1) Per l'integrazione dei sistemi informativi catastale e ipotecario e la costituzione dell'Anagrafe dei beni immobiliari, prevista dall'art. 64 del d.lgs. 30 luglio 1999 n. 300, da realizzare attraverso un piano pluriennale di attività straordinarie finalizzate all'implementazione ed all'integrazione dei dati presenti negli archivi, anche al fine di favorire il processo di decentramento di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, il Ministero delle finanze e l'Agenzia del Territorio, a partire dalla data di trasferimento a quest'ultima delle funzioni del Dipartimento del Territorio, può provvedere, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla stipulazione di contratti per l'assunzione a tempo determinato, per diciotto mesi e fino ad un massimo di 1650 unità, previa selezione rivolta prioritariamente ai lavoratori socialmente utili impiegati nel progetto denominato "Catasto urbano".
Con la stipulazione dei suddetti contratti i soggetti interessati decadono dal beneficio degli incentivi previsti dall'art.12 del decreto legislativo I" dicembre 1997, n. 468 e successive modificazioni e dell'art.7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81.
2) All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, valutato in lire 55 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 70 miliardi per l'anno 2002,
a) si provvede:quanto a lire 55 miliardi per l'anno 2001, mediante l'utilizzo delle somme assegnate all'Amministrazione finanziaria per l'anno 2000 ai sensi dell'art.3, comma 193, dalla legge 28 dicembre 1995 n.549 e destinate al potenziamento dell'Amministrazione finanziaria;
b) quanto a lire 70 miliardi per l'anno 2002 si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle somme che saranno assegnate ai sensi della norma anzidetta per il potenziamento dell'Amministrazione finanziaria per l'anno 2001 (o, in alternativa, assegnate al Ministero delle finanze ed indicate nella tabella A allegata alla presente.)