DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI

DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

 

  Ai Dirigenti centrali e periferici
  Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Roma, 4 novembre 1999
 
  Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici
   
     
Circolare n. 194
  e, per conoscenza,
     
  Al Presidente
  Ai Consiglieri di Amministrazione
  Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza
   
  Ai Presidenti dei Comitati amministratoridi fondi, gestioni e casse
   
  Ai Presidenti dei Comitati regionali
  Ai Presidenti dei Comitati provinciali

 

OGGETTO: Pensionamento anticipato dei lavoratori socialmente utili. Istruzioni per la concessione, ai sensi della legge n. 144/1999, di un ulteriore contributo per la prosecuzione volontaria della contribuzione. Chiarimenti in ordine ai quesiti avanzati da alcune Sedi.

 

SOMMARIO: Istruzioni per la concessione di un contributo aggiuntivo di 18 milioni per la prosecuzione volontaria della contribuzione da parte dei lavoratori socialmente utili che chiedono il pensionamento anticipato. Chiarimenti in ordine ai quesiti avanzati da alcune Sedi.

 

1. PREMESSA

Con decreto interministeriale 21 maggio 1998 sono state definite le modalità di attuazione delle misure previste dall’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 468/1997 per favorire il raggiungimento dei requisiti pensionistici o la ricollocazione lavorativa dei lavoratori socialmente utili in possesso di determinati requisiti.

L’articolo 2 del predetto decreto ha stabilito che i lavoratori destinatari della disciplina transitoria di cui al citato articolo 12, ai quali manchino meno di cinque anni al raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia richiesti secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (19 giugno 1998), possono essere ammessi alla contribuzione volontaria e al pensionamento anticipato per il periodo mancante alla maturazione dei predetti requisiti qualora ne facciano richiesta entro il termine ultimo del 31 dicembre 1999.

A fronte dell’onere che dovrebbe sostenere ciascun lavoratore interessato per il proseguimento volontario della contribuzione è stata prevista la concessione di un contributo a fondo perduto, a carico del Fondo per l’occupazione, pari al 50% dell’importo complessivamente dovuto.

Le istruzioni per l’applicazione delle relative disposizioni sono state fornite con circolare n. 181 del 6 agosto 1998 (che riporta in allegato la circolare n. 100/1998 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), nonché con i messaggi n. 4300 del 29 ottobre 1998, n. 4732 del 3 novembre 1998, n. 17693 del 3 febbraio 1999 e n. 19375 del 12 febbraio 1999.

La legge n. 144 del 17 maggio 1999, peraltro, ha apportato modifiche e integrazioni alla previgente disciplina dei lavori socialmente utili e ha tra l’altro previsto, all’articolo 58, comma 17, lettera a), la concessione di un contributo aggiuntivo a quello a fondo perduto di cui sopra a fronte del pagamento del restante 50% dell’importo dovuto a titolo di contribuzione volontaria da ciascun lavoratore ammesso al pensionamento anticipato.

In allegato alla circolare n. 166 del 6 agosto 1999 è stata riportata la circolare ministeriale n. 61/1999 – con la quale il Ministero del Lavoro ha illustrato le modifiche apportate dalla citata legge 144 e ha fornito le relative disposizioni applicative – ed è stata fatta riserva di fornire ulteriori, specifiche istruzioni relativamente alle modalità di richiesta e di corresponsione del predetto contributo aggiuntivo, riserva che viene sciolta con la presente circolare sulla base delle necessarie precisazioni ministeriali nel frattempo intervenute.

2. CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DI 18 MILIONI

Tale contributo spetta a tutti i lavoratori cui è già stata o sarà liquidata la pensione anticipata, compresi quelli che avevano presentato domanda di pensionamento anticipato prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 144, senza che sia necessaria a tal fine la presentazione di una specifica domanda da parte dell’interessato.

I lavoratori che hanno titolo al pensionamento anticipato possono infatti presentare – entro il 31.12.1999 – una sola domanda, utilizzando i modelli già in uso, da considerare utile sia per l’ammissione ai versamenti volontari, sia per la concessione del contributo aggiuntivo a quello a fondo perduto, sia per la liquidazione della pensione anticipata.

L’importo del contributo aggiuntivo spettante a ciascun interessato ammonta a lire 18.000.000 e costituisce, in pratica, la "dotazione personale" alla quale nel corso del periodo per il quale viene corrisposta la pensione anticipata dovranno essere man mano imputate le somme dallo stesso dovute per contribuzione volontaria relativamente a tale periodo.

Poiché – secondo quanto è stato precisato dal Ministero del Lavoro – nei casi in cui l’importo pari al 50% della contribuzione risulti inferiore a 18 milioni all’interessato dovrà essere corrisposta la differenza in un’unica soluzione, all’atto della liquidazione della pensione, e unicamente al fine di accertare l’eventuale differenza da erogare, dovrà essere determinato l’importo complessivamente dovuto dal lavoratore per detto periodo a titolo di contribuzione volontaria.

Considerato che con effetto dal 1° gennaio di ogni anno e per tutto il periodo di percezione della pensione anticipata la retribuzione percepita dall’interessato nell’ultimo anno di contribuzione obbligatoria effettiva – sulla base della quale la contribuzione volontaria deve essere determinata applicando la stessa aliquota contributiva nel tempo vigente per la generalità dei prosecutori volontari – dovrà essere aggiornata tenendo conto della variazione annuale dell’indice del costo della vita determinato dall’ISTAT e considerato altresì che nel corso dello stesso periodo potrebbero intervenire modifiche legislative in ordine al contributo IVS, l’importo della contribuzione volontaria complessivamente dovuta potrà essere determinato soltanto in via presuntiva.

A tal fine, l’importo calcolato sulla base dell’aliquota vigente e delle variazioni biennali della stessa, già previste nella misura dello 0,50%, verrà cautelativamente maggiorato del 2% per ogni anno di spettanza della pensione anticipata e al momento della liquidazione della pensione definitiva verrà operato il conguaglio tra l’importo effettivamente dovuto e quello portato in detrazione dal contributo di 18 milioni.

Con successivo messaggio saranno fornite le modalità operative necessarie per l’eventuale corresponsione dell’importo residuo di tale contributo, per le eventuali trattenute a titolo di contribuzione volontaria da effettuare sulla pensione anticipata, anche in relazione alle operazioni di conguaglio riguardanti le trattenute già operate, nonché per l’eventuale assoggettamento all’IRPEF del contributo spettante a ciascun interessato.

Si richiama l’attenzione su quanto già precisato nella circolare INPS n. 166 del 6 agosto 1999 in ordine all’estensione, operata dalla legge n. 144 citata, della platea dei lavoratori nei cui confronti trova applicazione la disciplina transitoria dei lavori socialmente utili di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 468/1997.

A tal fine si ribadisce che a seguito delle modifiche introdotte dalla stessa legge 144 sono destinatari di tale regime transitorio e, quindi, delle disposizioni concernenti il pensionamento anticipato in parola:

Anche nei confronti dei lavoratori che non sono stati utilizzati in progetti di LSU fino al 31 dicembre 1997 ma che possono far valere dodici mesi di impegno conseguiti interamente nel corso del biennio 1998-1999 trovano pertanto applicazione, ai fini dell’ammissione ai versamenti volontari e al pensionamento anticipato, le istruzioni fornite con la circolare n. 181/1998 e con i messaggi citati al precedente punto 1.

3. ULTERIORI CHIARIMENTI

Da alcune Sedi sono stati avanzati quesiti in ordine alla prosecuzione volontaria e al pensionamento anticipato dei lavoratori socialmente utili destinatari del predetto regime transitorio. Su tali quesiti è stato sentito il Ministero del Lavoro che ha fornito i chiarimenti di seguito indicati.

Preliminarmente è stato evidenziato dal predetto dicastero che l’istituto del prepensionamento regolato dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni e integrazioni, ha una connotazione peculiare, in quanto il legislatore ha inteso far coesistere, nell’ambito del rapporto assicurativo, il momento erogatorio con quello caratterizzato dall’istituto della prosecuzione volontaria. Ne consegue che alle discipline che regolano i due momenti del rapporto assicurativo è necessario avere riguardo con adeguate contemperazioni, che tengano conto, anche sotto il profilo sostanziale, dell’esigenza delle particolari forme di tutela che le vigenti disposizioni vogliono assicurare ai lavoratori socialmente utili.

Da tali premesse basilari derivano i seguenti criteri applicativi.

3.1 Domanda di pensionamento anticipato presentata in costanza di attività lavorativa. Nell’ipotesi in cui la domanda di pensionamento anticipato sia presentata dal lavoratore in costanza di attività lavorativa (diversa dai lavori socialmente utili), non sussistono i presupposti di ammissibilità al trattamento stesso e alla prosecuzione volontaria in quanto viene a mancare lo stato di disoccupazione, requisito soggettivo necessario per la fruizione delle provvidenze in argomento. L’unica eccezione è quella di svolgimento di un lavoro precario, lavoro che implica la permanenza dell’iscrizione dell’interessato nelle liste di collocamento. In tal caso, cessata l’attività lavorativa precaria, debbono ritenersi verificati i requisiti di accesso al trattamento pensionistico e alla prosecuzione volontaria.

3.2 Lavoratore che si rioccupa dopo l’ammissione al pensionamento anticipato.
Diversa invece è l’ipotesi in cui l’interessato, ammesso al pensionamento anticipato ed alla prosecuzione volontaria, acceda successivamente a forme occupazionali, precarie o meno, che diano titolo agli obblighi contributivi. Considerato che non si individua nell’ordinamento giuridico una possibilità di revoca o sospensione del trattamento pensionistico in parola, in linea, peraltro, con il principio della irreversibilità dello status di pensionato, nei confronti di tali trattamenti di prepensionamento non può quindi che applicarsi il regime generale di cumulo con i redditi da lavoro previsto dall’ordinamento vigente per le pensioni di anzianità. Il Ministero ha sottolineato che l’effetto di una contribuzione derivante da attività lavorativa, se da un lato non si concilia con la prosecuzione volontaria, dall’altro neppure può travolgere quest’ultima, perché sempre correlata al trattamento pensionistico assoggettato alle limitazioni di cumulo. In tali casi la prosecuzione volontaria dovrà pertanto essere sospesa, per riprendere dal momento di cessazione dell’attività lavorativa fino al termine del rimanente periodo di percezione del trattamento pensionistico anticipato.

3.3 Lavoratori destinatari della disciplina transitoria già in possesso dei requisiti pensionistici previsti alla data del 19 giugno 1998.
I lavoratori che hanno titolo ad avvalersi della disciplina transitoria in parola e che hanno perfezionato i requisiti di contribuzione e di età, entro il 31 dicembre 1999, previsti dalla normativa in vigore al 19 giugno 1998 per il diritto al "normale" pensionamento (di anzianità o di vecchiaia), possono essere ammessi a fruire della prestazione pensionistica con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento di detti requisiti.

3.4 Ritenute per contribuzione volontaria e pensioni anticipate al trattamento minimo.
Circa i criteri per l’acquisizione dei contributi volontari, occorre tenere presente la coordinazione dell’articolo 2 del decreto interministeriale 21 maggio 1998, di esecuzione dell'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, con il comma 17 dell’articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144. In effetti, l’onere contributivo afferente la prosecuzione volontaria, inizialmente fissato, a carico del Fondo per l’occupazione, ai sensi del richiamato articolo 2 del decreto interministeriale, nella misura del 50% del dovuto, può essere, ai sensi del richiamato articolo 58, ulteriormente incrementato, con riferimento alle risorse finanziarie disponibili del Fondo medesimo. In particolare, nei casi di pensione di importo corrispondente al trattamento minimo, l’esigenza di farne salvo l’importo previsto dall’articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n.153, non può che attivare la sussidiazione aggiuntiva a carico del Fondo per l’occupazione, essendo precluso il procedimento di definizione del versamento mediante conguaglio, con l’erogazione del trattamento pensionistico di cui all’articolo 2 del decreto interministeriale.
Si aggiunge, peraltro, che con la concessione del contributo aggiuntivo di 18 milioni, previsto dalla citata legge n. 144, il problema delle trattenute per contribuzione volontaria sulle pensioni di importo pari al trattamento minimo è ormai praticamente superato e che la suddetta sussidiazione aggiuntiva opera comunque per tutte le pensioni anticipate, quale che sia il loro importo, fino alla concorrenza del contributo aggiuntivo stesso.

3.5 Decesso del titolare del trattamento di pensione anticipata.
In caso di decesso del titolare del trattamento di pensionamento anticipato si estingue l’obbligo a carico del titolare stesso del versamento dei contributi volontari, mentre i superstiti in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalle norme comuni hanno titolo ad ottenere la pensione di reversibilità.

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IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
 

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