegno fondamentale l’organizzazione di un’offerta integrata di istruzione, formazione, ricerca e trasferimento tecnologico. Lo sforzo programmatico non può però fermarsi alle previsioni normative. Nel settore dell’istruzione, della formazione e della ricerca è necessario proseguire nel riequilibrio tendenziale del rapporto fra spesa pubblica e PIL, già avviato con la Legge finanziaria per il 1999, nonché della composizione interna di detto rapporto verso i livelli medi europei. Il Governo si impegna a presentare prima del Documento di Programmazione Economico-finanziaria 2000-2002 un Piano pluriennale (Master Plan) delle attività, dei tempi e delle risorse necessarie a realizzare gli obiettivi di riforma e modernizzazione del sistema dell’istruzione, della formazione professionale e della ricerca, in una logica di sviluppo e di governo integrato del sistema. Al fine di assicurare il costante coordinamento delle iniziative volte alla realizzazione di tali obbiettivi, sarà istituito presso la Presidenza del Consiglio – entro il gennaio del 1999 – un comitato con la partecipazione dei Ministeri interessati, della Conferenza Stato-Regioni e delle parti sociali. Comitati con le stesse finalità saranno istituiti a livello regionale.
  18. La formazione (non solo quella professionale, ma quella che altrove è nota come education) occupa un posto centrale nella ridefinizione dei meccanismi di welfare. Solo attraverso un investimento in questo campo si può passare dalla redistribuzione della ricchezza esistente alla produzione di nuova ricchezza. Tale formazione deve avere caratteristiche di flessibilità e deve essere in grado di fornire a tutti i giovani quelle conoscenze, competenze e capacità che sono indispensabili in un mercato del lavoro e in un sistema produttivo in incessante trasformazione. Ciò significa una durata del percorso scolastico e formativo che sia, in linea di principio, uguale per tutti e che consenta a tutti i giovani di 18 anni di conseguire un diploma di scuola secondaria o la certificazione delle competenze corrispondenti alle professionalità richieste dal mercato del lavoro. E che sia, contemporaneamente, garante delle possibilità di rapide riconversioni professionali. E’ ormai condiviso, infatti, che solo una formazione di base ampia ed articolata (e comunque quantitativamente e qualitativamente maggiore dell’attuale obbligo) consente di realizzare senza danni per il lavoratore e senza costi per il sistema Paese quei processi di mobilità professionale (ed eventualmente territoriale) che sono e saranno sempre più frequenti
  19. A tal fine, il Governo si impegna ad attuare gli interventi in grado di riformare la scuola sui seguenti versanti: (i) completamento dell’autonomia scolastica introdotta con l’art. 21 della legge 59/97 mediante i regolamenti attuativi ancora occorrenti, (ii) definizione di un sistema nazionale di valutazione, autonomo e indipendente rispetto all’Amministrazione, (iii) approvazione in via definitiva del disegno di legge sull’elevamento dell’obbligo scolastico nella prospettiva dell’elevamento della durata dell’obbligo a 10 anni e dell’introduzione dell’obbligo formativo a 18, (iv) rapida ridefinizione, alla luce anche delle nuove norme sull’obbligo, del disegno di legge sul riordino dei cicli scolastici, (v) impegno per una efficace e innovativa azione per il diritto allo studio dei giovani studenti e degli adulti in condizioni svantaggiate.
  20. Il Governo intende dare piena attuazione e sviluppare le scelte contenute nell’Accordo per il lavoro del 24 settembre ’96. In questo quadro, al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, si impegna a istituire, con una norma da inserire nel collegato alla legge finanziaria per il 1999 recante misure in tema di "investimenti, incentivi all'occupazione, Inail, Enpals e materia previdenziale" l’obbligo di frequenza ad attività formative fino a 18 anni. Le competenze acquisite mediante la partecipazione ad attività formative saranno certificate e avranno valore di crediti formativi, secondo quanto previsto dal Regolamento attuativo della l. 196/97. Il Governo, d’intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali e le parti sociali, provvederà a definire con gli opportuni provvedimenti normativi, prima del Dpef 2000-2002, tempi e modalità dell’attuazione dell’obbligo di frequenza, nonché del suo raccordo con l’obbligo di istruzione.
  21. Con l’istituzione dell’obbligo di frequenza ad attività formative a 18 anni, il Governo e le parti sociali intendono realizzare una riforma dell’offerta formativa, ovvero dell’intero sistema di istruzione e formazione, in grado di interpretare le nuove domande di formazione di qualità già presenti nelle nuove realtà del lavoro; di rispondere alle domande di senso dei giovani per una formazione civile e il conseguimento di competenze professionali spendibili sul mercato del lavoro. Il Governo si propone di incrementare sensibilmente il numero di diplomati, di contrastare e ridurre i fenomeni di abbandono e dispersione scolastica, di aumentare le opportunità formative per i giovani di ogni condizione sociale.
  22. La formazione per gli apprendisti sarà intensificata ed estesa. Per la realizzazione di questo obiettivo Governo, Regioni ed Enti locali assicureranno la necessaria offerta formativa da parte delle strutture della formazione professionale e della scuola, integrate tra loro.
  23. Il Governo concorda sulla necessità di estendere i tirocini formativi in tutti i percorsi di istruzione e formazione, come strumento indispensabile di raccordo tra formazione e lavoro, secondo le modalità stabilite dall’art. 18 della l. 196/97 e relativo decreto attuativo (progetti formativi concordati tra strutture formative e aziende, tutoraggio, coinvolgimento di istituzioni e parti sociali).
  24. I lavoratori ad alta qualificazione rappresentano in tutti i paesi più sviluppati una parte crescente, per dimensione e per ruolo, del mondo produttivo e dei servizi, coinvolta in rapidi e profondi mutamenti dei profili e dei contenuti professionali. Il Governo ritiene che l'offerta formativa destinata ai giovani e ai lavoratori, occupati e non occupati, deve quindi riqualificarsi e ampliarsi su due versanti, sulla base di orientamenti ed esperienze consolidate in ambito europeo ed internazionale: (i) pieno coinvolgimento del sistema universitario e (ii) costruzione di un sistema di Formazione superiore Integrata (FIS) e, al suo interno, del nuovo canale di Istruzione e Formazione tecnico-superiore (IFTS).
  25. Il Governo si impegna, nel campo dell’alta formazione universitaria, a ricercare tutte le forme e gli strumenti capaci di elevare la partecipazione all’istruzione universitaria, contenere la durata dei corsi di diploma e di laurea, contrastare l’alto tasso di dispersione, superare la crescente discriminazione sociale negli accessi, aprire l’Università al territorio e assicurare la coerenza dei corsi di studio con le esigenze di nuove professionalità emergenti dal tessuto economico-produttivo e sociale del paese. Su tali temi, il Governo conferma le modalità di concertazione con le parti sociali e l’esperienza del tavolo quadrangolare.
  26. Il Governo procederà in tempi rapidi alla costituzione della Fondazione per la formazione continua, secondo le modalità definite dal Regolamento di attuazione della L. 196/97. La Fondazione sosterrà la realizzazione di interventi di formazione continua, previsti da piani formativi aziendali e territoriali concordati tra le parti sociali, che saranno rivolti, oltre che ai lavoratori dipendenti – operai, impiegati, quadri e dirigenti – e ai soci lavoratori delle imprese cooperative, e - con risorse specifiche - ai piccoli imprenditori, ai titolari soci e coadiuvanti delle imprese artigiane, del commercio e dei servizi. Il Governo si impegna a presentare, entro il mese di gennaio 1999, d’intesa con le Regioni e le parti sociali, il piano di ripartizione delle risorse, stanziate nella legge finanziaria per il 1999 per la formazione, tra gli interventi di formazione continua, l’apprendistato, e gli eventuali altri capitoli della formazione professionale.
  27. Il Governo intende sollecitare le parti sociali a concordare meccanismi contrattuali che finalizzino quote di riduzione di orario alla formazione dei lavoratori, attraverso l’utilizzo delle 150 ore, l’utilizzo delle banche ore annuali previste dai CCNL, e ulteriori strumenti per consentire ai lavoratori di accedere pienamente alle attività di formazione continua e di educazione degli adulti. Il Governo impegnerà una parte delle risorse del Fondo per la riduzione degli orari per sostenere gli strumenti contrattuali individuati dalle parti sociali che finalizzino quote di riduzione di orario alla formazione continua dei lavoratori.
  28. Il Governo, le Regioni e gli Enti locali si impegnano a riservare quote definite di risorse pubbliche alla formazione dei lavoratori per ogni progetto di intervento pubblico, in particolare nei patti territoriali, nei contratti d’area, nei contratti di programma di distretto. Ciò servirà a sostenere patti formativi locali tra istituzioni e parti sociali, finalizzati alla professionalizzazione e all’occupabilità dei lavoratori, sia in funzione della creazione di impresa che dell’inserimento nelle strutture produttive esistenti.
  29. Il Governo intende connettere fortemente e rendere coerenti le scelte indicate precedentemente per la formazione integrata con le politiche attive del lavoro. Attraverso il riorientamento delle risorse, il consolidamento della collaborazione con Regioni e Enti locali, la concertazione con le parti sociali, il Governo intende realizzare il decentramento disegnato con il decreto legislativo 469/97, e assicurare standards minimi di qualità dei servizi all’impiego, in linea con le migliori pratiche a livello comunitario.
  30. Il Governo, infine, si impegna a realizzare rapidamente tutte le misure necessarie a: (i) elevare la qualità dei sistemi formativi, a partire dalla ristrutturazione degli Enti di formazione, (ii) raccordare l’attività dei nuovi servizi per l’impiego con gli interventi formativi, (iii) consolidare il ruolo nevralgico delle Regioni e degli Enti locali per la programmazione dell’offerta formativa, (iv) costituire e rafforzare, a livello nazionale e decentrato, le sedi della concertazione tra istituzioni e parti sociali sulle politiche formative e sulla loro integrazione con quelle dell’istruzione e dell’Università, (v) incrementare la percentuale del FSE impegnata nella programmazione per gli anni 2000 – 2006, tenendo conto della proposta comunitaria di riforma del FSE, (vi) promuovere un’offerta formativa qualificata per la valorizzazione dei beni culturali, (vii) riqualificare l’edilizia scolastica pubblica, in particolare nelle aree di maggiore sofferenza, e sviluppare l’edilizia universitaria.
  31. Per fare in modo che la scienza, la tecnologia, la disponibilità di risorse umane qualificate possano costituire elemento decisivo per lo sviluppo, la competitività e la modernizzazione del Paese, occorre puntare ad una significativa qualificazione della domanda e dell’offerta di ricerca. In particolare, il Governo si impegna a (i) attivare immediatamente gli organismi di coordinamento, programmazione e valutazione della politica nazionale della ricerca previsti dal recente decreto legislativo n. 204/98, (ii) razionalizzare il sistema pubblico della ricerca, (iii) rivedere, integrare e coordinare gli strumenti di intervento a sostegno della ricerca nei diversi settori economici, (iv) favorire l’internazionalizzazione delle iniziative di ricerca imprenditoriali.
  32. Le esigenze di riorganizzazione e di ristrutturazione del sistema scolastico, della formazione professionale, dell’università e della ricerca – riconosciute dal Governo e dalle parti sociali – sono elencate in dettaglio, accanto agli impegni che ne derivano tanto per il Governo quanto per le parti sociali, nell’All. 4.
  33. I processi di riforma amministrativa in atto, la semplificazione dei procedimenti e l’innesto nel settore pubblico di strumenti gestionali propri del settore privato creano le premesse per migliorare i livelli di efficienza e per far assumere alle amministrazioni pubbliche, statali e locali, un ruolo di promozione dello sviluppo e dell’occupazione. Il Governo intende accompagnare il processo di riforma amministrativa con interventi per la valorizzazione e la riqualificazione delle risorse umane, rientranti in più vasti programmi formativi e di assistenza che favoriscano la diffusione delle esperienze di eccellenza e l’introduzione, anche in via sperimentale, di sistemi e procedure di funzionamento innovative, dando esecuzione all’impegno assunto nel Protocollo sul lavoro pubblico del marzo 1997, di incrementare progressivamente le risorse destinate alla formazione dei dipendenti nei bilanci delle Amministrazioni pubbliche, fino a giungere, nel triennio, alla soglia dell’1 per cento del monte salari del settore pubblico. Il Governo si impegna a presentare alle parti sociali entro il mese di aprile 1999 un piano straordinario sulla formazione del settore pubblico che raccolga le varie proposte e linee programmatiche, e a procedere al riordino del settore anche con l’attuazione della delega relativa e con la riorganizzazione della Scuola superiore di Pubblica amministrazione. In questo quadro, il Governo si impegna a dare attivazione immediata ai progetti previsti e finanziati nella programmazione pluriennale straordinaria del Dipartimento della Funzione Pubblica e coordinati dal Formez, di cui all’All. 4.
  34. Gli oneri contributivi e fiscali. Tanto il lavoro quanto le imprese scontano oggi le conseguenze negative dei vincoli derivanti da un carico contributivo complesso, da un lato, e da un carico legislativo ed amministrativo, dall'altro, fuori linea rispetto alla media europea.
  35. Sul fronte dei vincoli di carattere amministrativo connessi alla incentivazione di investimenti produttivi, - oltre a quanto già detto - l’attenzione riservata alle procedure amministrative consentirà in tempi brevi di attivare una mole consistente di investimenti: gli impegni prevedibili nel primo trimestre 1999 assommeranno a ca. 6.000 mld. e consentiranno di attivare investimenti per ca. 20.000 mld. Il Governo è impegnato a dare piena attuazione alla riforma del sistema di incentivazione pubblica agli investimenti di cui al d. lgs. 123/1998. E’ intenzione del Governo assicurare la stabilità delle condizioni incentivanti alimentando – con periodicità e ripetitività - lo strumento agevolativo dato dalla l. 488/1992 che – entro il primo trimestre 1999 – dovrebbe essere esteso al settore del turismo e – entro il 1999 – al settore del commercio. Nel campo del vincoli amministrativi, l'impegno primario del Governo riguarda, inoltre, la concreta attuazione - e quindi anche il relativo finanziamento ove occorre e, in particolare, nel Mezzogiorno- dello sportello unico delle attività produttive (di cui all’All. 1, 4 e, per alcuni provvedimenti minori, all’All. 5).
  36. L’azione del Governo ha già recentemente affrontato anche gli aspetti contributivi. Da un lato la legge finanziaria ha previsto la eliminazione degli oneri impropri che gravano sul costo del lavoro pervenendo ad una riduzione complessiva è pari allo 0,82 per cento. Dall'altro lato, il regolamento governativo sugli insediamenti produttivi ha unificato i vari procedimenti amministrativi in uno solo, istituendo lo sportello unico delle attività produttive, in modo da consentire all'impresa di avere un unico interlocutore cui rivolgersi per ottenere le autorizzazioni alla localizzazione, realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi e tempi di rilascio certi e notevolmente più brevi rispetto all'esistente. Ancor più recentemente, è stata varata la riforma della normativa sui centri di assistenza fiscale per le imprese.
  37. Ulteriori provvedimenti nelle direzioni accennate appaiono possibili ed urgenti. Alla luce della legge 626/94, il Governo e le parti sociali firmatarie si impegnano, in primo luogo, a rivedere i premi pagati dalle imprese all'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro anche riconsiderandone gli aspetti settoriali e gestionali .
  38. Sul fronte del carico contributivo - premesso che tanto il Governo quanto le parti sociali firmatarie ritengono che in prospettiva vada ridotta la dispersione implicita nell'attuale struttura delle aliquote contributive e delle basi imponibili - la riduzione ulteriore degli oneri sulle retribuzioni richiede che si prenda in considerazione una riduzione del carico contributivo equivalente in tutti i settori dell’economia. In particolare, il Governo e le parti sociali firmatarie concordano sulla opportunità che, con la necessaria gradualità, la riduzione del carico contributivo si realizzi attraverso lo spostamento sulla fiscalità generale di funzioni che afferiscono alla cittadinanza sociale, a partire dalle garanzie di reddito in caso di maternità (rapportate alla retribuzione in godimento) e per seguire con gli assegni al nucleo familiare. La revisione del suddetto istituto dovrà avvenire nel rispetto delle prestazioni oggi assicurate ai lavoratori dipendenti e nel rispetto delle funzioni redistributive da esse esercitate. I provvedimenti attuativi saranno opportunamente concordati con le parti sociali.
  39. Il Governo si impegna ad attuare – nell’ordine sopra indicato - questo proposito anche emendando opportunamente il disegno di legge collegato alla finanziaria contenente disposizioni in materia di "investimenti, incentivi all'occupazione, Inail, Enpals e materia previdenziale". Il Governo si impegna altresì all’attuazione dell’art. 2 del decreto legge 67/1997 convertito con l. 135/97. E’ intenzione del Governo fare ricorso, a questo proposito, alle risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 8 del disegno di legge collegato alla finanziaria recante disposizioni in materia di "stabilizzazione della finanza pubblica".
  40. Il processo di risanamento della finanza pubblica ha contribuito a far sì che in passato tanto le scelte lavorative quanto quelle imprenditoriali non trovassero incentivi adeguati nella struttura del sistema fiscale. Anche sotto questo profilo i progressi dell'azione di Governo sono stati rilevanti. La recente riforma fiscale italiana costituisce una riforma strutturale di grande rilievo che va nella giusta direzione, come riconosciuto anche in sede internazionale. Essa ha consentito: (i) una rilevante semplificazione; (ii) una maggiore neutralità; (iii) l’avvio della riduzione del carico fiscale delle imprese. La Dit consente la graduale riduzione del prelievo sugli utili dal 37 al 27 per cento in circa dieci anni – e quindi al ritmo di un punto percentuale circa all’anno - anche in presenza di un mix di finanziamento invariato rispetto al passato (ovvero in assenza di aumenti del capitale sociale). Un incentivo ulteriore è previsto nella legge finanziaria per il 1999 la quale prevede che la Dit sia potenziata, il che, a sua volta, consente una rapida riduzione dell'incidenza media effettiva dell'Irpeg, valutabile in circa un punto percentuale all'anno. Nel disegno di legge collegato alla finanziaria recante disposizioni in materia di "perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale", art. 2, una norma di delega provvede infine alla eliminazione degli effetti distorsivi della progressività del prelievo Irpef sul reddito d'impresa delle ditte individuali e delle società di persone, rispetto alle società di capitali.
  41. Nel nuovo contesto dell’Unione monetaria sarà inevitabile una graduale convergenza dei sistemi fiscali degli Stati membri. Le parti convengono sul fatto che un certo grado di concorrenza fiscale può risultare opportuno in quanto elemento di flessibilità per l’evoluzione delle legislazioni nazionali. Tuttavia sono anche consapevoli che la concorrenza fiscale dannosa rappresenta una distorsione grave alla concorrenza soprattutto per Paesi, come l’Italia, che presentano un maggior grado di rigidità del bilancio pubblico a causa dell’elevato indebitamento passato; una certa convergenza fiscale in Europa rappresenta un interesse fondamentale per il Paese. Per queste ragioni si ritiene valido il cosiddetto pacchetto Monti. In prospettiva diverrà necessaria una convergenza dei regimi di tassazione delle imprese, pur mantenendo un certo grado di concorrenza fiscale tra gli stati. Si ritiene quindi utile la proposta di stabilire un regime comune di definizione della base imponibile che le imprese possano adottare in alternativa a quelli nazionali, mantenendo la fissazione delle aliquote in capo agli Stati membri.
  42. Le parti convengono altresì nel riconoscere che l’evasione fiscale rappresenta tuttora una grave questione nazionale che va affrontata con determinazione. L’evasione costituisce non solo un problema di equità, ma soprattutto un problema di efficienza economica e di alterazione delle condizioni di concorrenza, particolarmente dannose ai fini della competitività complessiva del Paese. Si conviene quindi sulla necessità di contrastarla, con impegno deciso e fattivo da parte del mondo delle imprese. Il Governo, da parte sua, è impegnato a dare attuazione alla restituzione dei proventi della lotta all’evasione sotto forma di riduzione delle imposte dirette, secondo quanto previsto dalla norma contenuta nel collegato alla legge finanziaria per il 1999. Pur valutando positivamente i risultati finora raggiunti, si ritiene che la svolta decisiva possa avvenire sia con l’introduzione a regime degli studi di settore sia, soprattutto, con la riforma del Ministero delle finanze secondo linee di indirizzo che prevedono la riorganizzazione dell’amministrazione finanziaria anche attraverso agenzie.
  43. Le parti convengono, infine, sulla opportunità di un rafforzamento della Dit, attraverso una accelerazione della crescita della base verso l’intero patrimonio netto. In particolare le parti concordano sull’opportunità di favorire, con un provvedimento temporaneo, gli investimenti in macchinari e impianti.
  44. E', infine, intenzione del Governo valutare i tempi ed i modi di attuazione di provvedimenti settoriali di rilancio, con particolare riferimento al settore del commercio.
  45. Sul fronte degli incentivi al lavoro si conviene sull’importanza di ridurre il cuneo fiscale, operando prioritariamente sulla riduzione dell’aliquota del secondo scaglione dell’Irpef e sulle detrazioni sul lavoro, utilizzando le risorse rivenienti dall’attuazione della delega di cui all'art. 1 del disegno di legge collegato alla finanziaria recante disposizioni in materia di "perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale", e cioè facendo ricorso al recupero dell’evasione.
  46. Il nuovo ambiente economico richiede infine che, tanto per i lavoratori quanto per le imprese, si ridefinisca la natura della rete di tutele e di garanzie, irrobustendole. Per quanto riguarda i primi, forme nuove di tutela sono necessarie per rispondere ai rischi di esclusione. Affermando, in primo luogo, il diritto alla reimpiegabilità (e, quindi, ad una formazione efficace, per la quale si rinvia a quanto detto in precedenza). Ridefinendo, poi, alcuni istituti dello stato sociale, (fra cui il sistema degli ammortizzatori sociali cui si è accennato). Creando i canali efficaci di rappresentanza e di partecipazione cui si è già fatto cenno. Riaffermando il diritto alla dignità del lavoratore.
  47. Per quanto riguarda, invece, il mondo delle imprese, esse vanno tutelate non già "dal" mercato, com'è successo fin troppo spesso in passato, ma "nel" mercato come ancora troppo poco accade oggi. Le parti sociali condividono e sostengono l'obiettivo governativo di una piena apertura dei mercati e, quando necessario, di una loro regolamentazione in quanto elemento essenziale per garantire una presenza di rilievo dell'Italia in Europa. Così come esse fanno propria la indicazione governativa secondo la quale sono le imprese - le grandi così come le piccole e medie imprese e le imprese artigiane e commerciali - il "motore primo" dell'occupazione.
  48. Contestualmente, il Governo si impegna, da un lato, a promuovere e valorizzare il sistema italiano della certificazione e della qualità la cui adeguatezza costituisce ormai un elemento di certificazione importante nella concorrenza con i sistemi di altri paesi. Dall’altro, a garantire la sicurezza e la certezza del diritto delle imprese su tutto il territorio nazionale secondo le linee di cui all'All. 6.


 

la concertazione allegato 1