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sei febbraio 2001

Rinnovo del contratto collettivo ed aumenti.



In data 19 gennaio 2001, le parti sottoscrivono l’allegata Ipotesi di accordo sul rinnovo del CCNL per il secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto Ministeri.

per l' ARAN :
nella persona del professor Domenico Carrieri quale membro del Comitato Direttivo e per le Organizzazioni e Confederazioni sindacali da: CGIL/FP, CGIL, CISL/FPS, CISL, UIL/PA, UIL, Conf.S.A.L./UNSA, Conf.S.A.L.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

COMPARTO DEI MINISTERI

BIENNIO 2000-2001


ART. 1

Durata e decorrenza del contratto biennale

1. Il presente contratto biennale concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2001.
2. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato presso le rappresentanze diplomatiche all’estero gli incrementi economici relativi al biennio di cui al comma 1, verranno attribuiti secondo quanto previsto dalle specifiche norme di raccordo ai sensi dell’art. 1, comma 2 del CCNL sottoscritto in data 16.2.99.
3. Nel testo il CCNL per il personale del comparto Ministeri sottoscritto in data 16.2.1999 viene indicato come “CCNL”

ART. 2

Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi tabellari derivanti dall’art. 29 del CCNL sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell’ allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dalla applicazione del comma 1, sono rideterminati alle scadenze stabilite dalla allegata tabella B.

ART. 3

Effetti dei nuovi stipendi

1.Gli incrementi stipendiali di cui all’ art. 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 2000- 2001, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennità di licenziamento, di buonuscita o del trattamento di fine rapporto si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
Gli incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti indicati all’ art. 29 del CCNL.

ART. 4

Indennità di amministrazione

1. Allo scopo di favorire il processo di perequazione delle retribuzioni complessivamente spettanti al personale del comparto, gli importi di cui all’art. 33 del CCNL sono incrementati nelle misure previste nella Tabella C.

ART. 5

Lavoro straordinario

1. A decorrere dal 1.1.2001, prima della loro ripartizione e assegnazione alle singole amministrazioni da parte del Ministero del Tesoro, le risorse complessive destinate ai compensi per il lavoro straordinario sono permanentemente ridotte di un’ ulteriore quota pari al 5% della spesa relativa all’anno 1999, finalizzata alla copertura di parte degli oneri del presente CCNL.

ART. 6

Integrazione del Fondo unico di amministrazione

1. Il Fondo unico di amministrazione istituito presso ciascuna amministrazione viene incrementato da ulteriori risorse economiche. A tal fine l’art. 31, comma 1, del CCNL viene integrato come segue:

- risorse pari all’importo dei risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in godimento del personale comunque cessato dal servizio, a decorrere dall’1.1.2000. Per l’anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiore a quindici giorni. L’ importo accantonato confluisce, in via permanente, nel Fondo con decorrenza dall’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno;

- risorse del Fondo unico di amministrazione già utilizzate per finanziare le progressioni economiche verticali all’interno di ciascuna area funzionale ai sensi dell’art. 15 del CCNL, nonché gli sviluppi economici e le posizioni organizzative di cui agli artt. 17 e 18 del CCNL medesimo, riassegnate dai capitoli degli stipendi dell’ Amministrazione al Fondo stesso dalla data del passaggio di area o di cessazione dal servizio, a qualsiasi titolo avvenuta, del personale che ne usufruito;

- i risparmi derivanti dalla riduzione di personale in applicazione dell’art. 20, comma 1, lett. G), punto 20/ter della legge 488/99;

- importo pari a 16.000 pro-capite mensili per dodici mensilità a decorrere dall’1/1/2001;

2. A decorrere dall’anno 2001 confluisce nel Fondo unico di amministrazione un importo pari al 5% delle risorse destinate, in ciascuna amministrazione, ai compensi per il lavoro straordinario per l’anno 2000.

ART. 7

Ulteriori modalità di utilizzo del Fondo unico di amministrazione

1. Le risorse di cui al comma 2 dell’art. 6 possono essere utilizzate dalla contrattazione integrativa per le finalità previste dall’art. 32, comma 2, primo alinea, del CCNL o per gli altri istituti individuati dal medesimo articolo.
2. La contrattazione collettiva integrativa individua nell’ambito del Fondo unico di amministrazione le risorse da destinare al finanziamento delle progressioni economiche verticali all’interno di ciascuna area funzionale ai sensi dell’art. 15 del CCNL, nonché degli sviluppi economici e delle posizioni organizzative di cui agli artt. 17 e 18 del CCNL medesimo. Dalla data di utilizzo delle risorse per le finalità citate, il Fondo viene ridotto delle somme corrispondenti, le quali sono riassegnate al Fondo stesso dalla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo o di passaggio di area dei dipendenti che ne hanno usufruito.

ART. 8

Previdenza complementare

1. Ai fini di una completa attuazione dell’art. 36 del CCNL, le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al Fondo di previdenza complementare sia determinata nella misura non inferiore all’1% della retribuzione presa a base di calcolo secondo la disciplina dell’Accordo istitutivo del Fondo stesso.
2. A tal fine, fermo restando quanto previsto dall’art. 36, citato nel comma 1, sarà costituito, con apposito Accordo, il Fondo di previdenza complementare, definendone tutti gli elementi compresi quelli inerenti alla contribuzione del lavoratore, all’avvio ed al funzionamento, nonché all’utilizzo delle risorse ad esso destinate ed alle misure straordinarie per incentivare l’adesione al Fondo stesso dei dipendenti delle amministrazioni interessate.

ART. 9

Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del CCNL.



TABELLA A
 
   
Aree e posizioni
qualifica funzionale
tabellare
tabellare
 
01-lug-00
01-gen-01
Isp.gen. r.e.
Ispettore Generale r.e.
59.000
98.000
Dir. div. r.e
Direttore Divisione r.e.
54.000
91.000
C3- S  
47.000
79.000
C3
Nono livello
47.000
79.000
C2
Ottavo livello
43.000
72.000
C1 - S  
39.000
66.000
C1
Settimo livello
39.000
66.000
B3 - S  
36.000
60.000
B3
Sesto livello 
36.000
60.000
B2
Quinto livello
34.000
56.000
B1
Quarto livello
32.000
54.000
A1 - S  
30.000
51.000
A1
Terzo livello
30.000
51.000

incrementi mensili




TABELLA B   
   
Aree e posizioni
qualifica funzionale
tabellare
tabellare
 
01-lug-00
01-gen-01
Isp.gen. r.e.
Ispettore Generale r.e.
34.036.000
35.212.000
Dir. div. r.e Direttore Divisione r.e. 
30.886.000
31.978.000
C3- S  
28.276.000
29.224.000
C3
Nono livello
25.415.000
26.363.000
C2
Ottavo livello
22.167.000
23.031.000
C1 - S  
20.664.000
21.456.000
C1
Settimo livello
19.343.000
20.135.000
B3 - S  
18.856.000
19.576.000
B3
Sesto livello
16.803.000
17.523.000
B2
Quinto livello
15.181.000
15.853.000
B1
Quarto livello
13.903.000
14.551.000
A1 - S  
13.628.000
14.240.000
A1
Terzo livello
12.601.000
13.213.000

importi annui lordi per 12 mensilità




TABELLA C   
   
Aree e posizioni
qualifica funzionale
incremento
rideterminato
 
01-lug-00
01-gen-01*
Isp.gen. r.e.
Ispettore Generale r.e.
24.000
32.000
Dir. div. r.e
Direttore Divisione r.e.
23.000
31.000
 
C3
Nono livello
18.000
26.000
C2
Ottavo livello
16.000
22.000
 
C1
Settimo livello
14.000
20.000
 
B3
Sesto livello
13.000
18.000
B2
Quinto livello
11.000
16.000
B1
Quarto livello
10.000
15.000
 
A1
Terzo livello
9.000
13.000

valori mensili medi degli incrementi d'indennittà d'amministrazione

* I valori indicati a decorrere dal 01.01.2001 comprendono l'aumento corrisposto dal 01.07.2000.




DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN


L’Accordo di cui all’art. 8 sarà comunque subordinato al corrispondente atto di indirizzo in materia all’ARAN da parte dell’organismo di coordinamento intersettoriale.



DICHIARAZIONE A VERBALE OO.SS.

Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL prendono atto della dichiarazione a verbale dell’ARAN.

CGIL

CISL

UIL

CONFSAL-UNSA



DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1

Le parti ritengono necessario che il DPCM previsto dal comma 2 dell’art. 74 della legge 23.12.2000, n. 388, definisca misure per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del citato art. 74 atte ad individuare le modalità del funzionamento dei fondi, le risorse e gli strumenti con i quali fronteggiarne la costituzione e l’avvio, le misure straordinarie per incentivare l’adesione ai Fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni interessate e quant’altro di sua competenza



UNSA – Conf.S.A.L
DICHIARAZIONE A VERBALE

L’UNSA Conf.S.A.L ritenuto che per la rassegnazione al FUA delle sole risorse che derivino dalla cessazione dal servizio o dal passaggio di Area dei dipendenti le cui progressioni siano state finanziate con il “Fondo”, risulta essere estremamente penalizzante soprattutto in ragione degli impegni assunti in senso contrario proprio dopo l’approvazione della finanziaria del 1999.

Pertanto l’UNSA ritiene che si debba provvedere a liberare il FUA degli oneri a regime derivante dai passaggi sopra richiamati, che in breve tempo vanificherebbero le finalità del Fondo stesso.

Inoltre per le risorse di cui alla lettera a) del punto 2 della lettera c) FUA auspica che nelle more, secondo quando si sta ipotizzando in qualche amministrazione, a livello di contrattazione decentrata dette risorse vengano incrementate con i risparmi della retribuzione individuale di anzianità RIA goduta dal personale comunque cessato dal servizio nell’anno 1999.


La versione integrale del contratto di lavoro collettivo nazionale, clicca quì.




venite intorno a me voi tutti

ovunque vagate

e ammettete che le acque

intorno a voi sono salite

e accettate che presto

sarete inzuppati fino all'osso

se per voi il tempo

ha qualche valore

allora è tempo di cominciare a nuotare

o affonderete come pietre

perché i tempi stanno cambiando....



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