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giovedì 05 dicembre 2002




Agenzia o Fondazioni, ma intanto.....

Mentre entra nel vivo il dibattito sull'opportunità di trasformare l'agenzia del territorio in una holding o in una fondazione, la discussione della finanziaria, per il 2003, va avanti e l'agenzia del territorio redige il piano per le attività/obiettivi del 2003.




Imposta sui servizi, la competenza vada al territorio.
Intervento di Pasquale dell’Aversana (Docente di Organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche Lumsa) a pagina 26 de il sole24ore di mercoledì quattro dicembre 2002.

Il DdI di delega fiscale prevede, all'articolo 6, comma 1, la riforma dell'imposizione sui servizi mediante la concentrazione e la razionalizzazione in un'unica obbligazione e in un'unica modalità di prelievo di imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposta di bollo, tassa delle concessioni governative, tasse sui contratti di borsa, imposta sulle assicurazioni e imposta sugli intrattenimenti. Fatta eccezione per quella che viene ritenuta la più nobile tra le imposte, l'imposta di registro, vero collante tra diritto tributario e civile, si tratta di cosiddetti tributi minori. Di difficile comprensione è la loro minorità, in quanto assicurano all'Erario tra i 20 e i 30mila miliardi di vecchie lire.
Come giustamente sostiene Giulio Tremonti nel suo «Iibro bianco del '94», variano raccolti nella logica del «e pluribus unum». E’ dunque positivo l'intervento del Legislatore ai fini della razionalizzazione e concertazione delle basi impositive, opera che fronteggerebbe la dispersione evasiva. Ma ovviamente il processo di accorpamento con l'eliminazione, di ciò che è fuori tempo, evidenzia che “la fiscalità. minore" è chiamata a rispondere alla richiesta e alla fruizione da parte del contribuente di un servizio pubblico, senza subire le torture di lunghi e costosi adempimenti.
E’, dunque, ragionevole unificare i presupposti dell'imposta, ma anche l'unicità dell'obbligazione fiscale, con la connessa e consequenziale unitarietà delle modalità di prelievo. Non sarà una costruzione difficoltosa, anche in considerazione dei numerosi precedenti del nostro sistema tributario, nel tempo oggetto di diverse forme di scomposizione e ricomposizione dei tributi. Questi tributi attualmente vengono seguiti dagli uffici del registro, ora accorpati nell'agenzia delle Entrate, fatto salvo per le imposte ipotecarie e catastali, oggetto d'interesse dell'agenzia del Territorio.
Per affrontare il problema della sistemazione di un'imposta sui servizi, sarebbe opportuno ricostruire il profilo giuridico di questi tributi, allo stato oggettivamente eterogenei nelle forme fiscali e frammentari nella molteplicità dei presupposti. Occorre che il Legislatore, nel passaggio dalla delega alla legislazione delegata, sciolga i nodi individuati dalla prassi amministrativa.
In attesa della disciplina contenuta nella legislazione delegata, l'imposta sui servizi tanto unica, tanto nuova, non potrebbe prescindere dalle vicende legislative e attuative-organizzative legate al tessuto del nostro ordinamento giuridico, spesso (come nel caso delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali) con effetti di grande rilievo per la vita stessa del diritto.
Questa previsione attuativa e organizzativa della nuova imposta, che confermerebbe lo spostamento della tassazione dalle persone alle cose (tassazione finalizzata al benessere di ambiente, urbanistica e territorio), salverebbe la qualità del servizio al contribuente-utente, realizzerebbe efficienza ed economicità e troverebbe agevole realizzazione nello spostamento delle competenze dall'agenzia delle Entrate all'agenzia del Territorio (o comunque a un soggetto terzo, Holding fondazione d'impresa, inteso come sintesi tra esigenze filantropiche, efficacia gestionale e cogenza teologica, e per questo strumento etico-giuridico, ego-altruistico, volto ad assicurare solidarietà, efficienza ed economicità).
Tale agenzia del Territorio (o Fondazione d'impresa) ha il requisito unico: la "cura del territorio" (Catasto) nel senso vero dell'inventario dei beni (il lavoro catastale è utile per l'imposizione fiscale e l'individuazione univoca del bene, della localizzazione geografica, consistenza e destinazione d'uso dello stesso, delle caratteristiche delle unità immobiliari, del grado di produttività e redditività, possesso e titolarità di altri diritti reali).
Tuttavia, per l'ottimale svolgimento di adempimenti ulteriori e importanti, la stessa agenzia dovrebbe abbandonare l'alveo pubblicistico, perché la sua attuale formula giuridica la vede "separata" dallo Stato, ma non "terza” rispetto agli interessi generali. L'agenzia delle Entrate, come prefigurata dal decreto legislativo 300/99 con una serie di missioni che riguardano l'imposizione diretta (lrpef, Irpeg) o la quasi totalità dell'imposizione indiretta, soffre di problemi organizzativi tipici di megastrutture che hanno difficoltà e nell'organizzazione interna e nella gestione di risorse umane e, soprattutto, nell'azione di verifica e controllo antievasione.
In realtà l'agenzia delle Entrate, montata, come le altre, sullo stampo inglese, pencola insufficiente tra autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria mai raggiunta e in un rapporto con il dipartimento delle Politiche fiscali connaturato su controlli gestionali di tipo fiscale e non aziendale. Essa andrebbe rifatta nel modello organizzativo.
In tal senso un primo passo lo si può fare assegnando per coerenza giuridica-amministrativa a una fondazione d'impresa del Territorio tutta l'attività che riguarda le imposte sull'attività giuridica che si richiamano alla costituenda imposta dei servizi. Ciò consentirebbe alla stessa agenzia, in previsione di privatizzazione, di arricchirsi di servizi omogenei da erogare nell'interesse dello Stato, e libererebbe risorse importanti per l'agenzia delle Entrate (sempre che queste siano formate con severità) da destinare ai controlli fiscali, che rappresentano un neo organizzativo e richiedono altri interventi legislativi anche per salvaguardare il contribuente, esposto troppe volte a doppi controlli (uffici civili e Guardia di finanza), magari assegnando la verifica fiscale sul campo alla sola Gdf.


Riflessioni:
Riteniamo condivisibile la tesi sull’unificazione dei presupposti dell'imposta, espressa dal Dott. Dell’Aversana, includendo anche l'unicità dell'obbligazione fiscale, con la connessa e consequenziale unitarietà delle modalità di prelievo. Ma crediamo che, fino a quando le banche dati di territorio ed entrate, non saranno interscambiabili, cosa per il momento non prevista, sarà una costruzione troppo difficoltosa, anche in considerazione dei numerosi precedenti fallimenti del nostro sistema tributario, oggetto, nel tempo, di diverse riforme che non avevano a principio l’equità. E’ importante dire che ancora oggi, molti processi di riscossione avviati dall’agenzia del territorio, finiscono nei bilanci dell’entrate, senza alcuna possibilità di controllo e verifica da parte del territorio e sopra tutto senza che lo stesso territorio possa giovarsi delle percentuali economiche sulle entrate, anche necessarie al proprio sostentamento. Questi tributi attualmente vengono riscossi nell'agenzia delle Entrate, e costituiscono obiettivo per la stessa. Chiaramente fatto salvo per le imposte ipotecarie e catastali, che sono ancora oggetto d'interesse dell'agenzia del Territorio.
L’agenzia del Territorio, ha come principio l’efficienza e l’equità e questi importanti valori non possono essere assunti a motto da un modello di gestione privatistico. I cittadini hanno necessità di certezza, trasparenza e chiaramente equità nell’imposizione fiscale. Solo lo Stato può dare ciò al cittadina che è anche utente e contribuente. Gravissimo sarebbe il gesto di abbattere un figura di certezza per la società, capace di garantire in modo chiaro, a tutti i cittadini, la certezza del bene, nonché le imposizioni fiscali sullo stesso. Una fondazione o un privato sono chiaramente motivati da valori che non rientrano in quelli di una società civile nella quale lo Stato è il garante delle certezze.
Pertanto la missione dell’agenzia del territorio deve essere giustamente finalizzata al benessere di ambiente, urbanistica e territorio, ma necessariamente deve salvaguardare la qualità dei servizi offerti al contribuente-utente, realizzando efficienza, economicità, giustezza e misura. Nessuno troverebbe giusto lo spostamento delle competenze dall'agenzia del Territorio a un soggetto terzo, quale una Holding o una fondazione d'impresa, inteso come una qualsivoglia sintesi tra esigenze filantropiche, efficacia gestionale e cogenza teologica. Lo strumento etico-giuridico, ego-altruistico, volto ad assicurare solidarietà, efficienza ed economicità può essere assicurato solo dallo Stato, in cui i cittadini credono e non in un privato, che potrebbe essere motivato da interessi di lobby.
L’agenzia del Territorio ha le carte in regola per candidarsi come giusto organo di gestione tecnico-giuridica e pubblicistica, con il requisito unico: della gestione del Catasto, nel senso vero dell'inventario dei beni per l'imposizione fiscale, l'individuazione univoca del bene con la localizzazione geografica, la determinazione della consistenza, della destinazione d'uso, delle caratteristiche delle unità immobiliari, del grado di produttività, di redditività, del possesso, della titolarità, della pubblicità, della stima e dell’accertamento; nonché di altri diritti reali gravanti sul bene.
Per l'ottimale svolgimento di tali importanti adempimenti è necessario che la stessa agenzia non abbandoni l'alveo pubblicistico, anzi che lo rafforzi, aumentando le risorse impegnate nell’unificazione della banca dati delle titolarità con quella dei beni ovvero con la costituzione dell’anagrafe tributaria dei beni immobiliari.
In tale ambito si inserisce la necessità di stabilizzare nei ruoli il personale tecnico con contratto a tempo determinato che oramai ha acquisito importanti competenze in materia catastale-ipotecaria, ampliando il proprio bagaglio culturale proprio . I 1.600 professionisti che hanno operato sin dal 1998, prima come LSU ed oggi con contratto a tempo con l’agenzia del territorio.



Nel frattempo la discussione della legge finanziaria va avanti al Senato. L'art. 22 dell'A.S. 1826, ha sostituito l'art. 21 dell'A.C. 3200 bis. (si riporta l'intero articolo per comodità del lettore)


Art. 22
(Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei princìpi di cui all’articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto conto:
a) del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n. 137, nonchè delle disposizioni relative al riordino e alla razionalizzazione di specifici settori;
b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali derivanti dall’attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
c) di quanto previsto dal capo III del titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è assicurato il principio dell’invarianza della spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002.

3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2001, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale.

4. Per l’anno 2003 alle amministrazioni di cui al comma 1, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all’unità, nonchè quelle relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l’anno 2002 sulla base dei piani annuali e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge nonchè quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.

5. In deroga al divieto di cui al comma 4, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 140 milioni di euro per l’anno 2003 e a 280 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004.

6. Le deroghe di cui al comma 5 sono autorizzate secondo la procedura di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Nell’ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, è prioritariamente considerata l’immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla tutela dei beni culturali, nonchè dei vincitori di concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002 e di quelli in corso di svolgimento alla medesima data che si concluderanno con l’approvazione della relativa graduatoria di merito entro e non oltre il 31 dicembre 2002. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco le richieste di assunzioni sono corredate da specifici programmi recanti anche l’indicazione delle esigenze più immediate e urgenti al fine di individuare, ove necessario, un primo contingente da autorizzare entro il 31 gennaio 2003 a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 5.

7. In relazione alle esigenze di cui all’articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere dall’anno 2003 è autorizzata l’ulteriore spesa di 17 milioni di euro per l’arruolamento di un contingente aggiuntivo di carabinieri in ferma quadriennale comunque non superiore a 560 unità. In relazione alle esigenze di cui all’articolo 33, comma 2, della legge 1º agosto 2002, n. 166, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere dall’anno 2003 è autorizzata l’ulteriore spesa di 3 milioni di euro per l’arruolamento di un contingente aggiuntivo di volontari in servizio permanente comunque non superiore a 110 unità e ad incremento della dotazione organica fissata dall’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Contestualmente il contingente di militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio militare obbligatorio nel Corpo delle capitanerie di porto è ridotto nell’anno 2003 a 2.811 unità e nell’anno 2004 a 2.575 unità.

8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 non si applicano alle Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di polizia e al personale della carriera diplomatica. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato nonchè al comparto scuola, per il quale trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e 23 della presente legge. Per le regioni e le autonomie locali, nonchè per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 9.

9. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l’anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2003. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2002 tenuto conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e dell’incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i predetti limiti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non può essere stabilita, in ogni caso, una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall’articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate correnti sia superiore alla media regionale per fasce demografiche. I singoli enti locali in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per l’anno 2002. Fino all’emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4. Nei confronti delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l’anno 2002 rimane confermata la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato prevista dall’articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale. Con i decreti di cui al presente comma è altresì definito, per le regioni, per le autonomie locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

10. Per l’anno 2003 gli organismi di cui ai decreti legislativi 12 febbraio 1993, n. 39, e 21 aprile 1993, n. 124, e alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 31 luglio 1997, n. 249, 14 novembre 1995, n. 481, 11 febbraio 1994, n. 109, 12 giugno 1990, n. 146, e 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro un limite percentuale non superiore al 40 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2002.

11. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l’anno 2003 sono soggette a limitazioni delle assunzioni di personale sono prorogati di un anno. All’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per le categorie di personale di cui all’articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età».

12. Per l’anno 2003 le amministrazioni di cui ai commi 1 e 10 possono procedere all’assunzione di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto all’articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. Tale limitazione non trova applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per l’anno 2002 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonchè nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Per gli enti di ricerca, per l’Istituto superiore di sanità, per l’Agenzia spaziale italiana e per l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie e internazionali di cui all’articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da contratti con le imprese.

13. È autorizzato lo stanziamento di 4 milioni di euro per l’anno 2003 in favore dell’Istituto superiore di sanità per proseguire l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

14. Per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 2 della legge 23 luglio 1991, n. 233, è autorizzato lo stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005.

15. È autorizzato lo stanziamento di 5 milioni di euro per l’anno 2003 in favore dell’Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM).

16. Sono escluse dalle limitazioni previste dal comma 12 per la pubblica amministrazione, le assunzioni di personale delle polizie municipali nel rispetto del patto di stabilità e dei bilanci comunali, ferme restando le piante organiche stabilite dalle regioni.

17. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro scaduti nell’anno 2002 o che scadranno nell’anno 2003 sono sospese sino al 31 dicembre 2003. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003.

18. I Ministeri della salute, della giustizia, per i beni e le attività culturali e l’Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2003, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell’articolo 19, comma 1, dell’articolo 34 e dell’articolo 9, comma 24, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

19. I comandi in atto del personale della società per azioni Poste italiane e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all’articolo 19, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogati sino al 31 dicembre 2003.

20. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite, anche in deroga alla normativa vigente, procedure semplificate per potenziare e accelerare i processi di mobilità, anche intercompartimentale, del personale delle pubbliche amministrazioni.

21. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a seguito del completamento degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 e previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all’1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2003 secondo le procedure di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tale fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, i piani previsti dall’articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

22. All’articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, individua gli enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono più proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati, disponendone se necessario anche la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l’accorpamento con enti o organismi che svolgono attività analoghe o complementari. Scaduto il termine di cui al presente comma senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali non sia stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione»;


b) al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) svolgono compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale».



Piano dell'agenzia:
Nella serata del 28 novembre del 2002 si è tenuta, presso la direzione centrale dell'agenzia, una riunione nella quale sono stati illustrati due importanti documenti, ancora in via di definizione:
- l'atto d'indirizzo del ministero, per la convenzione del 2003 tra agenzia e ministero;
- ed il documento relativo alle attività ed alle finalità che l'agenzia del territorio vuole compiere e conseguire nel 2003, in seno al suddetto atto d'indirizzo del ministero delle finanze e dell'economia.

Brevemente possiamo riferire, per grandi linee, che per quanto riguarda le missioni che l'agenzia deve compiere, oltre al decentramento delle funzioni catastali ai comuni, c'è il recupero dell'arretrato e le normali attività ordinarie. L'agenzia riconoscendo che la professionalità del personale LTD è insostituibile per l'attività di recupero dell'arretrato, va oltre inserendo i LTD, laddove c'è necessità, in attività di ufficio dove non ci sono abbastanza risorse e a tal proposito dichiara indispensabile l'apporto dei LTD per quelle attività. In pratica consente ai LTD di entrare in attività ordinarie e sopratutto le considera risorsa irrinunciabile per le missioni della stessa agenzia.
Inoltre, per quanto riguarda le risorse umane, l'agenzia parla di obiettivo di stabilizzazione dei LTD, nel 2003, prché i LTD sono forza lavoro indispensabile alla vita dell'ente. In pratica quanto sostenuto, DA SEMPRE, dalla UIL PA Agenzie Fiscali.

Nei prossimi giorni, saremo + precisi.
Vogliate comunque apprendere queste notiizie come anticipazioni e dunque come note non ancora ufficiali.
Riportiamo uno stralcio degli obiettivi strategici per il 2003, che riteniamo interessante, anche se ancora in fase di definizione:
Dovrà essere compiuto ogni sforzo per individuare percorsi di stabilizzazione per l’impiego degli LTD che costituiscono una opportunità ed un problema/vincolo rilevante per il futuro dell’Agenzia. oltre a costituire un serbatoio di valide professionalità; tali percorsi di stabilizzazione dovranno contemperare le esigenze dell’Agenzia e degli enti locali e le attese del personale interessato.
Si dovranno avviare e rafforzare graduali processi di razionalizzazione e riequilibrio, anche geografico, delle risorse umane attraverso:
- mobilità interna anche con l’utilizzo di formule di incentivazione
- un programma di formazione che consenta percorsi di sviluppo delle capacità professionali
- utilizzo del tum over come strumento di rinnovamento delle professionalità
Verranno favoriti i processi di trasformazione attraverso un significativo programma di formazione del personale, al fine di adeguare le conoscenze e le capacità ai nuovi “mestieri” connessi ai cambiamenti tecnologici, organizzativi e di mercato.


In relazione a quanto espresso sopra si invita a leggere attentamente il comma 5 dell'art. 22, di cui sopra cliccando quì, e a rinfrescare la memoria rileggendo questo importante documento legislativo, pubblicato sul nostro sito il 29 luglio 2002, cliccando quì.

Per quanto riguarda le ferie maturate nel 2002, che molti colleghi sono stati invitati a consumarle entro la fine dell'anno, tra non molto giungerà una precisa nota della direzione centrale.
Se contiinuano richieste in tal senso, chiedete che vi venga presentata una formale richiesta scritta, altrimenti non considerate la richiesta.
Inoltre possiamo affermare con certezza che la direzione centrale ha formalmente informato tutte le direzioni provinciali del tesoro che in finanziaria esiste il comma 13 dell'articolo 21, il cui effetto è la proroga delle attività dei LTD per tutto il 2003, e pertanto di non cancellare e/o sospendere partite di stipendio e stipendi dei LTD.

Per quanto riguarda la proroga, allo stato attuale, non ci sono dubbi e perplessità, né sulla continuità delle attività e né sull'effettiva proroga dei lavoratori.

Si rende disponibile l'importante documento della commissione europea, gentilmente concessoci da Antonio Graziano, in materia di discriminazioni dei lavoratori nei contratti a tempo determinato: si riallega il file in formato word (.doc) si prega cortesemente di darne diffusione. Scaricalo cliccando quì.

Nella speranza che tutti voi possiate comprendere e capire lo sforzo, personalmente compiuto, nel contribuire a creare le condizioni, governo favorevole, affinché all'agenzia potessero avere le necessarie certezze al fine di scrivere tali importanti ed attese parole, vi invito tutti ad avvicinarvi al nostro sindacato: il sindacato delle certezze, della chiarezza, dei fatti e della concretezza: la UIL PA.




Cordiali saluti

Federico RIGHI


Primo Piano:

La finanziaria ci proroga per tutto il 2003

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