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undici aprile 2001

Constatazioni, congratulazioni e rimpianti.



Con il documento riportato quì di seguito, Roberto Cefalo, Segretario Generale aggiunto della UIL PA finanze ha giustamente autocelebrato una grande vittoria e nello stesso tempo, rendendo edotti del contratto, i LSU che dovranno firmarlo di quì a poco, non ha mancato di ricordare che si tratta di un importante risultato costruito con una sinergia di azioni.
Il documento quì sotto riportato è stato indirizzato anche al collega Marco Cavicchia, LSU del catasto di Roma, il che è un piccolo, ma comunque giusto, riconoscimento a chi ha sacrificato molto della sua vita in questi due anni e mezzo di lotta.
Dunque Cefalo, a giusta ragione, parla di aver costruito insieme quanto è stato fatto per questo contratto ed è ormai vostra conoscenza acquisita il percorso storico.

Vogliamo ancora soffermarci sul passaggio nel quale Roberto Cefalo, parla del mese di settembre 1999, come inizio dell'impegno dell'organizzazione sindacale da lui rappresentata nella stabilizzazione dei LSU ed io sono in dovere di sopraggiungere che quanto affermato da Roberto Cefalo non solo è la sacrosanta verità, ma è la chiara e semplice lettura di una storia, la storia di noi tutti. E' la storia che narra concretamente, l'approccio alla nostra problematica di una organizzazione confederale quale la UIL PA che nel settembre 1999, prima tra le OO.SS. Confederali, nella camera sindacale della UIL di Palermo, nella quale ebbi anche io l'onore di esserci, vedi quì, si materializzò, nella presa di coscienza di Roberto Cefalo, una serie di concrete ipotesi di stabilizzazione, che oggi si sono avverate.
Siamo felici che giungono questi messaggi augurali da parte di uno tra i più importanti protagonisti del nostro processo di stabilizzazione.
Peccato che alla fine, abbacinati dal contratto, ci si dimentichi tutto di tutti e di uno.....
E finì che volle dimenticare anch'egli....
Grazie di cuore Roberto.

Federico RIGHI









Vediamo ora un'aspetto, per così dire più tecnico della materia contrattuale che ci riguarderà a partire dal primo di maggio 2001, e precisamente cosa fa il lavoratore inquadrato nella posizione B3.

POSIZIONE ECONOMICA B3


Specifiche professionali:

- capacità di coordinamento di unità operative con assunzione di re sponsabilità dei risultati;

- gestione delle relazioni dirette con gli utenti.

Contenuti professionali di base:

- Lavoratore che, nell'ambito della specifica professionalità tecnica posse duta, esegue la progettazione, realizzazione e collaudo di apparecchiatu re semplici, impianti e macchinari, cura l'esecuzione ed il coordinament( degli interventi assegnati nel rispetto delle procedure in atto, effettua con trolli, misurazioni e rilievi, assicura l'attuazione ed il coordinamento ope rativo dei piani di produzione, manutenzione, analisi, rilevazione e stu dio, interpretando progetti tecnici da realizzare.

- Lavoratore che, nei diversi settori di competenza, elabora dati e situazioni complesse anche utilizzando strumentazioni informatiche, rilasci2 copie, estratti e certificati, esplica attività di segreteria in commissioni, ar tività di istruttoria sulla base di procedure predefinite.

- Lavoratore che, nell'ambito della specifica professionalità acquisita e pel quanto di competenza, cura l'esecuzione di procedure e di elaborazioni del ciclo informatico, predispone il manuale operativo, assicura i flussi operativi, realizza i programmi curandone la funzionalità e l'esecuzione.


Tratto dal CCNL, Comparto Ministeri, 1998-2001.



Molti colleghi ci hanno segnalato dubbi sulle certificazioni da produrre in seguito alla firma del contratto con l'agenzia del territorio. In particolare uno dei dubbi più frequenti è il seguente.

DOMANDA: Sarò selezionato dall'Agenzia del Territorio ai fini di una definitiva stabilizzazione, il contratto che firmerò è già in fase di avanzata e concreta definizione, ho notato che tra i documenti richiesti c'é quello relativo alla mia posizione verso l’adempimento degli obblighi di leva.
Alla luce di ciò, visto che non ho ancora espletato il servizio militare e nella fattispecie sono in attesa di chiamata, in questo anno, per il servizio civile, avrò dei problemi per la stipula del contratto?

RISPOSTA: La risposta alla richiesta ci viene fornita dal comma 1, punto 10, dell'art. 2 del DPCM 9 febbraio 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19/02/2001. Da una nostra libera interpretazione risulterebbe tranquillamente accessibile il contratto anche per i colleghi che non hanno ancora espletato gli obblighi del servizio di leva. Comunque, a scanso di equivoci è disponibile la legge citata cliccando quì.

Inoltre maggiori chiarimenti li potrete ottenere consultando il sito:
www.serviziocivile.it


Riportiamo inoltre l'ART. 22 quater (C. Integrativo al 1° CCNL), relativo al servizio militare.

I. La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva, l'arruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio militare obbligatorio, il servizio civile sostitutivo sospendono il rapporto di lavoro, anche inperiodo di prova, ed il dipendente ha titolo alla conservazione del posto senza diritto alla retribuzione fino ad un mese dopo la cessazione del servizio.

2. Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il dipendente deve presentarsi all'amministrazione per riprendere il lavoro. Superato tale termine il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso nei confronti del dípendente, salvo i casi di comprovato impedimento.

3. Il periodo di servizio militare produce sul rapporto di lavoro tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, compresa la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento di fine rapporto.

4. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione delposto per tutto íl periodo di ricbiamo, che viene computato ai fíni dell'anzianítà di servizio. Al predetto personale l'amministrazione corrisponderà l'eventuale differenza fra lo stipendio in godimento e quello erogato dall'amministrazione militare.

Alla fine del richiamo il dipendente deve porsi a disposizione dell'amminístrazione per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma ínferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In tale ipotesi, ilperiodo tra la fíne del richiamo e l'effettiva ripresa del servizio non è retribuito.