NOTA DI INDIRIZZO (Prot. n. 187/SDGI/2000 del 21.4.2000)
Oggetto: primi indirizzi interpretativi del D. Lgs. n. 81 del 28 febbraio 2000. Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dellarticolo 45 comma 2 della legge 17 maggio 1999, n.144.
PREMESSA
In attuazione della delega contenuta allarticolo 45 comma 2 della legge 144 del 17 maggio 1999 è stato emanato il D. Lgs. n. 81 del 28 febbraio 2000 ( in Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2000 n.82) che in conformità ai criteri di delega, modifica ed integra la normativa contenuta al D. Lgs. n. 468/97.
Il decentramento istituzionale in materia di mercato e di politiche del lavoro, in precedenza, ha attribuito la competenza in materia di lavori socialmente utili alle regioni (articolo 1 comma 2 lettera f) D. Lgs. n. 469/97), determinando la necessità di un adeguamento dellistituto dei LSU.
Sulla nuova disciplina, che innova per molti aspetti la fattispecie normativa del D. Lgs. n. 468/97, in attuazione dei compiti di indirizzo e coordinamento di questo Ministero, si forniscono le prime indicazioni operative al fine di consentire soprattutto la continuità dellutilizzo in attività socialmente utili dei soggetti interessati. In modo particolare saranno esaminati: gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 10.
Con successiva nota saranno presi in esame gli articoli 6, 7 e 9.
INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI UTILIZZATORI ART.1
Larticolo 1 del decreto in esame definisce, da un lato, la categoria degli Enti utilizzatori, facendo espresso rinvio allart.3, comma 1, D. Lgs. n. 468/97, dallaltro, consente agli stessi, in quanto già promotori e/o gestori di attività progettuali di LSU - approvate ai sensi del D. Lgs. n. 468/97, o prorogate ai sensi della legge n.144/99 - la prosecuzione delle attività socialmente utili in corso alla data del 31/12/99 e promosse sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) dellarticolo 1 comma 2 del D. Lgs. n. 468/97, finanziate con le risorse del Fondo per lOccupazione.
La prosecuzione delle attività è consentita, dunque, dalle nuove disposizioni, solo a quegli Enti che, alla data del 31/12/99, abbiano in corso attività progettuali approvate ai sensi del D. Lgs. n. 468/97 e che utilizzino i soggetti come individuati dallarticolo 2, del D. Lgs. n. 81/2000. Le disposizioni del decreto legislativo in esame, relative alla continuità delle attività, trovano applicazione anche nei confronti di quegli Enti beneficiari di proroga, fino al 30 aprile 2000, ai
sensi del decreto legge n. 390/99, i cui effetti sono stati fatti salvi dallart.62, comma 6, legge n. 488/99.
Al fine di ampliare le opportunità di sbocco occupazionale, larticolo 1, comma 1, del decreto in esame, oltre a consentire ai predetti Enti la prosecuzione delle attività, concede agli stessi la possibilità di:
In tale ipotesi, per esigenze di sistematicità con la fattispecie di cui allarticolo 1, comma 2, gli oneri sono a carico dellEnte subentrante nellutilizzo, salvo diversa previsione stabilita in convenzione;
Nelle ipotesi di trasferimento di soggetti e di mutamento di attività, vanno osservate le procedure previste allart.5 comma 3.
La norma di cui allarticolo 1, comma 2, per consentire lesatta individuazione dellEnte utilizzatore e, nella logica della flessibilità gestionale delle attività, disciplina le ipotesi di attività progettuali originariamente promosse in concorso tra più Enti.
Tra queste vanno ricompresi, ad esempio, i cosiddetti progetti "interregionali", ossia quelli attivati in relazione alle disposizioni di cui allarticolo 5, comma 4, del D. Lgs. n. 468/97, redatti sulla base di convenzioni tra Amministrazioni pubbliche con competenze interregionali e il Ministero del lavoro e della Previdenza sociale. In tali casi, la continuità di utilizzo dei soggetti permane in capo agli Enti, cui lattività è istituzionalmente collegata, comprese, pertanto, le attività promosse dalle Amministrazioni centrali dello Stato, ovvero a quelli presso i quali lattività viene effettivamente svolta.
Tale fattispecie non prevede la stipula di convenzione tra Ente titolare del progetto e l'Ente subentrante, in quanto l'individuazione del nuovo Ente titolare è direttamente stabilita dal decreto in esame, salvo che trattasi di passaggio di competenze istituzionali in atto non definite per le quali necessita, invece, il ricorso alla convenzione.
Le disposizioni di cui al comma 1 dellarticolo in esame trovano applicazione anche nei confronti degli Enti utilizzatori che, alla data di entrata in vigore del decreto in esame, abbiano in corso progetti di lavori di pubblica utilità, promossi ai sensi dellarticolo 1 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 468/97, per i quali non sia intervenuta la costituzione in impresa e la stipula delle convenzioni per laffidamento dei servizi, in quanto non rientranti nelle disposizioni di cui al decreto legge n. 390/99.
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI UTILIZZATI IN ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI. ART.2
Lindividuazione dellambito soggettivo di applicazione del D. Lgs. n. 81/2000 viene dettata dallarticolo 2 che definisce i soggetti ai quali si applicano le disposizioni ivi contenute.
La platea è composta esclusivamente da quei soggetti destinatari della disciplina transitoria come indicata dallarticolo 12, comma 1, del D. Lgs. n. 468/97 e dal decreto interministeriale 21 maggio 1998, nonché da quei soggetti che abbiano maturato, nel periodo compreso tra l1/1/98 e il 31/12/99, una permanenza di 12 mesi in attività progettuali di LSU, finanziate con risorse del Fondo per loccupazione, secondo quanto previsto dallarticolo 45, comma 6, della legge n. 144/99.
Tra le condizioni necessarie per lutilizzo in attività socialmente utili, la norma richiede che non ricorrano le ipotesi di esclusione di cui al comma 2 e precisamente che il soggetto:
- non sia in possesso dei requisiti richiesti dallart. 2 del decreto interministeriale 21 maggio 1998 ai fini della ammissibilità al trattamento anticipato di pensione;
- non usufruisca del trattamento di mobilità previsto dallarticolo 7, commi 6 e 7, legge n. 223/91 e successive modificazioni;
- non abbia prestato attività di lavori socialmente utili ai sensi dellart.7 del D.Lgs. n. 468/97 ossia in utilizzo diretto;
- non sia stato impegnato in progetti di L.S.U. finanziati con risorse diverse da quelle del Fondo per lOccupazione;
- non abbia usufruito del sistema degli incentivi previsti dallarticolo 12 D. Lgs. n. 468/97 e successive modificazioni e, dunque, non abbia già conseguito una occupazione stabile;
- non siano stati dichiarati decaduti o cancellati dalle liste regionali di mobilità, ai sensi e per gli effetti dellarticolo 9, comma 1, del D. Lgs. n. 468/97.
Ai fini del proseguimento dellutilizzo in attività socialmente utili, i soggetti, oltre ad essere in possesso dei requisiti precedentemente illustrati, dovranno risultare impegnati nelle attività progettuali alla data del 31/12/1999, e produrre una dichiarazione di responsabilità ai sensi della legge 15/68 che attesti la volontà a continuare nelle attività, oltreché, la sussistenza dei requisiti sopracitati.
Le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2000 non possono trovare applicazione nei confronti di quei soggetti già impegnati in progetti di LPU ai sensi del D. Lgs. n. 280/97.
Restano esclusi, dunque, dallapplicazione dei benefici economici previsti dal D. Lgs. n. 81/2000 e dallapplicazione delle disposizioni vigenti in materia di attività socialmente utili:
Si evidenzia, comunque, che i soggetti esclusi possono continuare ad essere utilizzati in attività socialmente utili, in base alla normativa dettata dal decreto legislativo in esame, in attesa degli interventi normativi regionali in materia.
Resta, comunque, esclusa la partecipazione del Fondo per lOccupazione nei connessi oneri economici, salvo diverse disposizioni negoziate nellambito delle Convenzioni di cui allarticolo 45, comma 6, legge n.144/99 o di quelle da stipulare ai sensi dellarticolo 8 del D. Lgs. n. 81/2000.
ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI - ART. 3
Nellintento di ampliare le opportunità di occupazione stabile dei soggetti interessati, le disposizioni di cui allarticolo 3 comma 1, oltre a richiamare espressamente le attività già individuate dalla normativa previgente (definite dallart. 1 comma 1 e dallart. 2 comma 1 del D. Lgs. n. 468/97), individuano altre tipologie di attività che maggiormente si prestano ad essere oggetto di esternalizzazione, quali i servizi tecnici integrati della P.A., nonché i trasporti e la relativa logistica.
Tali attività costituiscono lelenco generale delle attività socialmente utili.
Ai sensi del successivo comma 2 viene attribuita alle Regioni la facoltà di ampliare ulteriormente lelenco generale delle attività socialmente utili, in relazione alle concrete possibilità occupazionali presenti sul territorio, individuandole tra quelle finanziate con trasferimenti di risorse pubbliche per opere infrastrutturali o con fondi comunitari ovvero siano oggetto di programmazione negoziata.
In base al comma 3 le Province possono integrare o specificare detto elenco, in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale.
DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONE IN ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILE ART.4
Larticolo 4, nel ribadire che la prestazione di attività socialmente utile non configura un rapporto di lavoro subordinato, individua le condizioni di utilizzo connesse allo svolgimento delle relative attività socialmente utili. Rimane fermo il limite di impegno settimanale di 20 ore, per non più di otto ore giornaliere, per il quale viene corrisposto un assegno mensile di £ 850.000, fermo restando la rivalutazione nella misura dell80% della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo, prevista dallarticolo 8 comma 8 del D. Lgs. n. 468/97.
Allatto di emanazione della presente nota limporto dellassegno è di £. 860.710.
Rimangono vigenti le disposizioni in materia di pagamento delle forme di assicurazione verso terzi e di corresponsione della integrazione a carico dellEnte Utilizzatore, nel caso di utilizzo per un orario superiore alle venti ore settimanali. Al riguardo si rimanda alle indicazioni già fornite con circolari ministeriali 100/98, 138/98 e 61/99.
Le disposizioni di cui allarticolo 4, comma 2, determinano il periodo massimo della prestazione in attività socialmente utile, fissandolo in sei mesi.
Nel caso in cui la stabilizzazione non sia intervenuta o non sia prevedibile possa intervenire nei primi sei mesi di utilizzo, periodo in cui gli assegni sono a carico del Fondo per loccupazione, nelleventuale periodo di rinnovo di sei mesi, deliberato dallEnte, la corresponsione dellassegno sarà a carico del Fondo per lammontare pari al 50%, mentre il restante 50%, sarà corrisposto dallEnte utilizzatore. Qualora spettanti, in aggiunta allassegno, lINPS corrisponderà gli assegni per il nucleo familiare, che versati per intero, rimarranno per entrambi i semestri a totale carico del Fondo per l'Occupazione .
PROCEDURE DI DECISIONE, DI COMUNICAZIONE, DI TRASFORMAZIONE ART.5
Per proseguire le attività socialmente utili, già oggetto dei progetti LSU promossi ai sensi del D. Lgs. n. 468/97, tenuto conto delle dichiarazioni di responsabilità rese dai soggetti utilizzati alla data del 31/12/1999, gli Enti utilizzatori adotteranno apposita Delibera contenente tutti gli elementi indicati dallart.5, comma 1, del decreto in esame, tra cui lindicazione degli sbocchi occupazionali prevedibili, secondo le forme stabilite agli articoli 6 e 7.
La delibera dovrà essere resa esecutiva ed inviata, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2000, al servizio per limpiego, alla D.P.L. e allINPS competenti per territorio, nonché a tutti gli altri organismi eventualmente competenti, per disposizione regionale.
Nei casi di mutamento delle attività o di stipula delle Convenzioni, ai sensi dellart.1, comma 1, del decreto in esame, gli Enti utilizzatori devono adottare apposita Delibera da inviare, entro il secondo giorno successivo alladozione, alla commissione tripartita o allorgano competente, come individuato dalla legislazione regionale emanata in attuazione al D. Lgs. n. 469/97, che esprimeranno il relativo pronunciamento entro venti giorni dalla data di ricevimento della stessa. Nel caso di decorrenza del termine di venti giorni, senza che sia intervenuto il pronunciamento previsto, la Delibera acquista esecutività e dovrà essere inviata a cura dellEnte Utilizzatore, nel termine prescritto, agli Organismi sopraccitati, secondo le modalità descritte.
Nelle more della adozione della delibera, le attività possono proseguire e, lINPS, come previsto dal comma 4 dellart.5 del D. Lgs. n. 81/2000 corrisponderà ai soggetti, a fronte della prestazione resa, il 50% dellammontare dellassegno. Una volta perfezionata la procedura di comunicazione della delibera lINPS corrisponderà il restante 50%.
FONDO PER LOCCUPAZIONE ART. 8
Le disposizioni dellarticolo 8 introducono, al comma 1, criteri innovativi in ordine alla ripartizione delle risorse, per lanno 2000, del Fondo per lOccupazione, di cui alla legge n. 236/93 e successive modificazioni ed integrazioni, tra le singole Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
Tale ripartizione viene effettuata sulla base delle somme erogate dallINPS, per lanno 1999, in assegni e sussidi, a valere sul citato Fondo, ai soggetti impegnati in progetti LSU locali e interregionali, detratte le somme erogate in assegni e sussidi ai soggetti impegnati in progetti interregionali, la cui gestione resta centralizzata e verrà formalizzata attraverso la sottoscrizione, entro il 31 luglio 2000, delle Convenzioni tra Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
Rammentiamo che la prosecuzione delle attività socialmente utili é finanziata dalle risorse citate, destinate alle Regioni, e che lulteriore destinazione delle stesse verrà definita nellambito delle suddette Convenzioni, che indicheranno prioritariamente gli strumenti e le misure di fuoriuscita e di stabilizzazione dei soggetti, di cui allart.2, comma 1, del decreto in esame, a fronte dei piani occupazionali deliberati dagli Enti utilizzatori, e le politiche attive dellimpiego.
Le disposizioni di cui al comma 2, consentono agli Enti utilizzatori ed alle Regioni, interessati da situazioni di carattere straordinario, tali da non poter garantire il definitivo piano di stabilizzazione occupazionale dei soggetti, comunque deliberato e parzialmente attuato, di definire, nellambito delle misure e degli strumenti previsti dalle Convenzioni di cui al comma 1, specifici accordi concernenti ladozione di misure particolari i cui oneri saranno ripartiti tra Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, a fronte delle risorse attribuite, Regione ed Ente utilizzatore.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ART. 10
Ai sensi dell'art.10, comma 1 del decreto in esame, fermo restando il termine del 31.12.1999 entro il quale il lavoratore deve aver maturato i requisiti per l'ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'art. 12, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 468/97, é prorogato il termine per la presentazione della relativa domanda fino a 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame.
A tali soggetti, oltre al contributo di cui al citato articolo 12, comma 5, lett. a), spetta, altresì, il contributo di cui alla successiva lett. c) come previsto all'art. 58, comma 17 della legge n. 144/99.
L'importo del trattamento economico da corrispondere ai soggetti in questione non potrà comunque essere inferiore all'ammontare dell'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili spettante alla data di presentazione della relativa domanda. Dalla data del predetto trattamento i soggetti beneficiari cessano di appartenere al bacino dei lavoratori transitori.
Al fine di consentire la creazione di opportunità occupazionali stabili in favore dei soggetti, di cui allart. 2, comma 1, che abbiano svolto attività di L.S.U. promosse sulla base di convenzioni stipulate, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del D. Lgs. n. 468/97, tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e altre amministrazioni pubbliche con competenza interregionale, il comma 2 del presente articolo prevede la possibilità di adottare, appositi decreti interministeriali.
Con tali decreti verranno individuate le misure di esternalizzazione, nelle forme di cui allart. 6 e destinate risorse a carico dei bilanci delle amministrazioni statali, di volta in volta interessate.
IL SOTTOSEGRETARIO DELEGATO |
RAFFAELE MORESE |