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1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 sono prorogati:
a) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende che abbiano già stipulato accordi ministeriali ai sensi della citata disposizione, nel limite di lire 38 miliardi e 700 milioni;
b) il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità di cui all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, nei confronti di un numero massimo di 2500 unità, nel limite di lire 75 miliardi e 600 milioni;
b-bis) il trattamento straordinario di integrazione salariale, con scadenza entro il 7 gennaio 2000, concesso ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per fallimento o concordato preventivo con cessione dei beni, in favore di un numero
massimo di 1700 lavoratori dipendenti da società appartenenti ad un unico gruppo industriale con un organico superiore a 2000
unità all'atto della data di entrata in vigore della presente legge ed operanti nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del Regolamento
CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993. Il relativo onere è valutato in lire 51 miliardi e 400 milioni.
c) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 3, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 2 miliardi e 400 milioni;
d) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 6, della citata legge n. 448 del 1998, nel limite di lire 11 miliardi;
e) il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso per ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale ai sensi delle delibere CIPE del 18 ottobre 1994 e 26 gennaio 1996 in favore di un numero massimo di 200 lavoratori, dipendenti da imprese con più di 1.500 unità facenti parte di un unico gruppo industriale e comunque limitatamente ai lavoratori occupati in unità produttive interessate ai contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel limite di lire 6 miliardi;
f) l'indennità di mobilità di cui all'articolo 45, comma 17, lettera f), della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite di lire 10 miliardi;
g) i trattamenti di mobilità di cui all'articolo 45, comma 17, lettera c), della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite di lire 21 miliardi, di cui lire 10,5 miliardi per i soggetti di cui al primo periodo della citata lettera c) e lire 10,5 miliardi per i soggetti di cui al secondo periodo della medesima lettera c).
2. La misura dei trattamenti di cui al comma 1, lettere a), b) limitatamente al trattamento di mobilità, d), e), f) e g), è ridotta del 10 per cento. L'onere complessivo dei trattamenti di cui al comma 1 è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Successivamente alla scadenza dei predetti trattamenti, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 45, comma 23, della citata legge n. 144 del
1999.
3. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 45, comma 17, lettera g), primo periodo, le parole: "25 miliardi." sono sostituite dalle seguenti: "35 miliardi.";
b) all'articolo 46, commi 1 e 4, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2000"; i relativi benefici sono concessi nel limite di lire 4 miliardi posti a carico del Fondo di cui al comma 2.
4. Alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 81, comma 2, alla lettera b) le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2000" e alla lettera c) le parole: "per l'anno 1999" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 1999 e 2000";
b) all'articolo 81, comma 4, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2000".
5. È abrogato il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390".
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