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mercoledì 13 ottobre 2004
Il Direttivo UIL PA Agenzia del Territorio.
I fatti parlano chiaro, mentre tutte le Organizzazioni Sindacali, esclusa la UIL PA, si arrabbattano in giro per l'Italia a promettere, ai colleghi di ruolo, oscenità mai realizzabili, come immaginari avanzamenti di carriera, fantomatici indennizzi FUA o misteriosi trasferimenti, quersto in cambio di un voto alle RSU, la UIL PA Agenzia del Territorio, pianta i piedi per terra e nel Congresso, svoltosi a Grottaferrata l'8 ed il 9 ottobre 2004, invita tutti i rappresentanti intervenuti ad essere "realisti" e a non trasformarsi in "illusionisti" così come nelle altre sigle accade.
Ora che dagli anni a venire non ci sarà più il FUA e dal momento che presto partiranno avanzamenti e progressioni, da e per le aree, per tutti, la UIL PA ritiene necessario lavorare, come del resto ha sempre fatto, ma questa volta con maggiore foga, tenacia e determinazione per il rafforzamento dell'Agenzia del Territorio, la cui centralità sembra rivalutata proprio in questa Legge Finanziaria per il 2005 che il Governo si sta accingendo a varare.
Inoltre, da questo Congresso, esce rafforzata la presenza dei LTD tra i componenti del Direttivo Nazionale UIL PA Agenzia del Territorio, salutiamo con piacer l'ingresso nel Direttivo del caro amico Giovanni Di Pisa, dell'UP di Palermo. Questo a rappresentare la non discriminazione verso i LTD, da parte della UIL PA ma anche il vero incontrovertibile e forse più puro impegno della stessa organizzazione verso la stabilizzazione.
Direttivo UIL PA Agenzia del Territorio. Vedi le fotografie, clicca quì.
Oltre a rappresentanti UIL PA Agenzia del Territorio colleghi di ruolo, gli LTD presenti erano: Stefano Micheloni, Carmine Di Donato, Giovanni Di Pisa, Stefano Ferrari, Carmelo Polito, Marco Cavicchia e naturalmente io, Federico Righi. Una nutrita rappresentanza a sottolineare l'importanza che rivestono gli LTD nella UIL PA. L'Organizzazione Sindacale che più di ogni altra si impegna e si è impegnata per la nostra stabilizzazione e che sopratutto lavora per la definitiva stabilizzazione dei LTD ascoltando e mettendo in pratica le richieste dei lavoratori stessi.
E quì non vogliamo scendere in polemica con i colleghi, rappresentanti di altre sigle sindacali (CGIL, CISL e SALFI), i quali pur non condividendo la posizione della propria sigla, continuano, e quì non si conosce per quale particolare interesse lo facciano, a seguire indirizzi e politiche dichiaratamente contro gli LTD.
Ma ritorniamo al Direttivo nazionale della UIL PA Agenzia del Territorio; alla fine dei lavori è stato redatto un documento finale, votato all'unanimità dai convenuti, il quale pur ritenendo soddisfacente l'azione, sin quì svolta, dalla UIL PA per la stabilizzazione dei LTD, chiede, per il futuro, un maggiore impegno al fine di consentire una rapida stabilizzazione nei ruoli degli attuali LTD. Ma tale impegno, deve essere sorretto sopratutto da un peso maggiore della stessa Organizzazione Sindacale, la quale necessita, in quanto più piccola tra i tre confederali, di un maggior numero di iscritti.
Inoltre la UIL PA è stata l'unica sigla sindacale che sino all'ultimo ha cercato di far partecipare alle elezione RSU noi LTD, purtroppo in modo vano, vista la netta contrarietà delle sigle sindacali di cui sopra.
Per questo mi appello a tutti i colleghi LTD e non e li invito ad iscriversi al più preso alla UIL PA, al fine di consentire all'unica sigla sindacale che da sempre ci ha sostenuto e continua comunque incondizionatamente a farlo, di essere maggiormente rappresentativa e sopratutto di maggior peso nelle contrattazioni, in modo da poter portare avanti, ancora con più forza, non solo il nostro processo di stabilizzazione, ma tutti quei progetti di giustizia, di equità e di civiltà che tanto fanno bene a tutti i lavoratori dell'Agenzia.
CENTRALITA' DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO E INDISPENSABILITA' DEI LTD.
Questa Finanziaria 2005, che il Governo, si accinge a discutere, porta con sè numerose ed importanti novità. La prima, ma oramai non è tanto una novità è la proroga per tutto il 2005.
Dunque la nostra stabilizzazione è probabilmente rinviata ad un nuovo provvedimento legislativo nell'anno prossimo. Come saprete il comma 2 dell'Art. 15, C5310 bis, (legge Finanziaria per il 2005), relativo al Personale a Tempo Determinato, che recita: "i Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministero dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale utilizzato ai sensi dell'articolo 47, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni".
Ci proroga per tutto il 2005, e la motivazione di questa nuova proroga, secondo me preludio di una stabilizzazione "indolore" ad opera del Governo alla fine del 2005, è data dalla nostra indispensabilità per l'Agenzia del Territorio.
Certo molti di voi obietteranno che l'arretrato è finito e comunque la data del 31/12/2004 sancisce il totale recupero dell'arretrato; e chi obietta ciò. Ma mi chiedo se possiamo mai vincolare la nostra permanenza allAgenzia dovuta al solo arretrato, questo prima o poi doveva finire no?
E dunque a cosa sono indispensabili questi 1.568 tecnici con un contratto a tempo determinato?
Ve lo spiego io.
E' previsto, lobbligo, a decorrere dal 1° aprile 2005, di comunicare allanagrafe tributaria i dati catastali identificativi degli immobili nei quali è erogato il pubblico servizio, al fine dei controlli della corretta applicazione sia dei tributi erariali che dei tributi locali. Allattuazione di tale disposizione si provvederà con decreto dei direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio.
Infatti i commi da 4 a 8 dell'art. 32, C5310 bis, riguardano disposizioni per la revisione dei classamenti di fabbricati, mediante due procedimenti diversi volti a conseguire una maggiore equità sul piano fiscale ed a contrastare fenomeni di elusione e/o evasione fiscale. Luno, contenuto nel comma 4, consente ai Comuni di richiedere la revisione su porzioni di territorio ai sensi del DPR 138 del 1998; laltro, cui si riferisce il comma 5, innesca un procedimento per la revisione del classamento per singola unità immobiliare. La prima norma ben si adatta, essendo applicabile a comuni che abbiano articolato il proprio territorio in più microzone, agli enti di maggiore dimensione ed organizzazione. La seconda, al contrario, è utilizzabile anche, e forse soprattutto, dai comuni di minore dimensione.
In dettaglio, la norma del comma 4 prevede la revisione parziale dei classamenti su porzioni di territorio omogenee (microzone comunali), a seguito di specifica iniziativa del comune. In particolare, lEnte locale verifica se sussiste per qualche microzona uno scostamento tra i valori catastali ed i valori di mercato, di immobili omogenei per destinazione funzionale, significativamente più elevato e sperequato rispetto allo scostamento medio esistente per linsieme delle microzone comunali, e formula, se del caso, una richiesta di intervento, finalizzata alleventuale revisione del classamento, al competente Ufficio provinciale dellAgenzia del territorio. Dopo aver esaminato la richiesta pervenuta e verificata la sussistenza dei presupposti, lAgenzia del territorio attiva il procedimento revisionale dei classamenti, limitatamente alle microzone ritenute anomale e particolarmente sperequate. E demandata inoltre allAgenzia del territorio la formulazione di disposizioni tecniche per lattuazione dei calcoli relativi ai valori suddetti.
La norma, quindi, può consentire, fino allauspicata riforma del sistema estimativo catastale, di conseguire un obiettivo di equità fiscale, seppure parziale e sulle situazioni di maggiore discrasia.
Analogamente, la disposizione recata nel comma 5 prevede, come accennato, una nuova procedura per la rettifica del classamento Tale procedura è fondata sulla facoltà offerta ai comuni di notificare direttamente agli interessati la richiesta di provvedere alle dichiarazioni in catasto, per le situazioni di fatto diverse rispetto a quanto censito nel catasto medesimo. In caso di inadempienza del soggetto interessato dalla notifica, subentra lAgenzia del territorio che, verificata la situazione, procede al riclassamento ponendo gli oneri a carico dellinteressato. In questo modo si ritiene possibile recuperare situazioni di significativa sperequazione agendo puntualmente per singolo immobile. Si tratta, infatti, di intervenire prevalentemente su unità immobiliari destinate ad abitazione, incluse originariamente nelle categorie A3, A4 e A5 (economiche, popolari e ultrapopolari), e commerciali (ad esempio, magazzini e autorimesse trasformate in negozi), ovvero di fabbricati (ex-rurali) censiti nel catasto terreni, che la modifica dellassetto tipologico intrinseco, nonché del tessuto urbano in cui sono inserite, ha rese di fatto di categoria più elevata. Ulteriori effetti positivi, quanto a contrasto dellevasione e dellelusione, potrebbero derivare dalla possibilità di individuare immobili mai dichiarati in catasto e di procedere al loro censimento con le medesime modalità.
Al fine di rendere più incisiva la disposizione del comma 5 e quindi a completamento della stessa si pongono i commi 6 e 7. In effetti, risulta indispensabile favorire la dichiarazione spontanea di quanti avrebbero dovuto dichiarare le variazioni intervenute sullimmobile al catasto ed invece non hanno adempiuto e quindi hanno mantenuto il preesistente classamento. A tal fine il comma 6 prevede una deroga alle disposizioni attuali (art. 74 della legge 342 del 2000) che fanno decorrere gli effetti di tutte le modificazioni di rendite dalla data della notifica a cura dellufficio. Leffetto fiscale delle nuove rendite catastali, conseguenti alla variazione del classamento intervenuta a seguito della richiesta del comune di cui al comma 5, si produce dal 1° gennaio dellanno successivo alla data cui riferisce la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero dal 1° gennaio dellanno di notifica della richiesta del comune.
Il comma 7, invece, prevede linasprimento della sanzione per la mancata o tardiva presentazione in catasto delle dichiarazioni di nuova costruzione, ovvero di variazione delle unità immobiliari già censite che abbiano subito mutamento nello stato, consistenza e destinazione. In tal modo, peraltro, le sanzioni diverrebbero allineate a quelle attualmente vigenti ai casi di mancata presentazione delle variazioni di coltura in ambito del catasto terreni.
In tal modo si incentiva chi è inadempiente a regolarizzare la sua posizione prima della eventuale notifica del comune, in quanto verrebbe, nel caso, a sostenere solo la maggiore sanzione prevista dal comma 7, mentre, in caso di notifica del comune, leventuale nuova rendita potrebbe scattare anche con riferimento a periodi dimposta precedenti, in dipendenza della data accertata dal comune entro cui il soggetto avrebbe dovuto presentare le variazioni in catasto.
Il comma 8, infine, riguarda i provvedimenti che lAgenzia del territorio dovrà emanare per la gestione tecnico-applicativa della norme qui indicate.
Con il comma 9 si introduce una modifica in ambito della tassazione dello smaltimento e raccolta dei rifiuti solidi urbani (TARSU), specificando che il parametro della superficie, cui è commisurato limporto della tassa, non deve essere inferiore all80 per cento della superficie catastale, così come definita nel DPR 138 del 1998. In questo modo, oltre a rendere univoco a livello nazionale il contenuto del parametro superficie, si mira a contrastare le situazioni di elusione ed evasione che oggi si registrano per ciò che concerne la TARSU. Infatti, la superficie dellunità immobiliare, una delle componenti principali per il calcolo della tassa (ma anche della tariffa prevista in sostituzione della TARSU), è di norma acquisita dai comuni su base dichiarativa risultando di impossibile accertamento e quindi in media sensibilmente inferiore a quella effettiva. Di fatto, le risultanze di attività di accertamento svolte da alcune amministrazioni locali hanno evidenziato elevati tassi di recupero delle suddette aree elusive ed evasive (fino al 25-30 per cento), ascrivibili in larga misura alla richiamata circostanza. Per altro verso, è da ricordare come lAgenzia del territorio stia sviluppando da tempo un processo di determinazione delle suddette superfici per finalità revisionali, in base ai criteri fissati dal DPR 138 del 1998. Le disposizioni normative ipotizzate, integrative di quelle attualmente vigenti (articolo 70, comma 3, del decreto legislativo n. 507 del 1993) consentono in via transitoria di fornire ai comuni un efficace strumento di contrasto allelusione ed evasione del settore, attraverso la fornitura dei dati catastali disponibili e la individuazione di una soglia minima di superficie cui riferire il calcolo della tassa. Sono anche previste, peraltro, specifiche azioni promosse dai comuni nei riguardi degli interessati, laddove il dato catastale sia carente o inesatto, al fine di completare o migliorare la qualità dei dati di superficie e più in generale della banca dati catastale.
I commi da 10 a 13 contengono disposizioni coordinate finalizzate a consentire una più efficace azione di contrasto di fenomeni di elusione e di evasione delle imposte nel campo della locazione immobiliare.
In particolare, il comma 10 prevede che non si procede alla liquidazione dellimposta complementare di registro, nella sua accezione di maggiore imposta dovuta in conseguenza di accertamenti operati dallamministrazione tributaria dai quali emerga un imponibile diverso da quello apparente, qualora lammontare del canone di locazione relativo ad immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita risulti contrattualmente stabilito in misura non inferiore al dieci per cento del valore dellimmobile calcolato moltiplicando il reddito risultante in catasto, aumentato del 5 per cento, ai sensi dellarticolo 3, comma 48 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, per il coefficiente previsto allarticolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti limposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come integrato da ultimo con larticolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168. convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n, 191. In tutta evidenza, stante la sua natura limitatrice delle attività di accertamento degli uffici, la disposizione nulla innova rispetto allobbligo di pagamento dellimposta per i contratti di durata poliennale di cui allarticolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti limposta di registro....
Cari colleghi mi sembra che non sia necessaria nessuna ulteriore spiegazione
RICORDI, era il 13 otobre 1999, quando tutti volevamo la stessa cosa e sopratutto la volevamo allo stesso modo!
Vai alla pagina in questione nell'archivio storico, clicca quì.
Il 13 di ottobre 1999 c'è stata l'assemblea milanese degli LSU degli uffici provinciali del territorio del nord Italia, assemblea indetta dai colleghi di Milano: UVA, NASO, CERAMICOLA, PICCOLO e SALERNO e dai segretari regionali di CISL e CGIL MAGNONI ed ERRICO. Tale assemblea, rivolta ai LSU-UT delle seguenti regioni: Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana e Val D'Aosta, ha avuto comunque una connotazione nazionale in quanto per la presenza del sottoscritto.
In attesa dell'invio a mezzo posta eletronica dei verbali della assemblea da parte dei colleghi di Milano, verbali che per altro saranno pubblicati integralmente mi limiterò ad esprimere solo alcune personali riflessioni.
Sono giunto a Milano in un modo un pò rocambolesco, infatti dopo varie incertezze per problemi vari all'aereomobile sul quale viaggiavo, questo è finalmente atterrato a Milano Linate.
Li c'era solo nebbia.
Non appena sono giunto a Milano centro sono invece stato accolto calorosamente dai colleghi Milanesi, i quali avevano messo in piedi un'ottima manifestazione all'esterno del loro ufficio del territorio, manifestazione che ha dato i suoi frutti visto che era riportata sul quotidiano il giorno e che nè sono state raccontate le motivazione, devo dire lungamente, da una radio milanese molto seguita.
Sono stato gentilmente accompagnato nella sede della CISL in via Tadino, dove il mio ingresso nella sala è stato accolto con un lungo applauso, applauso che in verità non mi aspettavo, io ho il solo merito di credere in ciò che credono tutti i miei colleghi LSU-UT e per quello ho sempre agito. Per i primi minuti sono stato molto emozionato al punto tale che non volevano uscirmi le parole dalla bocca poi si è aperto il dibattito.
Riassumendo il tutto posso dire che l'assemblea ha avuto un ruolo fondamentale nel compattare tutti i LSU dei catasti, se prima c'erano delle incomprensioni all'interno del nostro coordinamento, dopo questa assemblea possiamo dire che l'Italia dei LSU-UT è unica ed indivisibile, questo ci dà maggiore forza e grande sicurezza nell'affrontare problemi futuri, grandi o piccoli che siano, perchè tutti insieme agendo in modo coeso e compatto certamente otterremo i risultati sperati. Sono felice di aver chiarito anche con i colleghi LSU-UT di Torino, presenti all'assemblea in gran numero, è spero che d'ora in avanti ci sia una collaborazione fattiva tra tutti i coordinatori dei LSU dei Catasti.
A tal proposito anticipo che il 23 di ottobre 1999 a ROMA si riunirà il coordinamento di tutti i LSU-UT. Tutti i rappresentanti sono invitati a parteciparvi. Sarò più preciso la settimana prossima.
Liberamente riportato da un'aggiornamento del nostro sito del 15/10/1999.
Cordiali saluti.
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una proroga in finanziaria...
Piena di contenuti!
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